Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28680 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. C.F. (OMISSIS), C.G. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MANTOVANI ANNIBALE;

– ricorrenti –

contro

A.A. C.F. (OMISSIS), AL.AN. C.F.

(OMISSIS), CA.AD. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo

studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentati e difesi dagli

avvocati FABRICATORE CLAUDIO, POLLICE PAOLO;

V.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio

dell’avvocato PETRINI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LIEVORE SILVANO;

– controricorrenti –

e contro

Z.A., SOCADIR SPA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE

P.T., B.G.;

– intimati –

sul ricorso 24264-2005 proposto da:

A.A. (OMISSIS), AL.AN.

(OMISSIS), CA.AD. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo

studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentati e difesi dagli

avvocati FABRICATORE CLAUDIO, POLLICE PAOLO;

– ricorrenti –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato PETRINI MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIEVORE SILVANO;

– controricorrente –

e contro

SOCADIR SPA GIA’ TUNING CARENINI SUD SRL E TUNING CARENINI SPA IN

PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., C.S., C.

G., FALL SOCADIR SPA IN PERSONA DEL CURATORE P.T. LEGALE RAPP.TE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2396/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato Marco Petrini con delega depositata in udienza

dell’Avv. Silvano Lievore difensore di V.P. che ha

chiesto l’accoglimento delle difese scritte già depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca.Ad., B.G., A.A., Al.

A., Z.A. e la s.n.c. CTS premesso: che nel 1981 la s.n.c. CTS, in seguito agli eventi sismici nella Regione Campania del 1980, aveva svolto attività divulgativa dei benefici di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 32 a servizio delle aziende del settore che ne fossero interessate; che nel 1982 avevano preso contatto con i fratelli S. e C.G. di (OMISSIS), titolari dell’omonima ditta specializzata nel campo delle trasformazioni auto;

che i fratelli C. si erano dichiarati interessati alla realizzazione nelle zone terremotate di un insediamento industriale per la produzione di parti speciali per autoveicoli ed avevano affidato alla CST ed ai suoi soci l’incarico di predisporre tutta la documentazione necessaria per ottenere il contributo di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 32; che per l’avvio della pratica la CST aveva svolto indagini di mercato per ottimizzare il progetto tecnico la cui realizzazione era stata affidata agli stessi professionisti dalla CST e dal 1982 al 1985 erano state seguite tutte le fasi e le tappe necessarie presso i vari enti designati dal Ministero; che i fratelli C. avevano offerto ad un terzo, nella persona di P. V. di (OMISSIS), la compartecipazione all’operazione finanziaria ed avevano costituito con lui la s.r.l. Tuning Carenini Sud; che la soc. CST ed i suoi soci avevano rielaborato il progetto per la nuova società continuando a seguire la pratica presso gli uffici della Italtecnica; che nel 1985 si era completato l’iter istruttorie della pratica ed era stato emesso il decreto di finanziamento relativo ad un investimento totale di L. 5.545.000.000 di cui L. 3.352.000.000 quale contributo a fondo perduto. Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la s.r.l. Tuning Carenini Sud, C.G., C. S. e V.P. per sentirli condannare in solido o individualmente al pagamento di L. 429.952.266.

I convenuti, costituitisi con separati atti, eccepivano l’incompetenza per territorio dell’adito tribunale di Napoli e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

Con sentenza in data 30 gennaio 2002 il tribunale di Napoli condannava in solido i convenuti a pagare agli attori Euro 180.759,92.

Avverso la detta sentenza proponevano separati appelli la s.p.a.

Socadir (già Tuning Carenini Sud s.r.l. e Tuning Carenini s.p.a.) e V.P..

C.S. e C.G. proponevano appello incidentale.

Resistevano ai gravami Ca.Ad., in proprio e quale liquidatore della società CTS, A.A. ed Al.Al..

Con sentenza in data 14 luglio 2004 la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dei gravami: condannava in solido la s.p.a.

Socadir, C.S. e C.G. a pagare alla CST Euro 100.000,00; rigettava la domanda proposta da Ca.Ad., B. G.. A.A., Al.Al. e Z.A. nei confronti della s.p.a. Socadir; rigettava la domanda proposta nei confronti di V.P.; dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da G. e C.S. nei confronti di B.G. e Z.A.; rigettava la domanda proposta da Ca.Ad., A.A. e A. A. nei confronti di G. e C.S.. La corte di appello osservava: che l’eccezione di incompetenza per territorio riproposta dagli appellanti era infondata in quanto, come emergeva dalle deposizioni dei testi Da.Li., Ma. e Ba., nel 1982 avevano preso contatto a Napoli con la società CST e i singoli soci, presentati dal rag. Da.Di.

L., i fratelli S. e C.G. di (OMISSIS) titolari dell’omonima ditta; che, secondo quanto riferito dal teste Da.

L., l’incontro era avvenuto nello studio della CST ed i fratelli C. avevano chiesto alla CST di predispone tutta la documentazione necessaria e di occuparsi dell’iter necessario per ottenere i finanziamenti; che quindi il contratto di opera professionale era stato concluso a Napoli con conseguente competenza territoriale del tribunale di Napoli; che non esistevano prove del conferimento dell’incarico da parte di V.P. alla CST, in quanto, alla stregua delle risultanze istruttorie (nel dettaglio riportate) doveva affermarsi la completa estraneità del V. al contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato tra la CST ed i fratelli C. essendo intervenuto nell’operazione dopo la conclusione del negozio giuridico e solo per dare alla società Tuning quella solidità economica necessaria per ottenere il finanziamento in questione; che andava quindi rigettata la domanda proposta dagli attori nei confronti del V.; che, come risultava dalle deposizioni dei testi Da.Li.Di. e Ba.An. nonchè dai documenti acquisiti, i fratelli C. avevano partecipato all’operazione finanziaria e, quindi, anche alla stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale nella qualità di “promotori della costituenda società Tuning Carenini” con la conseguenza dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 2331 c.c. in ordine alla responsabilità di coloro che hanno agito in nome della società prima dell’iscrizione; che sussisteva di conseguenza la responsabilità sia dei fratelli C., sia della costituita società Tuning Carenini Sud avendo quest’ultima ratificato l’operato dei promotori; che nessun diritto di credito poteva essere riconosciuto al Ca., al B., agli A. ed allo Z. non essendo stata provata la sussistenza di un rapporto di prestazione di opera professionale tra i predetti ed i fratelli C., i quali avevano avuto contatti solo con la soc. CST; che doveva invece essere accolta la domanda proposta dalla società CST nei confronti dei fratelli C. e della soc. Tuning Carenini Sud; che l’affidamento dell’incarico alla soc. CST da parte dei C., nella qualità di promotori della costituenda società Tuning Carenini risultava provato dalle deposizioni dei testi De.Li. e Ba. nonchè dalla richiesta di assegnazione di area del 15/12/1982; che soccorrevano criteri equitativi per la determinazione del compenso spettante alla soc. CST per l’attività svolta; che a tal fine utili parametri di valutazione potevano trarsi dalla circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2011/1997 n. 234363; che nella specie, tenuto anche conto dei detti parametri, appariva equo determinare il compenso spettante alla CST nella misura di Euro 100.000,00; che era inammissibile l’appello incidentale proposto dai C. nei confronti di B.G. e Z.A. ai quali l’appello non era stato notificato.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta: a) da S. e C.G. con ricorso affidato a due motivi, al quale hanno resistito con separati controricorsi V.P. e Ca.Ad., A.A. e A. A.; b) da Ca.Ad., A.A. e A. A. con ricorso – sorretto da cinque motivi illustrati da memoria – al quale ha resistito con controricorso V. P.. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati s.p.a. Socadir, il fallimento della s.p.a. Socadir, B.G. e Z.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

RICORSO C.S. E C.G..

Con il primo motivo del loro ricorso C.S. e G. C. si dolgono del mancato accoglimento della loro eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito e deducono che la Corte di appello avrebbe male interpretato le prove testimoniali in base alle quali ha ritenuto che il contratto all’origine della controversia era stato concluso a Napoli.

Il motivo non può trovare accoglimento, in quanto propone una diversa valutazione delle prove testimoniali, il che è inammissibile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo C.S. e C.G. sostengono, in primo luogo, che “la sentenza deve essere dichiarata nulla anche perchè sia il tribunale che la Corte di appello, pur essendo venuti a conoscenza che la documentazione prodotta dalla soc. C.S.T. era stata alterata, tuttavia non hanno provveduto a denunciare il fatto alla Procura della Repubblica competente”.

La doglianza è inammissibile in quanto la questione che ne costituisce l’oggetto è estranea alla sentenza impugnata, a parte il fatto che non viene spiegato perchè dalla omessa denuncia (anche volendo ammettere l’obbligo relativo) deriverebbe la nullità della sentenza.

Il motivo prosegue affermando che comunque, da una deposizione testimoniale, risultava che la soc. C.S.T. non aveva effettuato tutte le prestazioni per le quali pretendeva il compenso.

La doglianza è infondata, in quanto proprio in base alla testimonianza in questione la Corte di appello ha ridotto il compenso alla soc. C.S.T., individuando le attività non espletate dalla stessa.

I ricorrenti sembrano, poi, dolersi della mancata condanna anche di V.P., in quanto “trattasi di una pratica iniziata e concepita ex novo dall’amministratore unico della s.p.a. Carenini Sud”.

Anche tale doglianza è infondata, in quanto non viene chiarito quale sarebbe il fondamento della responsabilità personale di V. P. se lo stesso aveva agito quale amministratore unico della s.p.a. Carenini Sud.

RICORSO SOC. C.S.T., CA.AD., A.A., AL. A..

Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della esclusione della responsabilità personale di V.P. ex art. 2331 cod. civ. e deducono che l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la soc. Tuning Carenini Sud, poi divenuta soc. Socadir, fosse stata già costituita ben prima dell’ottenimento delle provvidenze pubbliche tra i fratelli C. ed il V. e che quest’ultimo fosse intervenuto nell’operazione ai soli fini di dotare patrimonialmente la società già costituita non risponderebbe al vero, risultando documentalmente il contrario.

