Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28673 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4137/2020

sollevato dal Tribunale di ROMA con ordinanza n. R.G. 52508/2019 del

16/01/2020 nel procedimento vertente tra:

D.L.F. da una parte, ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARDINO ALBERTO che chiede che

codesta Suprema Corte voglia affermare la competenza del Giudice di

Pace di Roma.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.L.F., con citazione del 26 aprile 2018, chiamava in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma l’Agenzia delle entrate e il Comune di Roma Capitale. Proponeva opposizione contro preavviso di fermo amministrativo, con il quale l’Agenzia delle entrate richiedeva il versamento della complessiva somma di Euro 130.756,37 a causa del mancato pagamento di una pluralità di cartelle di pagamento che avevano quale ente impositore Roma Capitale, Dipartimento risorse economiche.

Per quanto interessa in questa sede, l’attrice lamentava che i verbali di pagamento, sottesi alle cartelle di pagamento e le stesse cartelle di pagamento, costituenti il presupposto del preavviso, non erano state mai notificate, per cui essa era venuta a conoscenza delle infrazioni commesse solo con la notifica del preavviso di fermo.

Il Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimetteva le parti dando il termine di legge per la riassunzione.

Riassunto il giudizio si costituiva Roma Capitale, rimanendo invece contumace l’Agenzia delle entrate.

Il tribunale, richiamati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di competenza per l’opposizione contro il preavviso di fermo, sollevava conflitto di competenza, ritenendo che giudice competente a conoscere della controversia fosse il Giudice di pace di Roma.

Sulla scia di Cass. S.U., n. 10261/2018, la giurisprudenza della Suprema corte è uniformemente attestata sul seguente principio: “La opposizione a preavviso di fermo per crediti relativi a violazioni del codice della strada, ove sia diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, per l’applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria, spetta alla competenza per materia del Giudice di Pace, salvo il limite di valore contemplato in taluni casi, secondo la disciplina prevista per le opposizioni a sanzioni amministrative dal D.Lgs. n. 150 del 2011, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, qualificabile come “opposizione cd. recuperatoria” e, dunque, non come opposizione all’esecuzione, ma come opposizione (tardiva) alla ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento)” (Cass. n. 24092/2018). Sulla base del medesimo principio che i criteri di competenza stabiliti in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada operano anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo, è stato precisato che “l’opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell’ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione (Cass. n. 7460/2019).

Secondo Cass. n. 32243/2018, ai fini della competenza per materia del giudice di pace, è indifferente che l’impugnativa del preavviso di fermo “sia volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione (“opposizione c.d. recuperatoria”), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (“opposizione c.d. preventiva”)”.

In applicazione di tali principi al caso di specie, in cui fu prioritariamente eccepita la mancata notificazione degli atti presupposti, sussisteva la competenza per materia del Giudice di pace di Roma, che non poteva rimetterla al tribunale in base al rilievo che l’ammontare complessivo delle cartelle superava il limite di valore della propria competenza, vertendosi appunto in un caso di competenza per materia. Tale competenza per materia incontra un limite di valore solo nelle ipotesi di cui al citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a) e b), estranee al caso di specie.

Consegue che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto indicando il Giudice di pace di Roma quale giudice competente a conoscere della controversia.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione della causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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