Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28671 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 07/11/2019), n.28671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14042/2011 R.G. proposto da:

SIEM s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore sig.

C.F., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Gelmini e Ruggero

Longo, con domicilio elette presso lo studio del secondo, in Roma al

Lungotevere Flaminio n. 60;

– ricorrente –

contro

Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, Equitalia Esatri

spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli avv.ti prof. Gustavo Visentini e Alfonso Papa

Malatesta, con domicilio in Roma, alla piazza Barberini n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia-Milano, n. 61/42/10 pronunciata il 14 aprile 2010 e

depositata il 12 maggio 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa Tassone Kate che ha concluso per l’accoglimento

del terzo motivo di ricorso e per il rigetto degli altri;

Udito l’avv. Alfonso Papa Malatesta per Equitalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società contribuente riceveva dalla concessionaria della riscossione l’avviso di iscrizione ipotecaria avvenuta il 2 ottobre 2007 per la somma di Euro 176.722,70, pari al doppio dell’importo iscritto a ruolo, in conseguenza di tre cartelle esattoriali.

Con ricorso in data 23 ottobre 2007 impugnava una delle tre cartelle (n. (OMISSIS)) lamentando l’assenza di relata di notifica, nonchè la mancata individuazione del soggetto che l’avrebbe ricevuta. Con successivo ricorso in data 26 novembre 2007 impugnava anche l’iscrizione ipotecaria, lamentandone: l’illegittimità, per non esserle state ritualmente notificate previamente le cartelle esattoriali; la nullità, in quanto non proceduta dall’avviso di intimazione ad adempiere; la nullità, per non esserle stata notificata la stessa iscrizione ipotecaria.

La CTP riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente la domanda della contribuente, segnatamente –per quanto qui di interesse-sotto il profilo della incertezza del destinatario della notifica della prefata cartella, come deducibile dall’avviso di ricevimento prodotto in atti, che causava l’invalidità della notifica e, conseguentemente, dell’iscrizione ipotecaria.

Sull’appello dell’Ufficio, cui seguiva appello incidentale della contribuente, la CTR riformava la pronuncia di primo grado, accertando l’avvenuta regolare notifica -a mezzo posta- delle tre cartelle esattoriali e dando atto della loro rituale produzione in giudizio. Affermava, altresì, la CTR che l’esercizio del diritto di difesa del contribuente avesse sanato i profili di invalidità dell’iscrizione ipotecaria.

Avverso la sentenza d’appello ricorre la contribuente, con quattro motivi di doglianza, cui replica la concessionaria per la riscossione con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza.

Il ricorso è stato chiamato all’odierna pubblica udienza a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi in data 5 aprile 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 3, in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, comma 1 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere, la notificazione, essere stata eseguita tramite agente notificatore.

Il motivo è inammissibile.

L’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità non avendo la ricorrente offerto alcuna ragione di ripensamento, è consolidato nel ritenere sufficiente la notificazione tramite il servizio postale, senza obbligo di relazione di notificazione e con onere della prova della mancata notifica a carico del contribuente.

Con la recente pronuncia del 19.11.2018 n. 29710 questa Corte ha, infatti, ribadito che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 21 5 dicembre.2017, n. 29022; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 65, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708). La legittimità costituzionale di detta disposizione è stata affermata da ultimo da Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha comunque affermato che, per colmare lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto, colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile, possa chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione.”

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver la CTR pronunciato sul capo di domanda relativo all’impossibilità di ritenere sanante una costituzione in giudizio ad oltre un anno di distanza dalla notifica della cartella esattoriale.

Il motivo è inammissibile.

La CTR ha, invero, statuito che la notifica fosse regolare, sicchè il gradato motivo incidentalmente posto dalla contribuente in ordine alla sanatoria dei vizi di notifica è legittimamente assorbito. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è nel senso che il vizio di motivazione non ricorre ove, seppur manchi una specifica argomentazione, tuttavia la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto o il suo assorbimento in altre statuizioni.

Peraltro questa Corte, con sentenza 12.07.2017 n. 17198 richiamando un orientamento cui si intende anche qui dare continuità, ha ribadito che “il principio generale della sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali, nel caso di specie, la cartella di pagamento, con l’unico limite che non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento (cfr. Cass. sez. unite 5 ottobre 2004, n. 19854 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, ex multis, le pronunce della sezione quinta di questa Corte 25 novembre 2005, n. 24962; 31 gennaio 2011, n. 2272; 31 maggio 2011, n. 12007; 15 gennaio 2014, n. 8374; ed ancora, come ricordato dalla stessa parte ricorrente, Cass. sez. 65, ord. 15 luglio 2016, n. 14601, in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio). Sicchè, comunque, neppure sotto tale profilo la censura coglie nel segno.

3. Con il terzo motivo si contesta, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia circa il mancato invio dell’intimazione ad adempiere prima dell’iscrizione ipotecaria, parametrato al decorso più di anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, infine, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per vizio o omissione di motivazione. In buona sostanza si propone in diversa qualificazione il vizio che precede, circa la mancata notifica dell’invito ad adempiere, sul quale si afferma che la CTR non motivi affatto o non motivi in modo chiaro.

5. I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente, decidendo il terzo e con assorbimento del quarto motivo di gravame.

Il motivo è infondato.

Effettivamente la sentenza impugnata tace sul punto e, tuttavia, trattandosi di questione di diritto che non necessita di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, forte dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito (Cass. S.U. 28/06/2017 n. 16171 e Cass. 01/02/2010 n. 2313).

Ebbene, sostiene la società ricorrente che la necessaria ed ineludibile lettura integrata del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, imporrebbe, ai fini della legittimità della dell’iscrizione ipotecaria, la comunicazione di quest’ultima al contribuente, prima che l’esattore possa procedere all’espropriazione forzata. Tanto, sul presupposto che l’ipoteca prevista dai D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, in quanto atto preordinato all’espropriazione immobiliare sarebbe un atto della procedura esecutiva, sicchè l’iscrizione ipotecaria dovrebbe necessariamente essere soggetta a tutte le condizioni ed ai limiti posti per la procedura esecutiva, inclusa la comunicazione dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Sennonchè, il massimo consesso di questa Corte con la pronuncia 18/09/2014 n. 19667 ha stabilito che “l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.”

L’intimazione è, quindi, funzionale all’esecuzione forzata per consentire, un’ultima volta, l’adempimento volontario. Non lo è, invece, per l’iscrizione ipotecaria, che ha lo scopo (conservativo) di garantire l’esecuzione forzata, ma che di questa non fa parte, essendo cosa diversa dal pignoramento, primo atto della procedura espropriativa.

In definitiva, integrata la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nei termini anzidetti, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nel rapporto processuale tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte, integrata la motivazione ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di Equitalia Esatri spa delle spese del giudizio che liquida in Euro 7.300,00 (settemilatrecento), oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA