Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28671 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18512-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7 INT

7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ASSOCIAZIONE STORICA DEL MEDIO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE PANNONE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2468/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda formulata dall’Associazione Storica del medio Volturno, che aveva agito quale beneficiaria delle disposizioni testamentarie di M.D. B. contro A.A., la quale aveva accampato diritti su uno dei beni compresi nel lascito in favore dell’ente e deteneva abusivamente le chiavi di un altro immobile pur sempre lasciato all’Associazione.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, volta a fare accertare che la convenuta non era erede, nè legataria in base al testamento, nonchè a conseguire la restituzione delle chiavi, in assenza della prova dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte dell’Associazione.

La corte d’appello ha riscontrato l’esistenza dell’accettazione beneficiata e ha accolto la domanda, precisando che la convenuta non aveva dato la prova di propri diritti in base al testamento.

Per la cassazione della sentenza la A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

L’Associazione Storica del Medio Volturno ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo denuncia “error in procedendo per nullità della sentenza per incompetenza funzionale del giudice monocratico adito in primo grado. Violazione e falsa applicazione della norma di riserva di collegialità di cui all’art. 50-bis c.p.c., n. 6, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Si censura la sentenza per aver negato che la causa fosse soggetta a riserva di collegialità ai sensi dell’art. 50-bis c.p.c., n. 6.

Il motivo è inammissibile. La domanda, come proposta dall’ente attore, non costituiva impugnazione del testamento, implicandone anzi la validità, avendo l’Associazione agito in forza del testamento per negare diritti della convenuta su singoli beni ereditari e ottenerne il rilascio. In quanto alle contestazioni mosse dalla convenuta sulla validità della scheda, queste, come ha rilevato la corte d’appello, non sono sfociate in una domanda riconvenzionale. Si ricorda ad ogni modo che “L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50-quater c.p.c. al successivo art. 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito” (Cass. n. 16186/2018; n. 26729/2019).

Il secondo motivo denuncia “error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Omessa e/o apparente motivazione del rigetto delle eccezioni e difese del A. assorbite in primo grado e richiamate espressamente in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

L’appellante aveva ottemperato a quanto prescrive l’art. 346 c.p.c., riproponendo, con la comparsa di risposta depositata in grado d’appello, le deduzioni e le eccezioni rimaste assorbite in primo grado dal rigetto della domanda di controparte, disattese dalla corte di merito con motivazione apparente.

Il motivo è inammissibile.

Le eccezioni, rimaste assorbite in primo grado, sono così identificate a pag. 14 del ricorso: “1) incompetenza funzionale del giudice adito per essere competente il tribunale in composizione collegiale; 2) sulla nullità del testamento per violazione dell’art. 692 c.c.; 3) sul conflitto di interesse del professor S.P. quale esecutore testamentario e legale rappresentante dell’ASMV; 4) sulla titolarità di legataria e chiamata all’eredità della signora A.A.; 5) sul rigetto dell’interrogatorio formale e della prova per testi”.

In ordine alla riserva di collegialità, la questione è stata già infondatamente sollevata con il primo motivo e non c’è altro da aggiungere rispetto a quanto già detto.

In quanto alle altre eccezioni si ritiene di incominciare l’analisi da quelle indicate ai numeri 4 e 5. Su di esse la corte di merito ha statuito in questi termini: “in proposito, deve notarsi che la stessa appellata non è riuscita a fornire prova di tale qualità di legatario neanche in questo grado, limitandosi a proporre richiesta di una prova testimoniale articolata compiutamente con indicazione dei testi oltre termini e, quindi, del tutto condivisibilmente dichiarata inammissibile dal tribunale”.

Al fine di comprendere il significato di queste considerazioni del giudice d’appello, è opportuno ricordare che, in rapporto al contenuto del testamento, il riconoscimento di diritti dell’attuale ricorrente sulla eredità controversa, senza che sia qui utile interrogarsi sul titolo di erede o legataria, passava attraverso la dimostrazione che la A. si identificasse con la persona che il testatore aveva inteso beneficiare mediante le espressioni “Alla persona che mi assisterà fino alla morte lascio in usufrutto vita natural durante il quartino dell’ultimo piano del fabbricato (…). L’eventuale rimanenza andrà alla persona che mi assiste (…)”.

La corte d’appello ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita in base al rilievo sopra trascritto, che andava perciò impugnato specificamente, laddove la ricorrente ha formulato una censura globale, riconducendo il tutto nell’ambito della denuncia dell’error in procedendo o della motivazione apparente, che non sussistono, perchè la corte di merito ha esaminato la deduzione e l’ha disattesa sulla base di considerazioni che rendono perfettamente percepibili le ragioni del decisum.

Al riguardo la ricorrente si duole della mancata ammissione della prova per interrogatorio formale, ma anche tale censura andava proposta in modo specifico, tramite la illustrazione della decisività del mezzo in rapporto al contenuto del testamento; e ancora prima la ricorrente, sotto pena di inammissibilità del motivo in cassazione, avrebbe dovuto dimostrare di avere riproposto la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d’appello (Cass. n. 22883/2019).

In ordine alle deduzioni sopra trascritte ai numeri 2 e 3, la ricorrente censura la decisione, sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, nella parte in cui la corte di merito: a) ha escluso l’esistenza del conflitto di interesse per essere il legale rappresentante dell’ente anche esecutore testamentario; b) ha ritenuto generiche le “censure relative a pretese nullità testamentarie”.

La ricorrente, al fine di confutare tali argomenti, trascrive le considerazioni proposte in grado d’appello, che tuttavia non apportano argomento a sostegno della censura. Infatti, sulla base di tali considerazioni, la deduzione della nullità del testamento per violazione dell’art. 692 c.c. si atteggia quale petizione di principio. Infatti, in base al contenuto del testamento, non si imponeva all’erede un obbligo di conservare e restituire i beni alla morte, ma si prevedeva piuttosto una condizione risolutiva. In ogni caso è palese il difetto di interesse della ricorrente a sollevare una simile obiezione, posto che la violazione del divieto della sostituzione fedecommissaria comporta la nullità della stessa sostituzione, restando quindi valida la prima istituzione. L’obiezione perciò era già in astratto inidonea a paralizzare la legittimazione dell’Associazione rispetto all’azione proposta in forza del testamento.

Incomprensibile è infine l’assunto che la nomina, quale esecutore testamentario, del legale rappresentante dell’Associazione Storica del medio Volturno, aveva dato luogo a un conflitto di interesse, tale da richiedere la nomina di un curatore speciale. La censura trascura che l’art. 701 c.c., comma 2, consente che anche un erede o un legatario possa essere nominato esecutore testamentario.

In conclusione, la valutazione di genericità delle censure mosse dalla convenuta contro il testamento, espressa dalla corte d’appello, non riflette alcuna anomalia motivazionale, ma costituisce una lettura sintetica che riflette fedelmente il contenuto delle stesse censure.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ 2^ Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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