Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28671 del 27/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 28671 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 18011 e 21618 del Ruolo
Ge’nerale degli affari civili dell’anno 2007, proposti:
DA
GRAZIELLA PICCOLI e VITTORIO CASAGRANDE,

elettivamente

domiciliati in Roma alla Via Frattina n. 99, nello studio
dell’avv. Pierluigi Ronzani del foro di Treviso, che li
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
notificato il 15 giugno 2007.
_
csQ. NII”k tALA?Alt I 6S9- C

RICORRENTI PRINCIPALI

Data pubblicazione: 27/12/2013

CONTRO
COMUNE DI CORDIGNANO (TV),

in persona del sindaco autorizzato a

stare in giudizio da delibera della G.M. n. 106 del 10 luglio
2007 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via F.
Confalonieri n. 5, presso l’avv. Luigi Mansi di Roma che, con

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale
notificato il 25 luglio 2007. C.3 7-: g4aguoifb 155
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
NONCHE’
REGIONE VENETO e PROVINCIA DI TREVISO,

già convenuti contumaci

dinanzi alla Corte d’appello.
INTIMATI
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1424/06
del 14 marzo 2006 – 27 settembre 2006, notificata ai procuratori
del Comune di Cordignano, avvocati Bruno Barel e Vincenzo
Pellegrini nel domicilio eletto in Venezia, Santa Croce, 312/A,
presso l’avv. Emanuela Rizzi il 19 aprile 2007. Udita,
all’udienza del 26 novembre 2013, la relazione del Cons. dr.
Fabrizio Forte. Udito l’avv. Pierluigi Ronzani per i ricorrenti
principali, e il delegato avv. Emanuele Coglitore per il
controricorrente; sentito il P.M., in persona del sostituto
procuratore generale dr. Aurelio Golia, che conclude per
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
dell’incidentale.
2

l’avv. Vincenzo Pellegrini, lo rappresenta e difende, per

Svolgimento del processo
Vittorio Casagrande e Graziella Piccoli, proprietari di un
terreno con sovrastante fabbricato in Cordignano (TV) in N.C.T.
a F. 7, Mapp. n.ri 42, 213, 218, 219, 220, 221 e 498, oggetto di

viabilità montana comunale l occupato a tal fine con atto del 31
l
gennaio 2002 ed espropriato con decreto notificato agli attori
il 18 luglio 2002, premesso che, per tale area era stata offerta
la indennità di espropriazione definitiva determinata con
provvedimento notificato del 15 maggio 2002 in

e

1.096,95, con

atto di citazione notificato il 12 settembre 2002 alle
controparti, convenivano in giudizio il Comune di cui sopra, la
Provincia di Treviso e la Regione Veneto dinanzi alla Corte
d’appello di Venezia, opponendosi alla indicata stima
dell’indennità.
Gli opponenti deducevano anzitutto che nel determinare

la

indennità di espropriazione non si era applicato l’art. 40 della
legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull’espropriazione parziale,
avendo la strada realizzata con l’ablazione occupato solo in
parte il loro terreno, producendo però una riduzione di valore
del residuo; lamentavano inoltre che le aree occupate
erroneamente non erano state qualificate come edificabili ed
erano state valutate come agricole ai fini dell’esproprio.
Il Comune convenuto si costituiva e dedotto che il terreno
occupato già in precedenza era destinato a strada esterna alla
3

procedimento espropriativo per realizzare la sistemazione della

recinzione delle proprietà degli opponenti e a servizio anche di
terzi, negava che la occupazione e l’esproprio avessero
determinato perdite significative di valore del suolo rimasto in
proprietà degli opponenti, essendo già l’area occupata gravata
da servitù di passaggio a favore di terzi proprietari di

Esclusa la edificabilità dell’area espropriata, classificata nel
P.R.G.

come non edificabile, il Comune riteneva corretta la

determinazione dell’indennità in base all’art. 16 delle L. 22
ottobre 1971 n. 865 e ai valori agricoli medi di cui a tale
norma e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1424 del 27
settembre 2006, rilevava che l’area oggetto di esproprio era
inserita dal P.R.G. del Comune di Cordignano nelle “aree
agricole di primaria importanza ambientale”, per cui non era
edificabile, dovendosi negare l’esistenza di un tertium genus di
aree, oltre quelle edificabili e agricole e quindi anche alla
c.d. edificabilità di fatto ed ha quindi ritenuto corretta
l’applicazione dell’art. 16 della legge n. 865 del 1971 per
determinare il dovuto.
Ritenuto ingiustificato il valore di

e

40,00 a mq. che il c.t.u.

