Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28679 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28679 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 9691-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA,

PIAZZA G.

dell’avvocato
rappresentata
2013

MAZZINI 27,
TRIFIRO’

STUDIO
e

difesa

presso lo studio
&

dall’avvocato

PARTNERS,
TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti,
– ricorrente –

2940

contro

ILARI ANTONINO, GARRAFFO EMANUELE, SIMONE GIOVANNI,
t.

SPEDICATO ANTONIO, ROMOLI PIERANGELO, elettivamente

Data pubblicazione: 27/12/2013

domiciliati in ROMA, PIAllALE DON MINZONI 9, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA
LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrenti
785/2009

della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 01/10/2009 r.g.n. 8/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato NICOLIS GIULIA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

R.G. n. 9691/10
Ud. 22 ott. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ottobre 2009, ha confermato, per quanto ancora qui rileva, la
sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ai lavoratori
indicati in epigrafe, alcuni inquadrati nel livello D del CCNL 11
luglio 2003 dei dipendenti postali (Garraffo, Ilari e Romoli) e gli
altri nel livello C (Miceli, Simone e Spedicato), il diritto
all’inquadramento nel livello B, condannando Poste Italiane S.p.A.
al pagamento delle relative differenze retributive.
Contro questa sentenza la società ha proposto ricorso per
cassazione affidato a sei motivi.
I lavoratori hanno resistito con controricorso, illustrato da
memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, nel denunziare la totale
mancanza di motivazione, deduce che, pur essendo i lavoratori
privi “di competenze specialistiche tali da meritare il superiore
inquadramento”, la Corte di merito ha ritenuto che fossero tutti
“specialisti”, per avere svolto mansioni di manutenzione degli
impianti, senza tuttavia precisare quale tipo di manutenzione
avessero svolto, la natura degli interventi eseguiti, le conoscenze
teoriche e pratiche occorrenti per detta manutenzione.
Inoltre, aggiunge, la sentenza impugnata omette di descrivere
gli impianti cui i lavoratori erano addetti.
2. Con il secondo motivo si deduce che la motivazione, “se
esiste”, è erronea e contraddittoria. Nel rigettare, infatti, “la
censura di difetto di alta specializzazione”, la Corte territoriale ha
ritenuto sufficiente ai fini del superiore inquadramento le mere

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 30 giugno – 1°

2

“conoscenze specialistiche”, senza accertare se la “conoscenza
teorica” e la “funzione pratica” dei lavoratori “fossero entrambe
intrise della necessaria “specialistica” ai fini di causa”.
3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta “carente

motivazione”, deducendo che, pur non avendo i testi chiarito le

che esse fossero tali da giustificare il superiore inquadramento.
In realtà, aggiunge, non si trattava di mansioni
“specialistiche”, come poteva desumersi dal fatto che in caso di
interventi complessi interveniva personale esterno.
4. Con il quarto motivo è denunziata violazione dell’art. 2103
cod. civ. e delle disposizioni del “contratto collettivo”.
Si deduce che gli odierni resistenti prima dell’entrata in vigore
del CCNL del 2003 erano tutti inquadrati nell’area operativa. Con
tale contratto era stato previsto che i dipendenti inquadrati in tale
area confluissero nel livello D, ad eccezione dei dipendenti che
svolgevano mansioni riconducibili ai livelli C e B. Alcuni degli
odierni resistenti (Miceli, Simone e Spedicato), in quanto in
possesso di conoscenze specifiche qualificate, erano stati
inquadrati nel livello C, gli altri nel livello D. Nessuno dei resistenti
aveva diritto all’inquadramento nel livello B, mai avendo svolto
mansioni riconducibili a tale livello.
In particolare, si afferma che pur essendo le loro mansioni di
carattere tecnico, non hanno svolto – così come previsto dalla
declaratoria del livello B – funzioni per le quali erano necessarie
conoscenze specialistiche qualificate, funzioni di gestione, guida e
controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori né, tanto
meno, hanno agito con autonomia decisionale, si sono occupati del
coordinamento di altri lavoratori, hanno svolto particolari incarichi
di responsabilità e/o operazioni complesse. Si sono sempre limitati
a svolgere attività esecutive e tecniche, implicanti una
preparazione tecnico-professionale di parziale o media
specializzazione, riconducibili al livello D, ovvero, alcuni di essi,

mansioni svolte dai lavoratori, la sentenza impugnata ha ritenuto

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attività di carattere amministrativo-commerciale, di coordinamento
di lavoratori o comportanti particolari incarichi di responsabilità,
riconducibili al livello C.
5. Con il quinto motivo (indicato quale quarto) la ricorrente,
denunziando “violazione di regola del contratto collettivo”, deduce
che, anche a voler ritenere corretto l’inquadramento nel livello B,

