Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28681 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28681 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 16223-2010 proposto da:
SILANOS ANTONINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato PATRIZI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2013
3325

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
FREZZA
4-fr

c

l

presso

l’Avvocatura

Centrale

Data pubblicazione: 27/12/2013

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIANNICO GIUSEPPINA, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI,
giusta delega in atti;
– resistente con mandato avverso la sentenza n. 3819/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di ROMA, depositata il 10/06/2009 r.g.n. 6808/2003;

Ragioni della decisione
, La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 10 giugno 2009, ha
condannato l’INPS a corrispondere ad Antonina Silanos gli arretrati della sua

maturati dal luglio 1997 al dicembre 2001, nonché a corrisponderle la pensione
cristallizzata nell’importo minimo mensile di euro 126,16.
Nel riconoscere il diritto alla conservazione della integrazione al minimo della
pensione SO/COM nella misura spettante al 1° ottobre 1983, la Corte ha ritenuto che
la ricorrente sia incorsa in decadenza con riferimento ai ratei scaduti prima del
triennio precedente l’attivazione del procedimento amministrativo.
Ricorre per cassazione la Silanos denunziando, con unico motivo, violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 d.l. 384 del 1982 e dell’art. 47 dpr 639 del 1970. In
particolare la ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni unite n. 12720 del 2009.
L’INPS ha depositato ricorso con delega.
Il motivo di ricorso è fondato.
Sez. U, Sentenza n. 12720 del 29/05/2009 (Rv. 608224) hanno affermato il seguente
principio di diritto: “La decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 come interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in
tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il
riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo
l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello
dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di
calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una

Ricorso n. 16223.10
Udienza 20 novembre 2013

Pietro Curzio, este
1

pensione SO/COM integrata al minimo nell’importo spettante al 10 ottobre 1983,

componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello
della ordinaria prescrizione decennale”.
Il caso in esame rientra in tale tipo di situazione (la nuova disciplina della decadenza
non trova applicazione poiché non ha efficacia retroattiva) e quindi la sentenza
La cassazione è con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione. In sede di
rinvio si dovrà procedere al ricalcolo del diritto senza le decurtazioni derivanti dalla
decadenza erroneamente dichiarata, provvedendo anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione/anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2013.

impugnata, non essendosi attenuta a tale interpretazione, deve essere annullata.

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