Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28673 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28673 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20855 del Ruolo Generale degli affari
civili dell’anno 2008 proposto:
DA
GIOVANNI PORLEZZA,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via

Federico Confalonieri n. 5, presso l’avv. Luigi Manzi e
rappresentato e difeso dall’avv. Anna Cardinali, per procura in
calce al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
notificato il 6 agosto 2008.
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RICORRENTE

Data pubblicazione: 27/12/2013

S. ANNA s.r.1.,

con sede in Como, alla Via Borgovico n. 36, in

persona del legale rappresentate p.t. geom. Giuseppe Spreafico,
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giovanni Nicotera n.
29, presso l’avv. Alessandro Nobiloni che ) con l’avv. Mario
Lavatelli del foro di Como, la rappresenta e difende per procura
in calce al controricorso.
; 045413 90/11 V avverso la ordinanz del Tribunale di Como nel procedimento con
-2-753
n.ro di R.G.
e:T7 del 24 – 26 giugno 2008, corretta con
analogo provvedimento del 18 luglio 2008. Udita, all’udienza del
26 novembre 2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Udito l’avv. Emanuele Coglitore per delega dell’avv. Cardinali,
per il ricorrente, e l’avv. Alessandro Nobiloni, per la
controricorrente; sentito il P.M., in persona del sostituto
procuratore generale dr. Aurelio Golia, che conclude per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
A seguito del preliminare concluso dall’ing. Giovanni Porlezza
con la s.r.l. S. Anna per il trasferimento, da quest’ultima al
predetto, di cinque autorimesse, tre cantine, due negozi,
quattro appartamenti e un ufficio, che la società si era
obbligata a trasferire in permuta di un’area edificabile di
controparte, il primo aveva chiesto e ottenuto, a seguito di
reclamo avverso un primo diniego della misura cautelare dal
Tribunale di Como, il sequestro giudiziario dei detti immobili
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CONTRORICORRENTE

che non gli erano stati trasferiti, pur avendo egli adempiuto al
suo onere di corrispondere la quota a suo carico di e 10.000,00
al Comune di Appiano Gentile i per , oneri sostitutivi per il
soddisfacimento degli standards urbanistici.
L’adito tribunale, con ordinanza del 24-26 giugno 2008 relativa
agli immobili di cui sopra, rilevato che gli stessi erano stati

compromissoria per cui ogni questione “sia relativamente
all’esecuzione che all’interpretazione” del contratto era
rimessa a un “collegio arbitrale_ composto da tre arbitri anche
con la funzione di arbitratori”, per la risoluzione di ogni
“controversia mediante accordo di natura contrattuale”,
escludeva che tale clausola fosse ostativa al provvedimento
cautelare domandato.
Ha osservato il Tribunale di Como che delle unità immobiliari di
cui era chiesto il sequestro era controversa la proprietà, pur
essendosi previsto nel preliminare tra le parti “un termine di
realizzazione ed un termine di consegna” delle indicate
costruzioni al Porlezza, per cui era opportuno “provvedere alla
temporanea gestione e custodia” di esse, con il sequestro
giudiziario che ha autorizzato con l’ordinanza citata,
riservando ogni pronuncia sulle spese “al giudizio di merito”.
Lo stesso Tribunale di Como, con altro provvedimento del 18
luglio 2008, procedeva a correzione dell’ordinanza che precede,
in ordine alla individuazione degli immobili sequestrati, che
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oggetto di un preliminare nel quale era inserita clausola

erano quelli di cui alla domanda di sequestro, escludendo che la
pronuncia sulle spese che i come già rilevate l sono state riservate
al giudizio di merito / fosse da qualificare come mancante o
omessa e dovese correggersi come mero errore omissivo materiale.
Per la cassazione della ordinanza che precede, integrata da
quella di correzione del 19 luglio 2012 della Corte d’appello di

il 6 agosto 2008, cui resiste la s.r.l. S.Anna con controricorso
notificato il 29 settembre successivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. del Forlezza denuncia
la violazione dell’art. 91 c.p.c. il quale sancisce che “il
giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli
onorari di difesa”.
Ad avviso del ricorrente la norma deve trovare applicazione per
ogni provvedimento che conclude un processo anche se non sia una
sentenza, per ragioni di economia processuale per le quali è
illogico imporre altro giudizio per liquidare le spese alla
parte vittoriosa, avendo chiarito le S.U. I con sentenza 30 maggio
1989 n. 2630, che la parola sentenza di cui all’art. 91 c.p.c.
comprende ogni provvedimento di chiusura di un giudizio, anche
se non suscettibile di passare in giudicato.
Richiamato l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5
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Milano, il Porlezza propone ricorso di unico motivo notificato