aveva attribuito al terreno ablato, rispetto a quello di £ 5.900
a mq. stabilito dalla Commissione provinciale espropri solo per
la mancanza di servitù sull’area oggetto di espropriazione, la
Corte di merito ha valutato le aree in base ai
4

V.A.M.,

immobili posti a monte del suolo degli attori.

calcolando però la perdita di valore subita dal terreno rimasto
alla Piccoli e al Casagrande per l’esproprio parziale sulla base
dei prezzi di mercato dei terreni oggetto del procedimento
ablatorio.
Secondo il Comune di Cordignano, la destinazione a strada, già

stata una consistente riduzione del valore dell’area rimasta in
proprietà degli attori, anche in ragione del fatto che la stessa
prova escussa articolata dal comune, non aveva evidenziato un
uso significativo per l’accesso a proprietà di terzi e del tratto
di strada occupato nel presente procedimento e già usato per
raggiungere i fondi di più soggetti a monte, costituente l’area
espropriata.
Tale terreno non era qualificabile come pertinenza della
costruzione cui era adiacente ma, come accennato, già prima
dell’espropriazione, era attraversato dagli opponenti, per
raggiungere altra costruzione di loro proprietà su un
appezzamento frontistante con accesso dalla strada.
Pertanto, anche dalla Corte di merito si affermava che nel caso
il deprezzamento del terreno degli attori era stato minimo e
poteva fissarsi nel 12% del valore complessivo del terreno,
liquidato in C 32.779,80, costituente la indicata percentuale di
E 273.165,00, somma corrispondente al valore di mercato
dell’intero compendio oggetto della vicenda ablatoria.
Aggiungendo al valore agricolo medio dell’area espropriata (C
5

esistente prima dell’espropriazione, escludeva che vi fosse

2.142,00), la somma dovuta per la perdita di valore venale del
residuo fondo, determinata equitativamente in C 23.000,00, la
Corte adita ha liquidato una complessiva indennità di
espropriazione di C.25.142,00 che il comune è stato condannato a
depositare presso la Cassa depositi e prestiti, ponendo le spese

soccombente.
Per la cassazione della sentenza che precede, la Piccoli e il
Casagrande propongono ricorso di tre motivi, notificato il 15
giugno 2007, cui resiste il Comune di Cordignano con
controricorso e ricorso incidentale notificato a mezzo posta il
25 luglio dello stesso anno, anche esso articolato in tre
motivi; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative
ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo del ricorso principale della Piccoli e del
Casagrande denuncia insufficienze motivazionali della sentenza
della Corte di merito, sulla quantificazione della indennità
fondata sul Valore Agricolo Medio (da ora: V.A.M.) dell’area
effettivamente espropriata (C 2.142,00) e sulla perdita del
valore di mercato del residuo fondo rimasto ai ricorrenti,
immotivatamente fissato in e 23.000,00.
La Corte veneziana ha determinato il valore dell’area
espropriata di mq. 248, in base a un prezzo di C 9,00 a mq.,
utilizzando i c.d. valori tabellari di cui all’art. 16 della
6

di causa e di consulenza tecnica a carico dell’ente locale

legge n. 865 del 1971 e ha affermato che la perdita di valore
delle aree non espropriate dei ricorrenti ammontava ad C
32.779,00, somma costituente il 12% del valore dell’ intero
suolo, per poi ridurre “prudenzialmente” (l’avverbio è usato
nella sentenza oggetto di ricorso) l’indennità da pagare per

di tale conclusione in contrasto con i dati aritmetici enunciati
e riduttiva di quanto dovuto ai ricorrenti in base ai
presupposti di fatto accertati.
Il c.t.u. nominato nel merito aveva suggerito di liquidare il
danno nella misura limitata di cui sopra, perché non vi era
stata una costituzione di servitù di passaggio a favore del
terreno espropriato e a carico del fondo dei ricorrenti.
Il primo motivo di ricorso principale denuncia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di
merito nella valutazione del suolo espropriato, ai sensi
dell’art. 360, l ° comma, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di
merito non solo ridotto la perdita di valore delle aree rimaste
ai ricorrenti al 12% di quello totale pari ad E 32.779,80 (12%
di E 273.165,00), ma anche per avere liquidato il dovuto nella
somma ridotta di

e

23.000,00, senza alcuna logica spiegazione.

