Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28670 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28670 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 17518 e 20716 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2007, proposti:
DA
LUIGI GARATTI e LEONARDO GARATTI,

elettivamente domiciliati

in Roma alla Via Asiago n. 8, presso l’avv. Ludovico Villani
che, anche disgiuntamente con l’avv. Silvano Venturi di
Brescia, li rappresenta e difende, per procura in calce al
ricorso notificato il 13 – 14 giugno 2007.

GR:f

S4691 L 4 53- c4-

RICORRENTI PRINCIPALI

Data pubblicazione: 27/12/2013

CONTRO
COMUNE DI CALCINATO (BS),

in persona del sindaco autorizzato

a stare in giudizio da delibera della G.M. n. 105 del 20
giugno 2007 ed elettivamente domiciliato in Roma, al Viale
Giulio Cesare n. 14, presso l’avv. Gabriele Pafundi che, con
l’avv. Giacomo Bonomi di Brescia, lo rappresenta e difende,

luglio 2007. – c,J

per procura a margine del controricorso notificato 1’11

o0SGQ(4.400.5
CONTRORICORRENTE e RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n.
150/07 del 29 marzo 2006 – 12 marzo 2007, notificata a
Leonardo Garatti presso il difensore domiciliatario avv.
Venturi il 18 aprile 2007. Udita, all’udienza del 26
novembre 2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Udito l’avv. Villani, per i ricorrenti, l’avv. Pafundi per
il controricorrente e il P.M., in persona del sostituto
procuratore generale dr. Aurelio Golia, che conclude per la
inammissibilità del ricorso principale e il rigetto
dell’incidentale.
Svolgimento del processo
I fratelli Luigi e Leonardo Garatti, proprietari di un fondo
in Comune di Calcinato, in C.T. a F. 6, P.le 415 e 417,
oggetto di procedimento espropriativo per costruirvi la
nuova sede della scuola materna e della mensa della scuola
elementare e occupato dall’indicath ente locale a tal fine
2
(-`

il 28 agosto 2000 per mq. 6.620, premesso che, per tale
terreno, era stata loro offerta la indennità di
espropriazione definitiva determinata dalla Commissione
provinciale espropri di E 20.853,00, con atto di citazione
notificato il 22 ottobre 2002, convenivano in giudizio

opponendosi a detta stima dell’indennità determinata in base
all’art. 16 delle L. 22 ottobre 1971 n. 865, sul presupposto
della natura agricola o non edificabile dell’area.
Gli opponenti deducevano l’errata qualificazione dell’area
come inedificabile, perché dal P.R.G. essa era classificata,
quanto al mappale 417, in Zone F.2.1 ed F.2.2., destinate a
“infrastrutture pubbliche” e “parcheggi pubblici”, cioè ad
opere funzionali a “necessità residenziali, commerciali
direzionali” e, quanto al mappale 415, per una parte nelle
stesse Zone già indicate e nel residuo in Zona F.1.A.
vincolata ad “attrezzature pubbliche”, da intendere come
“edifici ed impianti pubblici di carattere generale, quali
quelli destinati all’istruzione, al culto, alla cultura”.
Esclusa l’esistenza ai fini delle procedure espropriative di
un tertium genus dei terreni oggetto di esse, classificabili
solo come agricoli o edificabili, ad avviso degli opponenti
Garatti, occorreva qualificare i suoli espropriati come
edificatori sia pure per usi non abitativi e, facendo
riferimento al prezzo di mercato di essi di E 125,00 a mq.,
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l’indicato comune dinanzi alla Corte d’appello di Brescia,

chiedevano alla Corte d’appello di Brescia di liquidare
l’indennità in una somma non inferiore ad C 249.346,02 e
accessori.
Il Comune di Calcinato si costituiva e impugnava le avverse
deduzioni: per esso, il terreno occupato era inedificabile o

fissata dalla Commissione provinciale espropri e oggetto di
opposizione i la quale andava quindi rigettata.
Con la sentenza del 12 marzo 2007, la Corte d’appello di
Brescia, rilevato che la Giunta regionale, con delibera del
1 ° agosto 1996, aveva approvato il nuovo P.R.G. del Comune
di Calcinato, senza modificare la preesistente destinazione
urbanistica delle aree degli opponenti a opere per servizi
del comune e che le successive varianti del piano, del 1998
e del 2001, avevano lasciato inalterata la stessa, che
limitava l’utilizzazione dei suoli alla sola realizzazione
di infrastrutture di uso pubblico, escludeva l’edificabilità
delle aree oggetto d’espropriazione.
Le opere da costruire dopo l’esproprio erano infatti di
natura pubblica, come un parcheggio e attrezzature di
servizio alle scuole da realizzare nelle adiacenze del
terreno espropriato e, in conformità a quanto previsto dalle
Norme Tecniche di attuazione del P.R.G., che vincolavano ai
sopra indicati usi pubblici (parcheggio e immobili destinati
a servizi del comune), i terreni erano inedificabili.
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agricolo, per cui andava confermata l’indennità definitiva

