Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28671 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4999/2007 proposto da:

NAPOLETANA CALOR SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato BAVA RAFFAELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRICATORE Claudio;

– ricorrente –

contro

M.V. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 957/2005 del GIUDICE DI PACE di MAIDA,

depositata il 20/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17-5-2004 M.V. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Maida la s.r.l.

Napoletana Calor chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di Euro 100,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

L’attore a sostegno della domanda assumeva di aver stipulato con la società convenuta un contratto per la fornitura di gas metano, e di aver subito l’applicazione dell’IVA al saggio del 20% in violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Allegato 1, parte terza n. 127 “bis”; il M. deduceva di aver diritto all’applicazione dell’imposta nel minor saggio del 10% nel periodo di vigenza contrattuale (anni 2001-2003), e di aver indebitamente corrisposto la somma oggetto della condanna richiesta.

Costituendosi in giudizio la società Napoletana Calor contestava la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto, sostenendo in particolare l’applicabilità dell’IVA al saggio del 20% nelle ipotesi di somministrazione di combustibile utilizzato promiscuamente per gli usi di riscaldamento, di cottura di cibi e di produzione d’acqua calda di cui alla tariffa T2.

Con sentenza del 20-12-2005 il Giudice di Pace adito ha condannato la società convenuta alle restituzione in favore dell’attore della somma di Euro 100,00 versata in eccedenza a titolo di IVA rispetto a quella dovuta con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza la società Napoletana Calor ha proposto un ricorso articolato in unico motivo; il M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16 allegato Tab. A parte terza n. 127 “bis” e delle Direttive CEE 77/388 e 92/77, nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’aliquota agevolata IVA del 10% sulla somministrazione di gas metano come di gas di petrolio liquefatti dovesse applicarsi, a prescindere dalla natura dell’utenza, ogniqualvolta sia quantomeno inibito al consumatore l’uso degli impianti di riscaldamento; invero in tal modo era stato erroneamente disatteso l’assunto dell’esponente secondo cui le forniture destinate ad uso promiscuo (di riscaldamento, cottura di cibi e produzione di acqua calda) dovevano essere assoggettate univocamente e senza eccezioni di sorta all’applicazione dell’ IVA al saggio del 20%.

La ricorrente inoltre rileva che il giudicante, dopo aver ritenuto che l’utente di impianti utilizzati promiscuamente ai fini del riscaldamento, della cottura di cibi e della produzione di acqua calda doveva corrispondere l’IVA al 20% sulle somministrazioni anche nei periodi di mancato uso a fini di riscaldamento, subito dopo ha affermato esattamente il contrario.

La censura è fondata.

Il giudicante, esaminando la questione relativa alla applicazione delle aliquote IVA al corrispettivo di forniture di gas metano per uso promiscuo (ipotesi ricorrente nella fattispecie), ha ritenuto che l’aliquota da applicare era quella relativa alla situazione reale (cioè quella agevolata del 10% nel periodo in cui il gas è utilizzato esclusivamente per produzione di acqua calda e cottura cibi, essendo vietato per legge, in tale periodo, l’uso di impianti di climatizzazione); ha quindi affermato che l’utente non deve provare di avere diritto all’aliquota agevolata nel suddetto periodo, essendo pacifico che nel periodo in cui è vietato l’uso del gas per riscaldamento, il gas è utilizzato soltanto per uso domestico; per tali ragioni ha ritenuto fondata la domanda attrice.

Tale convincimento non può essere condiviso.

Secondo l’orientamento espresso in questa sede di legittimità, al quale si ritiene di dover aderire pienamente, in tema di aliquote IVA applicabili al corrispettivo di forniture di gas metano per uso promiscuo, contrasta con i principi informatori della materia e con norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, alla cui osservanza il Giudice di Pace è tenuto anche nel pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, fa sentenza con cui sia stata accolta la domanda di restituzione delle maggiori somme indebitamente pagate al predetto titolo, in virtù dell’affermazione che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, occorre far riferimento esclusivamente alle modalità di concreta fruizione del servizio; premesso infatti che nella materia in questione il regima tariffario e di imposta non è legato alle predette modalità, ma la tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale, lo Stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva CEE n. 92/77/CE del Consiglio del 19-10-1992, che ha completato il sistema comune dell’IVA modificando la direttiva n. 77/388/CE del Consiglio del 17-5-1977, si è avvalso, con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 36, comma 3, convertito in L. 29 ottobre 1997, n. 427, della facoltà di applicare un’aliquota ridotta soltanto per i contratti soggetti alla Tariffa T1, relativa alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, sicchè l’applicazione di tale riduzione in via equitativa anche ai contratti soggetti alla Tariffa T2 si risolve nella creazione di un principio in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. 14-10-2005 n. 19977;

Cass. 6-7-2007 n. 15246).

Il ricorso proposto quindi merita quindi accoglimento con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dal M. nei confronti della s.r.l. Napoletana Calor.

Il M. soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal M. nei confronti della s.r.l. Napoletana Calor; condanna il M. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Euro 180,00 (di cui Euro 70,00 per onorari di avvocato e Euro 30,00 per spese vive) per il giudizio di primo grado, ed in Euro 200,00 per spese ed in Euro 400,00 per onorari di avvocato per il giudizio di legittimità oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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