per cui( per i provvedimenti cautelari anteriori alla causa, il
giudice designato deve provvedere sulle spese del procedimento
ai sensi dell’art. 91 e seguenti del c.p.c., il ricorrente
afferma che tale principio è stato costantemente applicato con
riferimento ai provvedimenti cautelari di rigetto, ma dovrebbe in
ogni caso estendersi anche a quelli di accoglimento come

Afferma il Porlezza che l’art. 91 c.p.c.

portata generale e

non è derogabile senza espressa previsione normativa, per cui va
applicato anche nei procedimenti cautelari che potrebbero
perdere la loro efficacia nel caso parte soccombente prima della
fase di merito soddisfacesse le pretese di controparte, per cui
quest’ultima dovrebbe agire in separato giudizio solo per
ottenere la condanna di controparte alle spese, in dispregio di
ogni principio di economia processuale.
Nella fattispecie la risoluzione della controversia è stata
rimessa ad un arbitrato irrituale e quindi in tale fase non vi è
spazio per regolare le spese del procedimento teso a ottenere il
sequestro; i quesiti conclusivi del motivo di ricorso chiedono a
questa corte di affermare che comunque in sede di reclamo ex
art. 669 terdecies, il giudice adito deve ) ai sensi dell’art. 91
c.p.c. i emettere pronuncia sulle spese, anche quando le questioni
di merito debbano essere trattate in sede di arbitrato
irrituale.
1.2. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per essersi
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l’ordinanza impugnata in questa sede.

proposto contro un provvedimento che non ha natura definitiva e
decisoria per cui è ad esso inapplicabile l’art. 111 della
Costituzione, potendosi ogni questione non risolta in sede di
reclamo riproporsi nel giudizio di merito, sia che questo si
svolga dinanzi al giudice ordinario sia che la controversia sia
assoggettata ad arbitrato rituale o irrituale.

cassazione la statuizione sulle spese contenuta nella ordinanza
collegiale sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., potendosi
proporre sulla stessa opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.,
richiamato nell’art. 669 septies, 3 0 comma, c.p.c. nel testo
anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 50 della legge 18
giugno 2009 n. 69, normativa applicabile alla presente vicenda
che ha avuto luogo nel vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e
prima della vigenza della legge18 giugno 2009 n. 69 (cfr. in tal
senso ) tra molte le recenti Cass. 28 maggio 2013 n. 13183, 14
dicembre 2012 n. 23021, 7 novembre 2012 n. 19276, e Cass. 12
luglio 2012 n. 11800).
Deve escludersi ogni carattere definitivo dell’ordinanza che ha
autorizzato la misura “cautelare” del sequestro giudiziario, che
può essere soggetta ad un giudizio di merito nel quale solamente
potrà provvedersi alla disciplina delle spese, da porre a carico
della parte soccombente ai sensi dell’art. 91 c.p.c., che di
regola può escludersi sia individuabile nella fase cautelare
anteriore al processo, nella quale esattamente si rinvia quindi
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Si è del resto più volte affermato che non è ricorribile per

la disciplina delle spese di causa all’eventuale giudizio di
merito ín ordine alla posizione soggettia4 ( a cautela della quale
è emesso il provvedimento di cui all’art. 670 c.p.c.
Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile e le spese del
presente giudizio di cassazione vanno poste, per la soccombenza
a carico del ricorrente, liquidandosi in favore della
controrícorrente nella misura di cui in dispositivo, ai sensi

prestazioni professionali eseguite nel vigore delle già vigenti
tariffe non più applicabili, come chiarito da S.U. 12 ottobre
2012 n. 17405.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente a rimborsare alla controrícorrente le spese del
presente giudizio di cassazione che si liquidando in C. 2.500,00
a titolo di compensi e in 200,00 per esborsi, oltre alle spese
generali e accessorie come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 1^ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 26 novembre 2013.
Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIPI
099.i …….
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CORTESUPREMADICASSUONE
Si attesta la registrazione presso

del D.M. 12 luglio 2012 n. 140, da applicare anche per le

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