Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28672 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19989-2019 proposto da:

S.G., B.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 16, presso lo studio dell’avvocato MANLIO

LENTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI STEFANO;

– ricorrenti –

contro

BU.GI., P.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 548/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.R. e S.G. proponevano istanza di revocazione contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1279/2014, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado che li aveva condannati ad arretrare l’immobile costruito sul loro fondo fino al rispetto della distanza legale dal confine del fondo altrui, appartenente a Bu.Gi. e P.M.A..

A sostegno della istanza deducevano che la corte d’appello, nel definire la lite, non aveva tenuto conto della consulenza di parte e delle deduzioni operate dagli istanti nelle note conclusive, da cui emergeva la regolarità del distacco e l’esistenza di uno sconfinamento operato dai vicini. La stessa corte di merito non aveva considerato, inoltre, che l’arretramento avrebbe compromesso la staticità dell’intero fabbricato.

La corte d’appello, investita dell’istanza di revocazione, la rigettava con sentenza n. 588 del 2019.

Contro la sentenza di rigetto, B. e S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il primo motivo denuncia che sulla domanda di revocazione non poteva pronunciare la stessa sezione della Corte d’appello di Palermo che aveva emesso la sentenza revocanda.

Il motivo, impropriamente formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile.

“Salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 6 (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante” (Cass. n. 23498/2017; n. 14998/2006).

Consegue da tale principio che, a maggior ragione, nel fatto che la istanza di revocazione sia stata decisa dalla stessa sezione dell’ufficio giudiziario che aveva emesso la sentenza oggetto della istanza medesima, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, non c’è alcuna anomalia.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, rubricato “Integrazione art. 395 c.p.c., n. 4”.

La corte d’appello, dopo avere richiamato i principi di giurisprudenza sull’errore revocatorio, ha negato la sussistenza di un tale errore nel caso di specie, in rapporto alle censure mosse dalle parti istanti, identificate dalla stessa corte nell’erronea valutazione dei mezzi istruttori offerti in comunicazione e, in particolare, della consulenza tecnica di parte espletata in data 14 gennaio 2005 dal geom. G.S. e delle note conclusive depositate il 2 maggio 2014. Sempre secondo la ricostruzione operata con la sentenza impugnata, gli attori in revocazione avevano dedotto che da tali atti emergeva uno sconfinamento in loro danno; avevano lamentato inoltre il grave pericolo per la staticità del fabbricato di loro proprietà che le disposte opere di demolizione avrebbero comportato.

La corte di merito ha proseguito rilevando che “dalla lettura della sentenza impugnata e dall’esame di tutti gli atti del processo, infatti, non appare sussistere alcun errore revocatorio nè svista materiale atteso che menzionati atti di parte (consulenza tecnica di parte (…) e note conclusive) ed i rilievi in essi contenuti sono stati compiutamente esaminati nei limiti propri dell’effetto devolutivo tipico dell’appello dalla corte di merito nè può in questa sede procedersi ad una nuova valutazione in diritto delle già acquisite risultanze processuali. L’art. 395 c.p.c., n. 4, tra i requisiti necessari per proporre la revocazione statuisce, infatti, che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi tra le parti. Nella fattispecie non può sfuggire che la questione relativa all’omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle allegazioni di parte di che trattasi è stato oggetto di ampio dibattito processuale e che, nella statuizione impugnata, si tiene ben conto di tale circostanza”.

Gli odierni ricorrenti, senza minimamente attaccare tali considerazioni, ripropongono nella sostanza le medesime censure già poste a fondamento della rigettata istanza di revocazione, per di più aggiungendo ragioni giuridiche del tutto nuove, quali il mancato riconoscimento dell’acquisto per usucapione della servitù contraria al limite legale. Essi ancora insistono nel denunciare il pericolo che la demolizione avrebbe determinato alla staticità dell’edificio.

Non c’è chi non veda come tali considerazioni preludano a errori di diritto e di valutazione, per definizione estranei all’ambito dell’errore di fatto suscettibile di dar luogo alla revocazione aì sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, che deve consistere “in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. n. 26890/2019).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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