Il consulente aveva affermato che la perdita liquidata
costituiva il danno ulteriore subito dal terreno rimasto agli
espropriati per la diminuzione di valore a questo

derivata

dall’esproprio; il danno, per tale profilo, era da computare
7

tale perdita di valore ad C 23.000,00, senza indicare le ragioni

nella somma desumibile dalla percentuale indicata e non in
quella assai minore decisa dalla Corte di merito, senza ragioni
apparenti.
Se si tiene conto che la sentenza espressamente esclude ogni
rilevanza delle critiche dei consulenti di parte alla stima

che ha liquidato l’indennità con un incomprensibile riferimento
alle conclusioni dell’ausiliare di fatto disattese;
l’affermazione della Corte di merito di aver determinato
l’indennità sulla adesione a quanto proposto dal consulente di
ufficio è quindi affermazione illogica.
E’ poi contraddittoria la pronuncia impugnata, perché in essa
non sono indicate le ragioni che potrebbero aver determinato il
valore delle aree adottato dai giudici, con conseguente carente
motivazione della sentenza su tale punto decisivo, anche per
avere negato la costituzione di servitù di passaggio sulle aree
rimaste ai ricorrenti e poi liquidato il danno anche in base ad
una pretesa esistenza o aggravamento di tale servitù, valutato
nel liquidare il danno arrecato alla parte di fondo rimasto ai
ricorrenti.
1.2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, per
quanto di ragione.
La Corte d’appello ha infatti accertato che la Zona in cui era
inserita l’area espropriata era destinata a “lavori di
sistemazione della viabilità comunale montana”, da classificare
8

operata dal c.t.u., appare chiara la contraddittorietà di essa,

E5, con edificazione subordinata al rispetto delle disposizioni
delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. (artt. 39 e 5) e
della Legge regionale n. 40 del 1984, norme che disciplinano le
sole aree in “ambito di interesse naturalistico” e in “zone di
rispetto fluviale”, per cui le aree de quibus erano

edificazione privata.
Afferma la sentenza di merito che andavano applicati, per
liquidare il dovuto, i V.A.M., e che unico valore tabellare
congruo era quello di E 9,00 a mq., essendo eccessivo l’altro
valore proposto dal c.t.u. di C 40 a mq., pur se, trattandosi di
espropriazione parziale, la reintegrazione andava operata in
base alla differenza di valore delle aree oggetto della
procedura, prima e dopo l’esproprio.
Per liquidare tale danno derivante dalla perdita di valore del
residuo fondo la Corte d’appello ha rilevato che, già prima
della vicenda ablatoria, il fondo era diviso, per cui nessun
ulteriore danno era derivato dall’espropriazione, esistendo già
prima che questa fosse disposta la stradina, sulla quale i
proprietari erano stati autorizzati dal comune a installare una
sbarra per impedire l’accesso a estranei.
Era innegabile peraltro la riduzione di valore del fondo per la
maggiore difficoltà di accesso collegata all’uso pubblico della
stradina, che comunque doveva essere attraversata dagli
espropriati, per raggiungere i loro garage.
9

inedificabili legalmente e di fatto e inutilizzabili per la

La sentenza non è sufficientemente motivata sui due punti di
fatto che precedono perché che non distingue il valore delle
aree prima e dopo la vicenda ablatoria e se le stesse in
astratto potevano ritenersi o meno asservite per il passaggio di
terzi, che usavano la strada rifatta sui terreni oggetto di

