Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2868 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 03/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO ANGELO – Presidente –

Dott. D’ISA CLAUDIO – Consigliere –

Dott. IZZO FAUSTO – Consigliere –

Dott. TADDEI MARGHERITA – rel. Consigliere –

Dott. ACETO ALDO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20683-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO NOVARIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 46/31/11, depositata il 16.06.2011, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso con il quale L.G.F. deduceva difetto assoluto di notifica dell’atto presupposto della cartella di pagamento n.(OMISSIS). In particolate la CRT affermava che la redazione da parte del messo notificatore della raccomandata informativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b-bis fosse indispensabile per portare a termine il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, effettuato al domicilio del contribuente a mani del coniuge convivente, soggetto diverso dal destinatario.

L’Agenzia delle Entrate, per mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e artt. 139 e 148, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Deduce che in caso di notificazione nella residenza, dimora o domicilio del contribuente, l’art. 139 c.p.c., dispone che il notificante dia notizia al destinatario dell’avvenuta notifica solo nei casi in cui non vi sia possibilità di consegnare copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, e la consegna avvenga nei confronti di un soggetto esterno alla famiglia o all’azienda (portiere o vicino di casa). Nel caso, invece, in cui la consegna sia stata effettuata nelle mani di persona di famiglia, la notifica è valida se effettuata con le modalità di cui all’art. 148 c.p.c., se nella relata apposta in calce all’atto risulti la persona alla quale l’atto è stato consegnato con la precisazione della qualità e il luogo della consegna. Con la decisione impugnata, la CTR ha attribuito erroneamente al nuovo dettato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b/bis – introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a) – valenza di norma precettiva, che integra le disposizioni del codice di procedura civile, prevedendo che in ogni caso di consegna a persona diversa dall’intestatario dell’atto si provveda a comunicare a quest’ultimo tramite raccomandata l’avvenuta notifica.

L.G.F., con controricorso, dopo aver premesso che i fatti non sono contestati, deduce che a seguito della novella legislativa la raccomandata informativa ha la indefettibile funzione di dare al destinatario certezza di conoscenza di quanto notificato, essendo pertanto elemento essenziale del procedimento di notifica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell’Ufficio non è fondato e deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – ha deciso che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014 (Rv. 634229).

Alla luce del principio di cui sopra il ricorso dell’Ufficio va rigettato: le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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