Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28671 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2017, (ud. 27/06/2017, dep.30/11/2017),  n. 28671

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, sezione di Pescara, in tema di contributi consortili, lamentando la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione delle norme di diritto e delle norme sul procedimento, in tema di proposizione di querela di falso, in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avrebbero assunta la competenza a conoscere della querela, ritenendola irritualmente proposta.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il dettato dell’art. 355 c.p.c.: “Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale”.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si ritiene di dare continuità “In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure “incidenter tantum”; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione” (Cass. n. 8046/13, 18139/09).

Nel caso di specie, la CTR ha errato laddove si è assunta la competenza a conoscere della querela, ritenendola irritualmente proposta, in quanto, di fronte alla proposizione della querela la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a compiere il giudizio di rilevanza e pertinenza ai fini della decisione, dopodichè avrebbe dovuto sospendere il giudizio a quo e rimettere la parti davanti al Tribunale ordinario che ha competenza funzionale e inderogabile.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della dell’Abruzzo, sezione di Pescara, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione di Pescara, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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