Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28673 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 07/11/2019), n.28673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9858/2013 R.G. proposto da:

Servhotel srl, in persona del suo legale rappresentante sig.

P.D., rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Gervasi, con

studio e domicilio in Roma, Corso Italia n. 102;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Puglia – Bari n. 11/03/12 pronunciata il 6 giugno 2011 e depositata

il 5 marzo 2012 non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa Tassone Kate che ha concluso per

l’inammissibilità del primo e secondo motivo, in subordilne fondato

il primo motivo e assorbito il secondo;

Udito l’avv. Nicoletta Gervasi per la contribuente;

Udito l’avv. dello Stato Giancarlo Caselli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Servhotel srl, esercente -in tesi dell’Ufficio- l’attività di lavanderia industriale e noleggio di biancheria da tavola, da letto e da bagno in favore di alberghi, ristoranti, villaggi turistici, per l’anno d’imposta 2004, veniva sottoposta a verifica fiscale mediante studi di settore. La procedura di accertamento con adesione avviata su invito al contraddittorio notificato dall’Ufficio, aveva esito negativo, stante il diniego del contribuente, il quale riteneva l’inapplicabile alla sua attività di noleggio di biancheria lo studio di settore TG6TU approvato con D.M. 30 marzo 1999, che si riferiva, invece, all’attività di lavanderia industriale. Il contribuente riteneva, infatti, che il titolo di “lavanderia industriale” non la rappresentasse e non potesse essere considerato indicativo del suo settore di riferimento, che è quello del noleggio biancheria (non lavaggio), settore privo di studio specifico costituente valido parametro.

Per contro, l’Ufficio riteneva non sufficienti le argomentazioni

proposte dalla parte privata, segnatamente in ordine ai periodi di apertura stagionale, perchè il sistema di calcolo dei parametri dello studio di settore ne prescindeva. Per questo accertava un maggior reddito e rettificava la dichiarazione dei redditi dalla somma di Euro 116.637,00 a Euro 331.983,00.

La contribuente insorgeva dinanzi alla CTP contro l’avviso di accertamento e in quella sede vedeva accolte le sue ragioni.

L’amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado e ne chiedeva la riforma, sul presupposto che l’apporto probatorio fornito dal privato non fosse in grado di giustificare lo scostamento.

Costituitasi in giudizio la contribuente, la CTR ordinava integrazione documentale, anche con riferimento e verifica operata dalla Guardia di Finanza per il precedente anno di imposta 2003 e, all’esito, riformava la sentenza di primo grado e rigettava il ricorso originario della contribuente.

Ricorre per cassazione la Servhotel srl affidandosi a due motivi di ricorso, cui replica con controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Il ricorso è stato chiamato all’odierna pubblica udienza a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi in data 5 aprile 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa e insufficiente motivazione e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la CTR ha dedotto che anche per il 2004 l’attività della ricorrente non fosse meramente stagionale, rifacendosi al PVC redatto dalla GdF per il periodo d’imposta 2003.

Il motivo è inammissibile.

Rileva la Corte che, seppure non vi sia alcuna argomentazione che giustifichi l’estensione al 2004 di quanto rilevato dai militari nel 2003, nondimeno, nel motivo di ricorso non risulta assolto l’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 6.

Allorchè la sentenza sia motivata “per relationem” ad un PVC della Guardia di Finanza in atti di causa, l’onere di indicazione di documenti processuali sui quali si fonda il ricorso previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 6, può ritenersi assolto solo ove la censura identifichi in dettaglio il tenore dell’accertamento compiuto dai verificatori specificamente condiviso dal giudice di appello ed è necessario, inoltre, individuare le critiche mosse allo stesso nel giudizio di merito, per evidenziare che, con la sua motivazione, il giudice di secondo grado abbia, in realtà, eluso i suoi doveri argomentativi. Detto onere non risulta assolto, tantomeno con riferimento all’asserita stagionalità dell’attività. Tale elemento a discarico a fronte delle risultanze dello studio di settore, andava dimostrato con autosufficienti allegazioni, quanto meno per verificarne la necessaria decisività.

2. Con il secondo motivo di ricorso si rileva la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto non sarebbero state esaminate le doglianze della contribuente in tema di applicabilità degli studi di settore in assenza di valido paramento sul settore specifico del noleggio di biancheria.

Il motivo è inammissibile.

Negli atti non vi è prova della proposizione di tali censure della contribuente dinanzi al giudice di appello. La doglianza, comunque, mira ad ottenere una inammissibile rivalutazione nel merito della questione, non Consentita in sede di legittimità.

In definitiva il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vendono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del grado che liquida in Euro 7.300,00 (settemilatrecento), oltre alle spese prenotate a debito, nonchè al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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