Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28676 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 18/10/2021), n.28676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6676/2019 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in Torino, alla via Palmieri

40, presso lo studio dell’avv. Anna Rosa Oddone, che lo rappresenta

e difende come in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto in data 11 gennaio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da I.J. avverso il provvedimento in data 11 aprile 2018 della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS) per motivi politici, perché aveva sostenuto il partito (OMISSIS), ma, a seguito di una serie di scontri e vendette con gli esponenti del partito rivale (OMISSIS), consumati il (OMISSIS), temendo ritorsioni, era fuggito da Fugar e si era trasferito a Lagos. A luglio 2016 aveva incontrato in un locale un membro del (OMISSIS) che l’aveva riconosciuto e minacciato ed era fuggito a Benin City. Di qui, per paura, grazie all’aiuto degli amici, era arrivato in Europa.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto di un pericolo di vendetta a distanza di tanti anni. Inoltre, il ricorrente non aveva dichiarato di essere un esponente di spicco all’interno dell'(OMISSIS) che nel 2015 aveva espresso il Presidente della (OMISSIS), B.. Il Tribunale ha quindi escluso atti di reale persecuzione e, in tal modo, ha negato sia la protezione sussidiaria che quella umanitaria, per assenza dei presupposti di legge.

Il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione sia al comma 3 che al comma 5 dell’art. 360 c.p.c., perché il Tribunale non aveva correttamente apprezzato le condizioni politiche della (OMISSIS).

Con il secondo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i seri motivi per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorso è inammissibile, per difetto di procura speciale. Risulta invero allegata dalla difesa del ricorrente una procura riferita “al giudizio di appello avanti alla Corte di Cassazione di Roma contro il decreto del tribunale di Torino”, senza indicazione di ulteriori elementi necessari a identificare il procedimento relativamente al quale la procura è conferita (si tratta invero di procura su foglio separato compilata a penna in parti prestampate, nella quale il n. r.g. è lasciato in bianco) o il provvedimento al quale ci si riferisce (menzionato solo come “decreto del tribunale di Torino”).

Questa Corte ha più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura, conferita su foglio separato rispetto al ricorso e poi a questo unita, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta dalla legge (v. Cass. n. 28146 del 2020), il che è quanto accade nella specie, ove la procura risulta redatta senza alcun riferimento alla sentenza impugnata, all’ufficio giudiziario emittente e al procedimento ivi definito, e senza alcuna garanzia circa il consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico professionale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione.

L’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non si deve provvedere sulle spese processuali.

Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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