Gli attori sostenevano che le destinazioni dedotte delle
loro aree derivavano da una pianificazione urbanistica
lenticolare, come tale inidonea a imporre alcun vincolo di
inedificabilità conformativo (così S.U. 23 aprile 2001 n.
173), per cui tali destinazioni non erano significative per

La Corte disattendeva le deduzioni degli opponenti Garatti,
e, definite inedificabili le aree di proprietà di costoro
perché già prima dell’espropriazione erano destinate a
servizi di natura generale incompatibili con la loro
edificabilità, pur in difetto di una precisa indicazione nei
piani urbanistici delle opere che il comune doveva
realizzare nei terreni dei Garatti per la loro destinazione
nella programmazione urbanistica.
La natura conformativa delle destinazioni del P.R.G. di cui
sopra comportava l’esistenza di un vincolo per interessi
generali sulle aree stesse, che dovevano qualificarsi come
tali inedificabili dai privati e quindi agricole, per cui
erroneamente il c.t.u. ne aveva determinato il valore in
base ad una asserita “possibilità legale e di fatto di
edificazione”, che invece urbanisticamente mancava.
La Corte di merito, richiamando la sentenza di questa Corte
18 maggio 2006 n. 11853, ha ritenuto che la destinazione
pubblica di quanto eventualmente si sarebbe potuto costruire
sui suoli oggetto di causa era incompatibile con la loro
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determinare il prezzo di mercato dei loro suoli.

classificazione come edificabili e affermava che, per il
terreno oggetto di causa, si imponeva l’applicazione dei
valori tabellari che, nella regione agraria n. 14 della
Provincia di Brescia, comportava, per il fondo in questione
adibito a colture seminative irrique, un V.A.M. di E 3,15 a

un’indennità d’espropriazione di C 200.853,00 corrispondente
a quella offerta ai Garatti che avevano proposto opposizione
a tale stima rigettata con conseguente condanna degli
opponenti alle spese del giudizio comprese quella di c.t.u.
Per la cassazione della sentenza che precede, Luigi e
Leonardo Garatti hanno proposto ricorso di due motivi
notificato il 13 giugno 2007 e illustrato da memoria ai
sensi dell’art. 378 c.p.c., contrastato dal Comune di
Calcinato con controricorso e ricorso incidentale,
notificato ai ricorrenti 1’11 luglio dello stesso anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi, principale e
incidentale proposti contro la stessa sentenza ai sensi
dell’art. 335 c.p.c.
1.1. Il primo motivo del ricorso principale dei Garatti
deduce insufficiente o contradditoria motivazione sulla
definizione di vincolo conformativo data dalla sentenza
impugnata, che ha attribuito natura pre-espropriativa al
vincolo esistente sull’area dei ricorrenti, al momento in
6

mq. rilevabile dal B.U.R. della Lombardia, dando luogo ad

cui ebbe luogo la espropriazione.
Ad avviso della Corte di merito, pur avendo la destinazione
a Zona Fl e F2 dei terreni espropriati t natura meramente
conformativa, data l’efficacia generale del vincolo che
precede delle aree destinate ad opere di interesse

scolastica era comunque compatibile con quella edificabile.
La destinazione a edilizia scolastica (zona FlA) e a
infrastrutture pubbliche (F2) copriva le P.le espropriate n.
ri 417 (mq. 862) e 466 poi 415 (mq. 5760), che erano quindi
inedificabili nell’interesse dei privati, potendo anche
questi realizzare dette opere, secondo la Corte di merito.
Ad avviso dei ricorrenti, l’articolata disciplina delle aree
nelle Zone di piano indicate, ne evidenziava anche la
pluralità delle destinazioni “edificabili”, per essere le
attrezzature pubbliche previste in Zona di uso pubblico,
anche se in parte appartenevano a privati o ad associazioni
e in parte soltanto erano di proprietà esclusiva di enti
pubblici.
Ad avviso dei ricorrenti, le previsioni lenticolari del
Piano regolatore del Comune di Calcinato, nella specie,
tendevano a localizzare le infrastrutture da costruire e non
le aree da destinare a edilizia scolastica o ad altre
infrastrutture ovvero a parcheggi.
Tali previsioni di piano costituivano, per i Garatti, gli
7