In rapporto all’applicazione dell’art. 40 della legge n. 2359
del 1865, i ricorrenti rilevano una contraddittoria motivazione
della sentenza di merito che ha escluso la costituzione di una
servitù di passaggio a mezzo della strada realizzata nell’area
occupata per essere quest’ultima già esistente, per giungere a
determinare poi l’indennità senza considerare che l’area
espropriata era già utilizzata come strada per raggiungere
proprietà di terzi.
Dalla decisione impugnata emerge che il valore dell’area
espropriata è stato determinato ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 865 del 1971, cioè secondo i V.A.M. da applicare alle
aree non edificabili che all’epoca erano imposti per legge, ma
che, in ordine al suolo rimasto ai ricorrenti, la perdita di
valore di esso si è fissata dapprima in una percentuale del
valore probabilmente tabellare dell’intero fondo (12%), per poi
essere ridotta ulteriormente senza alcuna ragione logica.
Effettivamente sussiste la mancanza di motivazione in ordine
alla scelta di ridurre la percentuale della perdita di valore
proposta nella relazione del c.t.u., in base alla determinazione
10

acquisizione dal comune di Cordignano.

del valore dell’area espropriata con la esclusione della
costituzione della servitù di passaggio; non si è però
considerato che, comunque, all’epoca dei fatti la strada era
utilizzata da altri frontisti oltre che dai proprietari del
terreno su cui era sita, per cui almeno un aggravamento della

liquidare l’indennità.
In ogni caso, non potendosi più applicare i valori tabellari ai
sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011,
dovrà ripetersi la liquidazione del danno subito dai ricorrenti
in base al valore di mercato del terreno espropriato di mq. 248
e alla riduzione di tale valore delle aree rimaste in proprietà
dei ricorrenti in una percentuale da fissare in sede di rinvio,
con connessa fondatezza del primo motivo di ricorso.
2.1. Affermano i ricorrenti che, in rapporto alla perdita di
valore subita dalla parte di fondo rimasta agli espropriati e
liquidata in e 23.000,00, la riduzione a tale somma, rispetto a
quella determinata in astratto di E 32.999, non è in alcun modo
giustificata logicamente.
Pur non essendo la Corte di merito vincolata alla domanda
nell’opposizione alla stima, resta fermo che essa deve osservare
l’art. 112 c.p.c. e, nel caso, essendosi domandato il pagamento
della somma di e 25.000 o di quella maggiore o minore accertata
dalla Corte di merito, questa poteva adeguare a quanto emerso in
corso di causa l’indennizzo da liquidare e condannare
11

servitù poteva essersi avuto e di esso doveva tenersi conto per

l’espropriante a pagare la maggior somma accertata come dovuta
dal c.t.u. anche per la perdita di valore del residuo terreno
all’esito dell’espropriazione, restando incomprensibile la
diminuzione del dovuto ad una somma inferiore di quella
domandata e ad C 23.000.

perdita di valore del suolo rimasto in proprietà dei ricorrenti,
liquidata nel 12% del valore del suolo rimasto agli espropriati
e in C 32.779,00; pur essendo stati richiesti C 25.000,00 per la
perdita subita dai ricorrenti, è priva di logica spiegazione la
riduzione decisa dalla Corte di merito a meno di quanto
richiesto dagli espropriati (C 23.000,00), anche in ragione del
fatto che la domanda originaria si estendeva alla somma maggiore
o minore che si sarebbe determinata dalla Corte d’appello, per
cui anche il secondo motivo del ricorso principale è fondato.
3.1. Afferma infine la Corte di merito di dovere ridurre
l’indennità da liquidare, anche per rimanere nei limiti della
domanda, ma non tiene conto che nel caso era chiesto il
pagamento di C 25.000,00, ovvero della maggiore o minore somma
che sarà ritenuta di giustizia e che pertanto essa non sarebbe
incorsa in ultrapetizione se avesse liquidato una somma
maggiore, in rapporto al petitum originario, mancando nella
domanda un limite preciso.
3.3. Quanto affermato con l’accoglimento dei primi due motivi di
ricorso principale comporta la fondatezza anche del terzo motivo
12

