Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28679 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 18/10/2021), n.28679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10500/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Torino, al corso

Brunelleschi 129, presso lo studio dell’avv. Valentina Sassano, che

lo rappresenta e difende come in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale di Conoscimento

Protezione Internazionale;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto in data 18 febbraio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da O.M. avverso il provvedimento notificato in data 29 maggio 2018 della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria, perché perseguitato da esponenti dell'(OMISSIS) che volevano costringerlo a entrare nella loro setta. Un giorno, i membri della setta l’avevano picchiato e l’avevano portato in ospedale; quando era stato dimesso, il fratello gli aveva detto di fuggire; giunti in Libia, il fratello era stato ucciso dai trafficanti mentre egli era riuscito a raggiungere l’Italia.

Il Tribunale non ha ritenuto credibile il racconto perché il richiedente la protezione aveva reso dichiarazioni contraddittorie nel modello C/3 (dove aveva parlato solo di maltrattamenti) e nell’audizione dinanzi alla Commissione e non aveva saputo spiegare le discrasie se non disconoscendo il contenuto del modulo che però aveva personalmente sottoscritto. Inoltre, dalle fonti internazionali era emerso che l'(OMISSIS) reclutava i propri seguaci nei campus universitari, mentre egli frequentava ancora la scuola.

Il Tribunale ha escluso la protezione sussidiaria e quella umanitaria, per assenza dei relativi presupposti.

Il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35-bis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, perché il Tribunale non aveva disposto l’audizione, in assenza della videoregistrazione.

Con il secondo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), perché non erano state valutate correttamente le condizioni della Nigeria.

Il ricorso è inammissibile, per difetto di procura speciale. Risulta invero allegata dalla difesa del ricorrente una procura riferita “al ricorso alla Corte Suprema di Cassazione”, senza alcuna indicazione del provvedimento impugnato né del procedimento cui si riferisce. Si tratta di procura su foglio separato, trasmessa digitalmente.

Questa Corte ha più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura, conferita su foglio separato rispetto al ricorso e poi a questo unita, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta dalla legge (v. Cass. n. 28146 del 2020), il che è quanto accade nella specie, ove la procura risulta redatta senza alcun riferimento al provvedimento impugnato, all’ufficio giudiziario emittente e al procedimento ivi definito, e senza alcuna garanzia circa il consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico professionale al difensore.

Il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da doverle considerare fin dall’inizio come possibile sviluppo della lite.

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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