Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28680 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 18/10/2021), n.28680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10609/2019 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in Torino, alla via

Palmieri 40, presso lo studio dell’avv. Anna Rosa Oddone, che lo

rappresenta e difende come in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 16/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto in data 16 febbraio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da K.F. avverso il provvedimento notificato in data 4 giugno 2018 della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Mali a causa dei ribelli che avevano attaccato il paese e la sua casa e avevano ucciso il padre. Era riuscito a fuggire in Algeria insieme alla madre, poi aveva raggiunto l’Italia attraverso la Libia.

Il Tribunale non ha ritenuto credibile il racconto perché il richiedente la protezione aveva reso dichiarazioni generiche e imprecise sulla sua città d’origine, Gao, sul percorso per raggiungere la scuola, sulla descrizione dell’attacco dei ribelli.

Il Tribunale ha escluso la protezione sussidiaria e quella umanitaria, per assenza dei relativi presupposti.

Il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, perché il Tribunale aveva escluso che in Mali vi fosse un conflitto armato e violenza indiscriminata. Lamenta l’omessa audizione finalizzata a rendere chiarimenti sulla sua condizione di vulnerabilità.

Con il secondo censura l’omessa valutazione dei motivi seri per giustificare il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorso è inammissibile, perché consiste in generiche deduzioni che non si confrontano con la decisione impugnata. Il Tribunale, infatti, non ha ritenuto credibile il racconto del richiedente e ha escluso che provenisse da una zona del Mali interessata da conflitti armati, non avendo saputo riferire nessun dettaglio rilevante. Ha aggiunto che dal 2013 la situazione politica si sta stabilizzando e in tali sensi sono le informazioni del COI per il 2015. Vero è che vi sono una serie di conflitti e attacchi terroristici, ma non hanno riguardato indiscriminatamente tutte le regioni del Mali. In particolare, il sud del Mali appare stabile. Il richiedente non ha contestato specificamente le conclusioni del Tribunale, né ha allegato fonti ulteriori o di diverso tenore. Quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale, avendo escluso che la situazione d’instabilità politica fosse tale da porre tutti i maliani in condizioni di vulnerabilità, ha evidenziato, nello specifico, che il conseguimento degli attestati di competenza linguistica non comprovavano un adeguato livello d’integrazione sul territorio italiano. Anche sotto questo profilo la decisione è immune da censure.

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

 

 

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