2.2. Manca ogni motivazione della riduzione ad C 23.000 della

della stessa impugnazione per quanto di ragione, dovendosi
escludere la ultrapetizione che, in rapporto alle richieste
formulate dalla Piccoli e dal Casagrande, non vi poteva essere,
per le ragioni indicate, avendo costoro domandato di liquidare
l’indennizzo anche in una somma maggiore o minore di quella di

motivo del ricorso incidentale, con cui il Comune di Cordignano
lamenta l’uso del valore venale invece che quello dei V.A.M.,
dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza del
giudice delle leggi del 10 maggio 2011 n. 181, per liquidare
quanto dovuto agli espropriati.
4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il Comune di
Cordignano denuncia l’errata applicazione dell’art. 16 della
legge n. 865 del 1971 e l’omessa e/o insufficiente motivazione
sulla determinazione del valore delle aree espropriate, ai sensi
dell’art. 360, n.ri 3 e 5, c.p.c., avendo il consulente di
ufficio determinato l’indennità dei mq. 238 espropriati in una
misura di e 9 a mq., eccessiva, secondo l’ente locale, anche in
relazione ai prezzi di mercato.
La sentenza impugnata ritiene che sarebbero spettati ai
ricorrenti per l’area espropriata C 2.142,00 (mq. 238 x E 9,00 a
mq.), mentre la perdita di valore effetto dell’ esproprio del
residuo suolo è stata fissata dal c.t.u. in una percentuale d’un
valore che non si comprende se è calcolato con i valori
tabellari di cui all’art. 16 della L. n. 865 del 1971 (V.A.M.),
13

cui alla opposizione, con assorbimento conseguente del primo

o con quelli di mercato.
Dalla sentenza risulta che il c.t.u. è pervenuto a un valore del
suolo espropriato che, in ragione della misura esigua del
terreno espropriato (mq. 238), viene limitato ad una somma di €
2.142,00, con determinazione di tale valore in base alla

destinazione dell’area acquisita ad opere pubbliche (F2) e
connessa applicazione del valore tabellare indicato, proprio dei
terreni inedificabili o agricoli.
Ad avviso dei ricorrenti principali, l’articolata disciplina
delle aree nelle Zone di piano indicate, ne evidenzierebbe una
pluralità di destinazioni “edificabili”, potendo essere le
attrezzature pubbliche previste in Zona di uso pubblico ma di
proprietà privata ovvero di associazioni e solo in alcuni casi
riservate esclusivamente alla proprietà pubblica.
Le previsioni lenticolari del Piano Regolatore Generale del
Comune di Cordignano, come chiarito dalla sentenza di merito,
tendono a localizzare le infrastrutture da costruire e non solo
a destinare in astratto le aree a edilizia scolastica o a
strutture pubbliche o a parcheggi.
Tali previsioni costituiscono gli stessi vincoli preordinati
all’esproprio, irrilevanti per determinare i valori delle aree
come effetto dello stesso specifico vincolo pre-espropriativo
cui erano soggette, non potendo tale vincolo determinare esso il
valore delle aree espropriate.
Ha infatti effetti espropriativi anche l’atto che, pur non
14
/

disponendo un trasferimento di diritti su un bene, ne provochi
una traslazione totale o parziale, svuotando di contenuto le
facoltà e i diritti del proprietario sui beni occupati in favore
dell’occupante, e incidendo quindi sul valore di scambio di tali
beni, rimasti all’originario proprietario e assoggettati a

limitano la fruibilità, dovendo i piani urbanistici indicare
solo le aree destinate a usi pubblici, provocando con tali
destinazioni un deprezzamento delle aree rimaste libere, in
rapporto alla cessione di esse che non può che essere incisa
negativamente nei corrispettivi per la ridotta utilizzabilità
privata dei terreni che ne sono oggetto.
4.2. Se il vincolo di inedificabilità deriva dalla prevista
acquisizione dagli enti di dette aree per essere utilizzate per
l’opera eventuale da costruire in esse e non in ragione della
loro destinazione in astratto a realizzare una funzione di
interesse collettivo o generale, ma solo in quanto devono
soddisfare interessi, sia pure sociali, riferibili comunque alla
P.A., tali aree, ad avviso del comune ricorrente, dovrebbero
ritenersi in realtà assoggettate ad un limite esterno, che non
incide come tale, sulla determinazione della misura della
indennità.
Quest’ultima infatti non può liquidarsi né variare in rapporto
alla sopravvenuta classificazione urbanistica che sia effetto
dell’applicazione del vincolo per l’esproprio, che tendendo a
15

vincoli che comportano la loro inedificabilità assoluta e ne

dar luogo all’esecuzione dell’opera pubblica per cui avviene
l’ablazione, le classifica urbanisticamente come inedificabili
dai privati.
Tale principio applicato anche prima dell’attuale disciplina
dell’istituto, è stato regolato dall’art. 32, comma l, del