collettivo, la loro specifica destinazione a edilizia

stessi vincoli preordinati agli espropri cui non potevano
collegarsi i valori venali non ricavabili dallo specifico
vincolo pre-espropriativo cui erano soggette, che non
rilevava per determinare il valore delle aree espropriate.
Ha infatti effetti espropriativi anche l’atto che, pur non

provoca in sostanza una traslazione totale o parziale,
svuotando di contenuto i diritti del proprietario sui beni
occupati in favore dell’occupante e incidendo sul valore di
scambio di tali beni, assoggettati a vincoli che comportano
la loro inedificabilità assoluta per usi dei proprietari e
ne limitano la fruibilità.
Invero comunque i piani urbanistici devono indicare a quali
opere destinano le aree da fruire esclusivamente per usi
pubblici, determinandone un deprezzamento che sorge da tale
loro destinazione in rapporto a una ipotetica futura
cessione, non più perfezionabile secondo gli interessi delle
parti e in specie dell’acquirente.
Se il vincolo d’inedificabilità deriva dalla successiva
certa apprensione dagli enti pubblici di dette aree, non
perché destinate a realizzare una funzione di interesse
collettivo o generale, ma solo per soddisfare interessi sia
pure sociali della P.A. anche con strutture edificate da
privati, ad avviso dei ricorrenti si costituisce in tal caso
un limite esterno alla proprietà da indennizzare, senza
8

disponendo un trasferimento di diritti su un bene, ne

incidere però sulla determinazione della stessa indennità di
esproprio, la cui liquidazione non può variare in rapporto
alla sopravvenuta classificazione urbanistica, intervenuta
dopo l’applicazione del vincolo per l’esproprio e che, per
realizzare quest’ultimo l le classifica urbanisticamente.

espressamente richiamato dall’art. 32, comma l, del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327, che espressamente pone il divieto per i
giudici di considerare rilevante il vincolo per l’esproprio
per determinare la misura dell’indennità di occupazione nel
procedimento ablatorio, per cui nel caso non poteva
determinarsi tale indennità in rapporto alla edificabilità
per

fini

scolastici,

derivata

dalla

classificazione

urbanistica delle aree secondo il P.R.G.
La Corte d’appello determina il dovuto, classificando le
aree come non edificabili o agricole per la destinazione di
esse a edilizia scolastica e così nessun rilievo dà all’
eventuale uso per detto fine di tale terreno da parte del
proprietario, ma applica comunque i soli V.A.M. di cui
all’art. 16 della legge n. 865 del 1971.
Nel caso il problema è aggravato dal fatto che è lo stesso
P.R.G. ad imporre il vincolo per l’espropriazione di aree
destinate a servizi, che divengono utilizzabili solo per i
servizi indicati nei piani, per cui il ristoro che spetta al
proprietario non può che commisurarsi all’indennità che
9

Tale principio, applicato anche in precedenza, risulta

sarebbe dovuta per le aree su cui incide il vincolo per
l’esproprio, tenendo conto della destinazione dei suoli
anteriore a detto vincolo.
Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene
invece che la previsione di una puntuale localizzazione di

utilizzabilità edificabile di esse, dovendo comunque negarsi
che il vincolo per l’espropriazione possa qualificare i
terreni Srfine di quantificare l’indennità da commisurare
invece in relazione alla destinazione dei terreni prima di
detto vincolo.
Ad avviso dei ricorrenti, nessuna indagine ha operato la
Corte d’appello sulla destinazione urbanistica delle aree
anteriore e indipendente dal vincolo per le quali esse sono
state espropriate, vincolo di cui nessun conto doveva
tenersi centg per liquidare l’indennità.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la
violazione dell’art. 360 1 0 comma n. 3 c.p.c. e dell’art. 5
bis della legge n. 359 dell’8 agosto 1992.
La Corte bresciana ha escluso la edificabilità dei terreni
per cui è causa in ragione del fatto che in essi era
consentito costruire solo opere funzionali a servizi
scolastici cui era tenuto il comune, escludendo che le
stesse potessero essere eseguite dal privato proprietario al
fine di qualificare i terreni stessi edificabili, sia pure
10

aree per realizzarvi l’opera pubblica impedisca la

per edilizia scolastica.
Citando C. Cost. 30 gennaio 1980 n. 5, i ricorrenti deducono
che ogni uso edificabile delle aree ne esclude la qualifica
inedificabile o agricola e affermano che in tal senso
potrebbe operare il vincolo per edilizia scolastica,