retributiva, posto che l’aumento minimo tabellare loro spettante
“sarebbe assorbito dall’assegno 71 che essi percepiscono”, come
risulta dalle buste paga prodotte.
6. Con il sesto motivo (indicato quale quinto), nel denunziare
violazione dell’art. 2013 cod. civ., la ricorrente rileva che la Corte
territoriale ha errato nel riconoscere ai lavoratori la
dequalificazione professionale. Ed infatti le mansioni loro
assegnate sono del tutto equivalenti alle precedenti, tenuto conto
che fino al 1999 essi erano inquadrati nell’area operativa,
svolgendo mansioni tecniche di ordinaria amministrazione.
Peraltro, la dedotta dequalificazione non è stata dimostrata.
7. Nel chiedere il rigetto del gravame, i resistenti rilevano, con
riguardo alla loro posizione lavorativa, di essere stati assunti alcuni per concorso – quali tecnici di elettronica meccanica; di
avere svolto periodici corsi di aggiornamento; di essere stati adibiti
alla assistenza e alla manutenzione delle macchine e degli impianti
di smistamento degli oggetti postali (lettere, stampe,
raccomandate, etc.); di avere svolto, come dal relativo disciplinare,
ogni tipo di intervento manutentivo e correttivo (sostituzione di
cinghie, rulli, cuscinetti usurati, taratura elettronica, pulizie delle
testine di stampa, delle stampanti lineari e delle codificatrici,
ricerca guasti e sostituzione dei relativi pezzi, etc.); di essere quindi
in possesso delle “conoscenze specialistiche” richieste dalla
declaratoria relativa ai lavoratori inquadrati nel livello B.

gli odierni resistenti non avrebbero diritto ad alcuna differenza

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8. Osserva la Corte che i primi quattro motivi – che in ragione
della loro connessione vanno trattati congiuntamente – non sono
fondati.
La Corte di merito, dopo avere affermato che la declaratoria
del livello B del CCNL dei dipendenti postali dell’I l luglio 2003,
contempla i “lavoratori che in possesso di conoscenze specialistiche

funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un
gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell’ambito di
un’autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o
procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi
decisionali”, ha aggiunto che la stessa declaratoria prevede, in base
alle funzioni, due ruoli: quello di Supervisor e quello di Specialista.
Nell’ambito di questo secondo gruppo è prevista la figura
professionale dello Specialista tecnico di impianti.
Ha aggiunto il giudice d’appello che gli odierni resistenti, per
avere svolto mansioni di assistenza e manutenzione delle
macchine e degli impianti di smistamento degli oggetti postali,
rientravano nella figura professionale dianzi indicata, a nulla
rilevando, diversamente da quanto affermato da Poste Italiane, che
per gli interventi di alta specializzazione dovesse intervenire una
ditta esterna, trattandosi di interventi sporadici, richiesti per
guasti particolarmente complessi per i quali occorreva una
strumentazione particolare, che erano fuori dall’ambito delle
competenze dei lavoratori di cui al livello B.
Quanto, poi, al rilievo che gli odierni resistenti non avevano
facoltà decisionali né responsabilità di coordinamento di altri
lavoratori, la Corte di merito ha affermato che tali requisiti non
riguardavano il ruolo dello Specialista.
In buona sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto, sia pure
con motivazione concisa, ma coerente e corretta nel suo iter logicogiuridico, che la clausola contrattuale che prevede l’inquadramento
nel livello B dei lavoratori che, in possesso di “conoscenze

svolgono funzioni inerenti ad attività tecnico/ specialistiche ovvero

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specialistiche”,

svolgono

“funzioni

inerenti

ad

attività

tecnico/specialistiche”, dovesse essere riferita anche agli odierni
resistenti, avendo costoro svolto mansioni “specialistiche”, nei
termini di cui alla declaratoria sopra indicata, con una autonomia
operante nell’ambito delle mansioni svolte.
interpretazione della clausola contrattuale, ha in realtà contestato
l’interpretazione della Corte di merito, rilevando che, ai fini
dell’inquadramento nel livello B, occorreva una “alta
specializzazione”.
Ma, la declaratoria di tale livello non fa riferimento a tale
requisito, bensì al solo possesso di conoscenze tecnicospecialistiche.
9. Il quinto motivo è inammissibile.
La questione con esso dedotta, concernente le differenze
retributive conseguenti al superiore inquadramento, non risulta
infatti affrontata dalla Corte territoriale né la ricorrente deduce di
averla proposta in sede di appello ed in quali termini.
10. Anche il sesto motivo è inammissibile, non risultando che
la sentenza impugnata abbia affrontato il tema relativo alla
dequalificazione professionale né, tanto meno, che abbia adottato
statuizioni al riguardo.
Anche qui la ricorrente non deduce che tali questioni siano
state oggetto del giudizio di appello.
11. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di
questo giudizio, come in dispositivo, con distrazione a favore dei
difensori dei resistenti, Avv.ti Luigi Zezza e Roberto Afeltra, come
da loro richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di questo giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi

La ricorrente, pur non denunziando esplicitamente una errata

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ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge,
con distrazione a favore dei difensori dei resistenti.

Così deciso in Roma in data 22 ottobre 2013.

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