Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28670 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4911/2007 proposto da:
M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PAOLO EMILIO 36, presso lo studio dell’avvocato MANNA
MARGHERITA, rappresentato e difeso dall’avvocato TRANI Salvatore;
– ricorrente –
contro
COND. (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Rag. P.P., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FUCINI 91, presso lo studio dell’avvocato
FELICIANI GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO
Maurizio;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3213/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 06/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
02/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che non risulta depositata in atti la delibera del controricorrente Condominio di (OMISSIS) con la quale l’amministratore di detto Condominio sia stato autorizzato a resistere al ricorso proposto dal M..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
alla luce del recente indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 6-8-2010 n. 18331) che l’amministratore di condominio evocato in giudizio può anche autonomamente costituirsi nel giudizio stesso, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere, e la produzione di tale delibera di ratifica deve essere richiesta d’ufficio dal giudice ex art. 182 c.p.c., concedendo un termine all’amministratore per provvedere al riguardo.
P.Q.M.
LA CORTE Concede termine al controricorrente di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della delibera assembleare di autorizzazione dell’amministratore o di ratifica del suo operato a resistere nel presente giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011