Il motivo è infondato.

Anche volendo ammettere l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, non viene comunque chiarito come dalla documentazione invocata emergere non un semplice interessamento all’affare di V.P., ma una sua esplicita assunzione di impegni, quale promotore della società o in proprio, nei confronti degli attuali ricorrenti in relazione alle prestazioni per cui è causa. E’ significativo, in proposito, che nel motivo che segue i ricorrenti espressamente riconoscono che l’incarico originariamente era stato conferito dai soli fratelli C..

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, in primo luogo, che, essendo stato il decreto ministeriale emesso in favore anche di V.P., quale promotore della costituenda società Tuning Carenini Sud, erroneamente la Corte di appello ha escluso la responsabilità dello stesso.

La doglianza è infondata.

Anche volendo ammettere che tutti i promotori rispondano in solido delle obbligazioni assunte soltanto da alcuni di essi, tale principio varrebbe per coloro che siano promotori al momento della assunzione delle obbligazioni.

Nella specie non viene neppure dedotto (e comunque è stato implicitamente escluso dalla sentenza impugnata) che P. V. avesse assunto la qualità di promotore della costituenda società Tuning Carenini Sud al momento in cui tra i fratelli C. ed i ricorrenti era stato raggiunto l’accordo per cui è causa.

Anche tale doglianza è infondata.

A prescindere dalla considerazione che, come risulta dalla sentenza impugnata, la circolare in questione prevede le “spese relative a progettazioni, direzione, lavori, studi di fattibilità e di impatto ambientale, collaudi di legge, oneri per concessioni edilizie ed assimilabili”, cioè proprio alcune delle prestazioni di cui si discute, tale provvedimento è solo uno degli elementi in base ai quali è stato determinato il compenso.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che la Corte di appello ha ridotto il corrispettivo loro dovuto senza che un espresso motivo di impugnazione da parte dei fratelli C..

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente, in proposito, rilevare che i fratelli C., come viene riportato nel motivo di ricorso in esame, avevano chiesto “respingersi perchè infondata la domanda proposta da Ca.

A. ed altri nei confronti dei sigg. C.S. e C.G.”.

E’ evidente che la Corte di appello, accogliendo solo in parte l’impugnazione (nel senso che ha soltanto ridotto il compenso liquidato dal giudice di primo grado) non è incorsa in alcuna ultrapetizione.

Con la prima censura del quarto motivo, che riguarda i soli Ca.

A., A.A. ed Al.Al., questi ultimi deducono che la Corte di appello ha rigettato la domanda da essi proposta senza che i fratelli C. avessero proposto un corrispondente motivo di impugnazione.

La doglianza è infondata.

Come si è visito in sede di esame del terzo motivo, S. C. e C.G. avevano chiesto il rigetto delle “domande proposte da Ca.Ad. ed altri”.

E’ evidente che la Corte di appello, rigettando in solo le domande proposte dagli attuali ricorrenti non è incorsa in ultrapetizione.

Deducono, poi, i ricorrenti che l’errore sopra denunciato ne ha comportato un altro, nel senso che, ai fini della liquidazione del corrispettivo, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della parcella dell’arch. Ca.Ad., vistata dall’organo professionale, nella quale risultavano le varie prestazioni effettuate, che, invece, i giudici di merito non hanno riconosciuto in toto.

Anche tale doglianza è infondata, in base alla elementare considerazione che l’inserzione di determinate prestazioni in una parcella non costituisce prova della loro effettuazione. Sostengono, infine, i ricorrenti che l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale, ai fini della determinazione del compenso, utili parametri di valutazione potevano ricavarsi dalla circolare n. 2343634 del 20 novembre 1997 sarebbe illogica in quanto tale provvedimento offre un criterio per la ripetibilità delle spese da parte del soggetto finanziato nei confronti dell’ente finanziatore, ma non per la determinazione del compenso per cui è causa.

Anche tale doglianza è infondata.

A prescindere dalla considerazione che, come risulta dalla sentenza impugnata, la circolare in questione prevede le “spese relative a progettazioni, direzione, lavori, studi di fattibilità e di impatto ambientale, collaudi di legge, oneri per concessioni edilizie ed assimilabili”, cioè proprio alcune delle prestazioni di cui si discute, tale provvedimento è solo uno degli elementi in base ai quali è stato determinato il compenso.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono che la fondatezza dei precedenti motivi dovrà comportare la condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di secondo grado.

Il rigetto del motivo deriva dalla infondatezza dei motivi che lo precedono.

In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

In considerazione della reciproca soccombenza ritiene il collegio di compensare le spese tra i ricorrenti.

C.G. e C.S. vanno, invece, condannati in solido al pagamento delle spese, che si liquidano come da dispositivo, in favore di V.P.. Analoga condanna in solido va emessa nei confronti della soc. C.S.T., Ca.Al., A.A. e Al.Al. in favore di P. V..

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese tra i ricorrenti; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore di V.P., che liquida, nei confronti di ognuno dei gruppi dei ricorrenti, in solido tra i componenti degli stessi, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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