Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2867 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2867 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 24390-2016 proposto da:
BUSO GREGORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA
ROMAGNA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO
GIANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI SOLINAS;

– controricorrente contro
SAMBO VALERIA, BANCA ANTONIAN A POPOLARE
VENETA SPA, CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Data pubblicazione: 06/02/2018

SPA, CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCARL;
– intimati avverso la sentenza n. 1568/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 24390 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

VENEZIA, depositata il 08/07/2016;

24390/2016

La Corte

rilevato che con sentenza n. 1475/2010 il Tribunale di Padova, per quanto qui interessa,
dichiarava inefficace ex articolo 2901 c.c. nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Piove
di Sacco, Cassa di Risparmio di Venezia e Banca Antoniana Popolare – che avevano agito allo
scopo – la costituzione di un fondo patrimoniale effettuata dai due convenuti, i coniugi Gregorio
Buso e Valeria Sambo;
rilevato che, avendo Gregorio Bliso proposto appello principale e Valeria Sambo appello

maggio-8 luglio 2016, rigettava i gravami;
rilevato che ha presentato ricorso – articolato in tre motivi – Gregorio Buso, da cui si difende
con controricorso Banca di Credito Cooperativo di Piove, di Sacco Società cooperativa e si
difende con ulteriore ricorso Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (cessionaria di Cassa di
Risparmio di Venezia S.p.A. e di Antonveneta S.p.A.);
rilevato che il ricorrente ha pure depositato memoria;
rilevato che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c.,
2697 e 2901 c.c., nonché omesso esame di fatto discusso e decisivo, cioè la prova che nel caso
in esame non vi fosse stata scientia damni;
rilevato che il motivo osserva che il giudice d’appello ritiene che, essendo la costituzione di
fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito, è revocabile se vi è conoscenza del pregiudizio ai
creditori, conoscenza che poi il giudice verrebbe a desumere da fatti posteriori alla costituzione
del fondo, benché sia irrilevante una conoscenza posteriore;
rilevato che il motivo altresì effettua una valutazione alternativa degli elementi utilizzati dal
giudice d’appello, per giungere poi a negare che sussistano fatti gravi, precisi e concordanti
così da sorreggere una presunzione;
rilevato che successivamente il motivo critica il giudice d’appello laddove ha ritenuto che
sussista nel caso in esame scientia fraudis; adduce il ricorrente che non vi sarebbe prova che il
ricorrente disponesse di un patrimonio sufficiente a saldare il suo debito quando costituì il
fondo, onde avrebbe errato la corte territoriale laddove reputa che vi sia una presunzione di
pregiudizio e di conoscenza del pregiudizio in capo al ricorrente, e che quest’ultimo abbia onere
di provare la mancata conoscenza del pregiudizio, così attuandosi – ancora ad avviso del
ricorrente – una inversione dell’onere probatorio;
rilevato che il primo motivo trova evidente ostacolo nelle pagine 6-7 della motivazione della
sentenza impugnata, ove il giudice d’appello spiega perché ritiene sussistente l’elemento della

incidentale, cui gli appellati resistevano, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 23

scientia damni al momento della costituzione del fondo, e non successivamente, come il motivo
si adopera a prospettare;
rilevato altresì che, inoltre, il giudice d’appello non ha affatto invertito l’onere della prova,
bensì meramente dato atto che non vi è prova di un patrimonio residuo, rilievo che viene
incastonato in un complessivo ragionamento, nel quale si innesta pure la questione della
esistenza dell’elemento rappresentato dalla scientia fraudis;
rilevato infine che la Critica del motivo in esame per il resto scende su un piano direttamente

insussistente, come già si è evidenziato – dell’onere probatorio;
ritenuto pertanto che il primo motivo debba essere disatteso;
ritenuto che il secondò motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione
e falsa applicazione degli articoli 111, 81, 113, 115 e 116 c.p.c.: Antonveneta S.p.A che si è
costituita in appello avrebbe un codice fiscale diverso dalla omonima Antonveneta costituitasi
nel primo grado di giudizio, alla quale soltanto la sentenza di primo grado avrebbe dato il
potere di agire esecutivamente nei confronti dell’attuale ricorrente, per cui Antonveneta S.p.A
costituitasi nel secondo grado non sarebbe legittimata a far valere l’inefficacia dell’atto nei
confronti dell’attuale ricorrente;
rilevato che, a ben guardare, quanto viene addotto nel secondo motivo non confuta
specificamente quel che comunque è stato ben rimarcato sul punto dal giudice d’appello a
pagina 4 della motivazione cui pertanto integralmente si rimanda -, per cui risulta eccentrico
rispetto a questa porzione della decisione impugnata;
rilevato che il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e
falsa applicazione degli articoli 91, 113, 115 e 116 c.p.c.;
rilevato che la censura lamenta che il giudice d’appello ha condannato alle spese del grado
l’appellante principale e l’appellante incidentale a favore delle controparti, senza però nulla
precisare sulla soccombenza, in primo grado, di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e di
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. rappresentata dalla procuratrice Società Finproject S.p.A.;
ad avviso del ricorrente il giudice d’appello inoltre non ha considerato che le posizioni e le
difese dei due appellanti erano “sostanzialmente identiche”, per. cui l’appellante incidentale non
avrebbe potuto essere condannata alle spese;
rilevato che il giudice d’appello ha condannato i soccombenti, e quindi non è incorso in alcuna
violazione dell’articolo 91 c.p.c.; la Sambo aveva presentato appello (incidentale) disatteso ed
era quindi soccombente, anche a prescindere dal fatto che l’attuale ricorrente non è legittimato
a tutelarne gli interessi con il proprio ricorso;

fattuale, effettuando artificiose estrapolazioni allo scopo di sostenere l’inversione

rilevato che,dper di più, la doglianza sul contenuto delle difese dei due appellanti è generica, e
la questione della soccombenza nel primo grado non rientra nel devolutum al giudice d’appello,
per quanto emerge dalla stessa esposizione delle vicende processuali del grado d’appello
offerta dal ricorrente;
– ritenuto pertanto che il motivo è privo di consistenza;
ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – a ciascuna delle due

ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le
spese processuali, liquidate in complessivi C 6070, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per
spese generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

Il Presidente

controricorrenti;

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