giudici, di considerare rilevante il vincolo per
l’espropriazione, per liquidare le indennità nel procedimento
ablatorio, per cui non poteva nella fattispecie determinarsi
l’indennità di occupazione da corrispondere in rapporto alla
edificabilità per fini scolastici, derivata dalla
classificazione delle aree effetto del P.R.G. e dal vincolo
connesso per l’esecuzione delle opere per finalità scolastiche.
La Corte d’appello doveva determinare l’indennità dovuta,
classificando le aree come non edificabili o agricole per la
destinazione di esse ad edilizia scolastica, nessun rilievo
dando di conseguenza, all’eventuale uso di tale terreno da parte
del proprietario e applicando per determinare il dovuto i c.d.
V.A.M., di cui all’art. 16 della legge n. 865 del 1971.
Nel caso, il problema è aggravato dal fatto che è lo stesso
P.R.G. di Cordignano ad apporre il vincolo per l’espropriazione
delle aree destinate a servizi, per gli spazi che divengono
utilizzabili solo per tali destinazioni, per cui il ristoro che
spetta al proprietario non può che commisurarsi in rapporto alla
destinazione urbana dei suoli prima dell’apposizione del vincolo
16

D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001, che pone il divieto, per i

per l’esproprio.
Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha ritenuto
invece che la previsione di una puntuale localizzazione delle
opere pubbliche da costruire in aree del territorio urbano di
per sé sia ostativa all’utilizzabilità “edificabile” di esse,

qualificare i terreni anche al fine di quantificare in base ad
esso l’indennità, da commisurare in relazione alla destinazione
dei terreni anteriore al vincolo per l’esproprio.
Ad avviso del ricorrente incidentale, nessuna indagine ha
operato la Corte d’appello sulla destinazione urbanistica delle
aree prima del vincolo per le quali esse sono state espropriate,
in nessun conto potendo tenersi le destinazioni urbanistiche
delle aree individuate dai giudici del merito e a base
dell’espropriazioni per cui è causa, al fine di liquidare la
indennità dovuta ai ricorrenti.
Il c.t.u. ha applicato i valori di mercato alle aree espropriate
non edificabili invece che quelli tabellari e la Corte
giustifica tale valutazione in ragione dell’esiguità dell’area
occupata, che da sola non costituisce motivo logico o giuridico
che possa giustificare la disapplicazione dei valori tabellari
sul piano estimativo.
Il quesito di diritto conclusivo chiede se, come affermato dalla
sentenza impugnata, possa giustificare la valutazione in base ai
prezzi di mercato delle aree non edificabili, in luogo dei
17

dovendo negarsi che il vincolo per l’espropriazione possa

V.A.M., la dimensione modesta delle superfici espropriate di
circa mq. 238, così implicitamente escludendo l’adozione dei
valori tabellari.
4.3. Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la
violazione dell’art. 40 della legge n. 2359 del 1865 e la omessa

perché, pur rilevando il carattere parziale dell’espropriazione,
la sentenza non motiva adeguatamente, ai sensi dell’art. 360
n.ri 3 e 5, la applicazione del criterio della differenza di
valore, non emergendo da essa quale perdita di valore sarebbe
derivata dalla divisione tra l’area recintata ove era l’immobile
destinato a residenza dei ricorrenti finitima a quella
espropriata e la zona ove era il garage-deposito frontistante
oltre la strada, rimasta immutata rispetto alla pregressa
condizione dei luoghi.
In realtà, già vi era stata la divisione dell’area solo
confermata con l’espropriazione, per cui non era logicamente
giustificata la perdita di valore riconosciuta dalla sentenza
del suolo rimasto ai ricorrenti, avendo il comune acquisito
un’area già destinata a strada, sulla quale poteva essersi avuto
solo un leggero incremento di percorrenza di veicoli, senza
costituirsi una nuova servitù o darsi luogo ad alcun
aggravamento di altra servitù già esistente.
La divisione del suolo derivata dall’esproprio parziale, in
tanto poteva dar luogo alla riduzione di valore dell’area
18

e insufficiente motivazione nella determinazione dell’indennità,

rimasta all’originario titolare, in quanto vi fosse stata all’
origine una unità funzionale del fondo, tale da potere
determinare una perdita di valore delle aree rimaste al
proprietario per la sopravvenuta divisione, che in fatto nel
caso per l’ente locale certamente è mancata, data la