erano nel caso, per escludere ogni classificazione non
fabbricabile o agricola delle aree, anche se le costruzioni
da realizzare sul suolo, non potevano che appartenere al
comune che doveva edificarle e non potevano quindi essere
realizzate dai privati.
1.3. Con il ricorso incidentale il Comune di Calcinato
lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e delle tariffe
forensi anche per omessa motivazione su punto decisivo della
disciplina delle spese di causa (art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.)
per non avere la Corte d’appello considerato che la causa
aveva il valore determinato della indennità liquidata, per
cui il rigetto dell’opposizione per essere l’indennità
liquidata di C 350.000,00, comportava in ogni caso che le
spese liquidate per

e 3.091,37 erano inferiori ai minimi

tabellari.
Afferma il comune che i diritti a esso spettanti ammontavano
ad C 2.700,60 e non agli C 391,00 fissati in appello, e gli
onorari dovevano liquidarsi in E 12.000,00 per cui si erano
violati i minimi di quanto gli spettava per le spese di
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bastando la previsione di indici di fabbricabilità, quali vi

causa.
2.1. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
La Corte d’appello ha infatti accertato che la zona in cui
era inserita l’area espropriata era destinata ad edilizia
scolastica e doveva escludersi avesse possibilità “legali e

zona, al solo uso degli enti pubblici per la costruzione
degli edifici e delle strutture necessarie all’espletamento
del servizio scolastico, con esclusione quindi, anche sulla
base delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., che il
fine per cui era consentita la edificabilità dell’area, cioè
quello del servizio scolastico, fosse derogabile e quindi
compatibile con una edificabilità legale e di fatto, che
consentisse ai privati lo sfruttamento edilizio del terreno,
utilizzabile solo per fini pubblici e da enti pubblici.
Afferma la sentenza impugnata che, già prima della procedura
espropriativa e del nuovo P.R.G. del 1996, l’area non era
utilizzabile per edilizia privata, essendo in Zona F che,
nelle varie specificazioni in cui era articolata e nelle
periodiche variazioni verificatesi nel tempo, comunque aveva
sempre escluso ogni sfruttamento privato delle aree in essa
comprese.
Come chiarisce la sentenza (pag. 6) sin dal P.R.G. del 1976
l’area era destinata a servizi pubblici per i quali era
consentita una edilizia strumentale ad essi e riservata ad
12

di fatto di edificazione”, riservando le aree libere in

enti pubblici, per cui gli strumenti urbanistici del 1996 e
del 1998 avevano solo confermato una destinazione già
esistente, incompatibile con ogni ediicabilità privata,
dovendosi escludere la natura fabbricabile dell’area stessa
destinata ad opere funzionali a servizi e a fini pubblici.
Nessuna compatibilità della destinazione delle aree con

l’edilizia privata vi era sin dagli anni ’70, per cui il
primo motivo di ricorso non può che essere rigettato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è anche esso infondato, in
quanto la sola edificabilità ad iniziativa dei privati è
quella rilevante per la classificazione urbanistica come
edificabile delle aree oggetto del P.R.G., che, nel caso,
riservando alle sole strutture per l’espletamento di servizi
pubblici di cui sopra le aree oggetto di causa,
implicitamente ne ha escluso l’edificabilità ad opera dei
privati, così imponendo la qualificazione inedificabile
delle stesse correttamente affermata dalla Corte di merito
con statuizione che non può che confermarsi.
2.3. La infondatezza dei motivi di ricorso non esclude che
essi erano strumentali a un incremento dell’indennità
riconosciuta nel merito e che certamente spetta ai Garatti,
che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale del
24 ottobre 2007 n. 348 e del 10 giugno 2011 n. 181, hanno
comunque diritto al valore venale delle aree loro
espropriate alla data dell’acquisizione di esse, per cui la
13

f

sentenza, pronunciando sul ricorso, deve comunque essere
cassata sulla liquidazione dell’indennità con rinvio della
causa alla Corte d’appello di Brescia in diversa
composizione, perché ridetermini l’indennità dovuta nel
valore venale dell’are espropriata e provveda pure sulle

ricorso incidentale sulle spese stesse che, in quanto
statuizione accessoria a quella cassata, non può che essere
deciso con le nuove determinazioni sulla liquidazione della
indennità nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e decidendo sullo stesso, cassa
la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte
d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della 1^ sezione
civile della Corte suprema di Cassazione il 26 novembre
2013.

spese del giudizio di cassazione, rimanendo assorbito il

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