Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28674 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 07/11/2019), n.28674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28283/2013 R.G. proposto da:

D.C.R., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo

Febbo, domiciliato in Roma Viale Parioli n. 76, presso lo studio

dell’avv. Severino D’Amore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per

l’Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara n. 447/10/12 pronunciata il

27 settembre 2012 e depositata il 18 ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Coigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa Tassone Kate che ha concluso per

l’inammissibilità del primo e secondo motivo di ricorso, in

subordine infondato il primo motivo e fondato il secondo;

Udito l’avv. dello Stato Giancarlo Caselli;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Previo invito a dimostrare la disponibilità finanziaria risultante da alcuni indici di ricchezza, quali l’acquisto e il mantenimento di un’autovettura, l’amministrazione finanziaria procedeva ad accertamento sintetico del reddito del contribuente per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003, recuperando a tassazione le imposte per i periodi di riferimento.

Contro i tre provvedimenti emessi dall’Ufficio, insorgeva il contribuente con unico ricorso dinanzi alla CTP di Pescara nel quale affermava che le spese per l’acquisto dell’autovettura erano state sostenute dal padre.

La sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, veniva impugnata dall’Ufficio, il quale difendeva la legittimità del suo operato, evidenziando come in sede di accertamento il contribuente non avesse fornito la prova della provenienza altrui del denaro utilizzato per l’acquisto dell’autovettura, nè delle spese per il suo mantenimento. Rimarcava, inoltre che anche in sede giudiziale non era stata raggiunta la prova per le spese di mantenimento del mezzo e, quanto al suo acquisto, evidenziava la non corrispondenza fra gli assegni utilizzati per il pagamento e i versamenti effettuati dal padre in favore del contribuente, suo figlio. Questi, da parte sua, proponeva ricorso incidentale in relazione alla non applicabilità delle sanzioni e alla non debenza degli interessi.

La CTR, con la sentenza qui impugnata, accoglieva solo parzialmente l’appello ritenendo provate solo le dazioni monetarie paterne, riferibili all’acquisto dell’autovettura, fino alla concorrenza della somma Euro 21.000,00, riferita a due diversi assegni emessi dal padre del contribuente, uno di Euro 13.000,00 rilasciato alla concessionaria per l’acquisto dell’autovettura del figlio, l’altro di Euro 8.000,00 al figlio stesso. Tanto in considerazione della vicinanza cronologica con l’acquisto della nota autovettura, ma anche per il pagamento diretto alla concessionaria di quota parte del prezzo, per Euro 13.000,00. Il giudice di appello, inoltre, riteneva giustificabili le spese di gestione dell’autovettura sul presupposto che il contribuente partecipava all’impresa familiare gerente attività di distribuzione di carburante e che fosse inserito nel nucleo familiare del padre e della madre, a cui potevano ritenersi riferibili anche le spese di mantenimento dell’autovettura. Per questo determinava il maggior reddito accertato in misura pari ed un mezzo di quello liquidato dall’Ufficio.

Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi di ricorso, cui replica con controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di criteri di valutazione delle prove tipiche e di quelle atipiche, ovvero indiziarie o presuntive, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Nella sostanza si contesta non siano state apprezzate le dichiarazioni autografe del padre circa i versamenti resi al figlio e la relativa dichiarazione dei redditi da cui desumere la florida situazione finanziaria della famiglia.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nullità della sentenza e/o del procedimento, in parametro con l’art. 360 c.p.c., n. 4, riproponendo le doglianze di primo grado, riprodotte nell’appello incidentale e non vagliate dalla CTR.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione ovvero erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa valutazione della prova ovvero dell’allegazione di un fatto decisivo del giudizio costituito dal pagamento della somma di Euro 3.500,00 da parte del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ci si duole, che il giudice di appello non abbia preso posizione sull’assegno di Euro 3.500,00 tratto dal padre in favore del figlio e da questi girato alla concessionaria per l’acquisto della stessa autovettura.

La Corte ritiene di esaminare congiuntamente i tre motivi, benchè tutti autosufficienti e fondati, per lo stretto collegamento tra di essi esistente.

Dal testo della sentenza impugnata emerge che in effetti la CTR non abbia preso posizione su tutte le circostanze e domande presentate dal contribuente, valorizzando solo gli elementi probatori riferiti all’assegno rilasciato dal D.C. Raffaele in favore della concessionaria ed a quello di Euro 8.000,00 rilasciato in favore del figlio, rispetto a tutti gli altri elementi offerti a giustificazione dei complessivi Euro 45.000,00 contestati. Soprattutto non ha fornito alcuna giustificazioni delle ragioni per cui abbia ritenuto sostanzialmente giustificate le dazioni di denari paterne per Euro 21.000,00 innanzi richiamate e non anche gli ulteriori Euro 24.000,00, sostanzialmente giustificati da analoghi, inequivoci titoli.

La sentenza impugnata, invero, in parte elusiva del dibattito

processuale e contiene una finale rideterminazione forfetaria del reddito imponibile, cui sembra pervenire in base ad un ragionamento di tipo equitativo, non consentito al giudice tributario, che- non ha poteri di equità sostitutiva (cosi Cass. 17/04/2019 n. 10656). Perchè, infatti, come questa Corte ha ribadito a più riprese, il giudizio estimativo essere motivato in rapporto al materiale istruttorio acquisito (Cass. 3/9/2001 n. 11354; del 21/11/2005 n. 24520; 24/2/2010 n. 4442; 21/12/2015 n. 25707; 23/3/2018 n. 7534).

Il percorso argomentativo seguito dalla Commissione regionale non consente, infatti, di verificare i criteri e le ragioni sulla base di quali essa sia stata indotta a ridurre il maggior reddito accertato in via sintetica dall’Ufficio, atteso che le conclusioni cui essa perviene non sono supportate dalla dimostrazione di elementi di determinazione del reddito fondati su specifiche prove, ma sono piuttosto volte a determinare il reddito sulla base di valutazioni di tipo equitativo, non ammesse. (Cass. 17/04/2019 n. 19656)

In definitiva il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione a tutti i motivi, con rinvio al giudice di merito perchè si uniformi ai principi sopra indicati.

Non sussistono i presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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