alla precedente (strada), anche dopo l’espropriazione.
I danni da esproprio parziale sono, per il ricorrente
incidentale, ingiustificati in mancanza di una originaria unità
delle aree in parte acquisite, dovendosi al limite aderire alle
sole conclusioni del c.t.u., per il quale, nel caso, vi è stato
un incremento dell’uso pubblico dell’area espropriata, con
conseguente ridotta svalutazione degli immobili rimasti in
proprietà dei ricorrenti, per effetto dell’acquisizione del
suolo di cui alla procedura ablatoria, la cui destinazione a
strada non era mutata.
Si chiede dal Comune di Cordignano quindi, di affermare che
l’indennità di cui all’art. 40 della legge n. 2359 del 1865
nella fattispecie è stata liquidata senza adeguate ragioni
giustificative, per essere poi portata senza motivo dal 12% al
7% del valore del terreno oggetto del procedimento
espropriativo, così aderendosi, in modo acritico, alla relazione
del c.t.u., che ha ritenuto l’esistenza di una unità economica e
funzionale del fondo inciso dall’esproprio che, ad avviso del
comune ricorrente invece nella realtà mancava.
19

destinazione precedente del terreno acquisito rimasta identica

4.3. In terzo luogo si denuncia in via incidentale la omessa
motivazione sulla liquidazione della perdita di valore
conseguente all’esproprio parziale per cui è causa, in ordine
sia alla originaria unitarietà funzionale ed economica del
terreno prima della divisione, che alla perdita di valore

espropriati.
Il Comune di Cordignano afferma, con tale motivo di ricorso, che
la sentenza impugnata non è motivata in rapporto alla riduzione
di valore del suolo residuato agli espropriati, che si è
liquidata, adeguandosi alle conclusioni del c.t.u., senza
replicare in alcun modo alle censure da esso proposte a tali
affermazioni dell’ausiliare né tenere conto che non si era avuta
nel caso alcuna costituzione di servitù di passaggio, ma solo
eventualmente un aggravamento di quella preesistente.
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale di cui sopra si è
detto, va accolto anche il secondo profilo della stessa
impugnazione, non essendo stata neppure trattata nella sentenza
oggetto di ricorso la questione fondamentale della unitarietà
del terreno comprendente il reliquato prima dell’ablazione e,
quindi, mancando una motivazione sullo stesso presupposto di
fatto necessario ad applicare la disciplina dell’espropriazione
parziale, cioè quello dell’unicità dell’area di cui è acquisita
solo una parte, che consente di liquidare l’indennità, nella
differenza tra il valore del fondo prima e dopo l’esproprio.
20

conseguente alla indicata divisione per il terreno rimasto agli

Solo in sede di merito e nel giudizio di rinvio, potrà comunque
descriversi in fatto la divisione del terreno determinata dalla
vicenda ablatoria e procedersi motivatamente a liquidare
l’indennizzo anche in base alla differenza di valore dei suoli
prima e dopo detta vicenda.

Cordignano che deduce la omessa motivazione sulla natura
unitaria dell’area in parte ablata, è da ritenere fondato, non
essendo dalla sentenza impugnata neppure affrontata la questione
della originaria unità del terreno parzialmente espropriato al
residuo fondo dei ricorrenti non espropriato e mancando quindi
una certa affermazione dell’esistenza del presupposto di fatto
principale a base della liquidazione dell’indennità con il
criterio della differenza di valore delle aree prima e dopo
l’atto ablativo.
Il terzo motivo del ricorso incidentale resta assorbito
dall’accoglimento dei primi due, non potendo determinarsi la
perdita del valore venale delle aree rimaste in proprietà degli
espropriati, senza riesaminare le questioni di cui sopra
dell’unità dell’area in parte acquisita dal Comune e della
diminuzione di valore di quella rimasta ai ricorrenti rispetto a
quello anteriore della medesima superficie.
6. In conclusione, riuniti i ricorsi, devono accogliersi
entrambi nei sensi e limiti sopra indicati e la sentenza
impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio della causa
21

Anche il profilo del ricorso incidentale del Comune di

alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche
per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa

giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della 1″ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 26 novembre 2013.

composizione anche per la liquidazione delle spese del presente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA