Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28678 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8680-2013 proposto da:

T.A., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZION, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CARMELA DE FRANCISCIS con studio in CASERTA VIA ROMA

P.CC EUROPA S.N.C. (avviso postale ex art, 135) giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona gel Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DI TEANO;

– intimati –

avverso la sentenza 178/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;

udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 178/33/2012, depositata il 25.09.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la quale, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, era rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il reddito relativo all’anno 2005 ai fini Irpef ed Irap nonchè rideterminata l’Iva dovuta.

Il contribuente, esercente l’attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione, aveva sostenuto l’erroneità dell’accertamento, cui l’Ufficio aveva proceduto per aver rilevato che i ricavi dichiarati erano inferiori al costo del venduto. Aveva lamentato in particolare la percentuale di ricarico applicata, senza tener conto della molteplice tipologia di merce venduta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva accolto il ricorso del contribuente con sentenza n. 243/05/2009, annullando l’avviso di accertamento. Era stato invece accolto l’appello della Agenzia con la sentenza ora impugnata.

Il ricorrente censura la decisione con cinque motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato il difetto di motivazione dell’atto impositivo;

con il secondo per carenza o insufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto delle ragioni addotte dal contribuente a supporto delle critiche mosse all’atto impositivo;

con il terzo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1073, art. 39, comma 2, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per l’erroneo ricorso all’accertamento induttivo-extracontabile con presunzioni sprovviste dei requisiti della gravità, precisione e concordanza;

con il quarto per difetto di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver motivato sulla sussistenza o meno di presunzioni gravi precise e concordanti;

con il quinto per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver disposto consulenza tecnica estimatoria sulla correttezza della percentuale di ricarico applicata, pur essendo nei suoi poteri disporne l’espletamento.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza con ogni consequenziale statuizione.

L’Agenzia si è costituita, ribattendo alle ragioni avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 19 settembre 2019, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza ha accolto l’appello dell’Agenzia valorizzando il dato su cui si è focalizzato principalmente l’avviso di accertamento. L’aver cioè riscontrato che i ricavi dichiarati nell’anno d’imposta 2005 fossero inferiori ai costi del venduto. Ha ritenuto che tale circostanza “di per sè appare assolutamente inverosimile, soprattutto con riferimento al bene commercializzato” e che fosse “idonea a giustificare pienamente l’accertamento operato dall’Ufficio.”. Ha poi affermato che non fosse rilevabile “alcun elemento di nullità dell’avviso di accertamento impugnato ritenendo perfettamente legittimo l’accertamento analitico-induttivo.”.

Il primo motivo, con il quale il contribuente lamenta che il giudice tributario non ha rilevato il difetto di motivazione dell’atto impositivo e pertanto la sua nullità, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non ha infatti indicato nè in quale atto processuale la eccepita nullità dell’avviso di accertamento fosse stata sollevata, nè tanto meno in quale parte del controricorso in appello la questione fosse stata riproposta, anche solo come mero rinvio alle ragioni proposte in primo grado. Peraltro, nel pur dettagliato elenco delle questioni sollevate dinanzi alla Commissione provinciale, riportate nel controricorso del presente giudizio, non si fa alcun cenno alla nullità dell’atto impositivo per violazione del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Parimenti inammissibile per carenza di autosufficienza è il secondo motivo, con il quale censura la sentenza per non aver tenuto conto delle ragioni addotte dal contribuente a supporto delle critiche mosse all’atto impositivo, in particolare quelle sulla percentuale di ricarico applicata in sede di accertamento. Anche in questo caso il ricorrente non ha indicato in quale atto processuale la questione fosse stata sollevata. Il motivo è peraltro inammissibile anche sotto altro profilo. Alla sentenza, depositata il 25.09.2012, deve applicarsi la disciplina sul vizio motivazionale disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012. Secondo la novella non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità su -di essa resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, sent. n. 8053/2014; n. 23828/2015; n. 23940/2017). Sennonchè lo specifico vizio denunciabile per cassazione, che deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e determinante, se esaminato, per un esito diverso della controversia, non emerge in alcun atto, riprodotto o anche solo specificamente indicato dal contribuente.

L’inammissibilità affligge anche il quarto motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver motivato sulla sussistenza o meno di presunzioni gravi precise e concordanti. Peraltro trattasi di una censura che pretende una rivalutazione in fatto della controversia, inibita in questa sede.

Inammissibile è anche il terzo motivo, con il quale ci si duole dell’erroneo ricorso all’accertamento induttivo-extracontabile con presunzioni sprovviste dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. A parte l’incomprensibile richiamo alla fattispecie dell’art. 39, comma 2, lett. d), anche in questo caso il ricorrente, mediante il ricorso all’error furis, pretende una rivalutazione degli elementi presuntivi posti a fondamento dell’accertamento, ciò che non può costituire oggetto di trattazione dinanzi al giudice di legittimità. Per mera completezza deve segnalarsi che mentre gli elementi addotti dal contribuente restano del tutto generici, anche sul piano descrittivo (ad es., quando richiama la diversa tipologia dei prodotti commerciati, oltre il carburante, il ricorrente non ha mai indicato di quali prodotti si tratti), il giudice regionale ha valorizzato un elemento, ritenuto assorbente e decisivo, ossia il fatto che fossero stati dichiarati ricavi inferiori al costo del venduto.

Infondato infine è il quinto motivo, con il quale il contribuente ha lamentato il mancato ricorso da parte del giudice regionale ad una consulenza tecnica estimatoria sulla correttezza della percentuale di ricarico applicata. Trattasi infatti di poteri di indagine riservati alla scelta discrezionale del collegio, non censurabili in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso va rigettato.

All’esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente anche nelle spese di causa, che vanno liquidate in favore della Agenzia nella misura specificata in dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello dovutc; per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 7.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA