Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2867 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. un., 05/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 05/02/2021), n.2867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25821-2014 proposto da:

P.J., elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 5637,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO BRUNO PULZE;

– ricorrente –

contro

P.R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA;

B.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 15-A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO,

rappresentata e difese dall’avvocato GIAMPAOLO PACINI;

– controricorrenti –

e contro

P.A.A., P.I.I., PI.RO.CA.,

P.C., P.C.D.;

– intimati –

nonchè

sul ricorso proposto da:

P.R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA;

– ricorrente incidentale –

contro

B.O., P.J., P.A.A., P.I.I.,

PI.RO.CA., P.C., P.C.D.;

– intimati –

nonchè sul ricorso proposto da:

B.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 15-A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO,

rappresentata e difese dall’avvocato GIAMPAOLO PACINI;

– ricorrente incidentale –

contro

P.R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA;

P.J., elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 5637,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO BRUNO PULZE;

– controricorrenti –

nonchè contro

P.A.A., P.I.I., PI.RO.CA.,

P.C., P.C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2105/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi

proposti da P.J. e da P.R.C. e per l’assorbimento

dei ricorso proposto da B.O.;

uditi gli Avvocati DOMENICO BATTISTA, ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA e

MICHELA BURCHI per delega dell’Avvocato GIAMPAOLO PACINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.J. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 2105/2014 della Corte d’appello di Milano, depositata il 6 giugno 2014.

P.R.C. ha quindi notificato controricorso con ricorso incidentale articolato in quattro motivi.

Anche B.O. ha notificato controricorso e ricorso incidentale in due motivi, condizionato all’accoglimento dei ricorsi avversi.

P.R.C. e P.J. hanno notificato controricorsi per resistere al ricorso incidentale di B.O..

A seguito di ordinanza del 5 febbraio 2019, è stata disposta la notificazione del ricorso altresì a P.A.A., P.I.I., Pi.Ro.Ca., P.C. e P.C.D., i quali non hanno tuttavia svolto attività difensive.

2. B.O. convenne nel 2001 dinanzi al Tribunale di Milano C., C.D., I., A.A., Ro., J. e P.R., figli di P.O.A., cittadino inglese morto a (OMISSIS), con il quale l’attrice aveva contratto matrimonio il (OMISSIS). B.O. propose azione di petizione di eredità e domandò di accertare l’avvenuta revoca del testamento redatto a Londra in data 29 ottobre 1997 da P.O.A., con cui il de cuius aveva lasciato all’attrice un legato di 50,000 sterline, disponendo del restante suo patrimonio (un podere con villa patronale in (OMISSIS), due appartamenti in (OMISSIS), un terreno, oggetti d’arte, valori mobiliari, depositi bancari). L’attrice dedusse che, attesa la nazionalità del de cuius, la sua successione doveva essere disciplinata dal diritto inglese, alla stregua della L. n. 218 del 1995, sicchè il testamento era da intendersi revocato per effetto del successivo matrimonio del testatore, in base a quanto prescritto dal Will Act del 1837. Per B.O. la successione di P.O.A. andava quindi considerata ab intestato, restando disciplinata dal diritto inglese, con attribuzione in suo favore di tutti i beni mobili personali del defunto, nonchè di un terzo degli immobili in applicazione dell’art. 581 c.c., operante per il “rinvio indietro” voluto dalla legge inglese. La citazione di B.O. conteneva altresì, ove si fosse ritenuto tuttora efficace il testamento, la domanda di attribuzione del legato ivi contemplato ed istanze subordinate di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima e di rendiconto, nonchè la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria. Tutti i convenuti, tranne A.A., si costituirono, prospettando le loro difese nel senso della validità del testamento o della integrale applicabilità della legge italiana o della rilevanza del codicillo modificativo del de cuius rinvenuto in sede di inventario, sulla cui autenticità venne espletata consulenza tecnica. In corso di lite, P.J. e P.R. acquistarono le quote ereditarie di C., C.D., I., A.A. e Pi.Ro..

3. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 aprile 2009, dichiarò revocato il testamento del 29 ottobre 1997, accertò la qualità di erede in capo ad B.O. e riconobbe alla stessa il diritto ad un terzo dei beni immobili siti in Italia nonchè a tutti i beni mobili personali del de cuius, sciolse la comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare, attribuendo lo stesso ai condividenti J. e P.R., con conguaglio pari ad Euro 2.288,521,44 in favore della B..

4. Proposero appelli in via principale P.R.C. ed in via incidentale P.J. ed B.O..

Venne accolto il gravame principale soltanto in punto di regolamentazione delle spese di primo grado, confermandosi per il resto la sentenza di primo grado.

La Corte d’appello di Milano, per quanto innanzitutto ora rileva, affermò che: non era in discussione l’applicazione della legge inglese alla successione di P.O.A.; in forza di ciò doveva perciò dirsi revocato il testamento del 29 ottobre 1997 quale conseguenza del successivo matrimonio del testatore con B.O., trattandosi peraltro di questione attinente ai rapporti patrimoniali fra i coniugi e non alle successioni, ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 13 e 15; la successione doveva pertanto considerarsi ab intestato; in applicazione del diritto internazionale privato inglese, per i beni mobili doveva procedersi secondo la legge del domicilio del testatore al momento della morte, e quindi quella inglese, mentre per i beni immobili occorreva provvedere in base alla legge italiana, trovandosi gli stessi immobili in Italia (senza però che la medesima legge italiana interferisse sul profilo della disciplina della revoca del testamento).

Con ordinanza interlocutoria n. 18/2020 del 3 gennaio 2020, resa all’esito dell’udienza pubblica del 26 giugno 2019, la Seconda Sezione Civile di questa Corte ha rimesso i ricorsi al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando una pluralità di questioni di massima di particolare importanza.

E’ stata altresì acquisita la relazione predisposta dell’Ufficio del massimario.

Il pubblico ministero ha depositato memoria contenente le proprie conclusioni motivate. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sono superabili tutte le contrapposte eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti.

1.1. La procura per il ricorso per cassazione di P.J. è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., giacchè apposta su di un foglio separato ma materialmente unito al ricorso, per di più contenente espresso riferimento alla sentenza impugnata, il che elimina ogni rilievo anche della mancanza della data, in applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3 (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141).

1.2. Il ricorso principale contiene altresì una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.

1.3. I ricorsi incidentali di P.R.C. e di B.O. soddisfano l’esigenza di specifica indicazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6, e di produzione, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, degli atti e dei documenti si cui si fondano le censure.

2. Il primo motivo del ricorso di P.J. deduce la violazione e/o falsa applicazione “delle disposizioni di diritto internazionale privato (italiano e inglese) e della L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1 e art. 15, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato dapprima il diritto materiale inglese, così intendendo revocato il testamento a seguito del matrimonio del testatore, e poi la norma di diritto internazionale privato inglese sulla successione degli immobili regolata dalla lex rei sitae. Viceversa, accertata l’applicabilità della legge italiana in base al diritto internazionale privato inglese, la validità ed efficacia del testamento del 1997 andava giudicata in base alla legge italiana.

Il secondo motivo del ricorso di P.J. denuncia ancora la violazione e/o falsa applicazione del diritto internazionale privato inglese e della L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1 e art. 15, nonchè del Will Act del 1837. Viene censurata la decisione della Corte di Milano per aver ritenuto che la revoca del testamento restasse regolata dalla legge inglese sia in base al regime successorio che alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La revoca del testamento doveva invece giudicarsi secondo la lex rei sitae degli immobili, sicchè l’atto avrebbe conservato efficacia, stando al diritto italiano, nonostante il successivo matrimonio del testatore.

Il terzo motivo del ricorso di P.J. allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 13 e 46 evincibile da quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo cui l’art. 46 citato ammetterebbe il testatore soltanto ad optare per la legge dello Stato in cui risiede, che nella specie sarebbe stata quella italiana. Secondo il ricorrente principale, la Corte di Milano avrebbe errato nell’applicare l’art. 46 citato, in quanto la “non scelta” della legge di residenza da parte del testatore avrebbe dovuto indurre ad escludere l’operatività dell’art. 13, o comunque del rinvio indietro ai sensi del comma 2 di tale ultima norma.

Il quarto motivo del ricorso di P.J. censura la violazione del giudicato interno in relazione all’affermazione che il de cuius, con il testamento del 1997, non avrebbe positivamente scelto la legge inglese, a differenza di quanto accertato dal Tribunale.

Il quinto motivo del ricorso di P.J. denuncia la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 1, artt. 13 e 15, per aver la Corte di Milano ritenuto che la successione fosse disciplinata dalla legge inglese per i beni mobili e dalla legge italiana per gli immobili, in quanto l’art. 13 citato escluderebbe la possibilità di applicare le norme di conflitto inglesi che frazionano la successione; per il ricorrente principale, si dovrebbe, piuttosto, intendere che il richiamo dell’art. 46 alla legge nazionale comporti che l’intera successione resti regolata dal diritto materiale inglese, con conseguenti revoca del testamento per successivo matrimonio ed esclusione della successione ab intestato del coniuge con riguardo ai beni immobili.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale di P.R.C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 46, e delle norme consuetudinarie di diritto inglese, avendo la sentenza impugnata ignorato gli ambiti di applicazione della lex successionis e della lex rei sitae. In particolare, alla successione di P.O.A. si doveva applicare il diritto inglese, stante il principio di unitarietà ritraibile dall’art. 46 citato, senza così riconoscere alcun diritto sul patrimonio immobiliare alla coniuge del de cuius. La legge italiana, quale lex rei sitae, avrebbe dovuto rilevare solo per le procedure di acquisto dei beni, per gli atti di autorizzazione o di immissione in proprietà, per le formalità di controllo e vidimazione, e non invece per l’attribuzione della qualità di erede.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di P.R.C. deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 2 e art. 13, comma 2, sostenendo che la scelta da parte de cuius della lex successionis escluda l’applicazione del cosiddetto “rinvio indietro”, con conseguente applicazione alla successione di P.O.A. del solo diritto materiale inglese e non anche del diritto italiano, dal che la negazione di qualsiasi attribuzione ad B.O. eccedente i soli beni mobili del defunto.

Il terzo motivo del ricorso incidentale di P.R.C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 13 e art. 48, nonchè delle norme consuetudinarie di diritto inglese internazionale privato. Si assume che il rinvio alla lex rei sitae, voluto dal diritto inglese per il patrimonio ereditario immobiliare, avrebbe dovuto condurre alla conclusione della permanente validità del testamento del 29 ottobre 1997 alla stregua della disciplina successoria italiana, limitando la quota spettante al coniuge alla misura di un quarto stabilita dall’art. 542 c.c. in tema di tutela dei legittimari.

Il quarto motivo del ricorso incidentale di P.R.C. allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 581 c.c., in quanto la Corte d’appello ha attribuito ad B.O. tutti i beni mobili personali del de cuius ed un terzo degli immobili siti in Italia, senza neppure tener conto dei debiti gravanti sull’eredità.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale di B.O., proposto in via subordinata all’accoglimento di uno o alcuni dei motivi dei ricorsi avversi, e correlato al capo di sentenza che ha negato alla stessa il diritto ad ottenere un legato di 125.000 sterline, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’Administration of Estates Act 1925 Sect. 46 – Family Proyision Intestate Succession Order 1993 e delle norme consuetudinarie di diritto inglese richiamate dall’esperto, nonchè dell’art. 581 c.c., ove si ritenesse applicabile alla successione il solo diritto inglese, dovendo in tal caso il legato gravare sull’asse ereditario immobiliare assegnato ai figli.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di B.O., proposto condizionatamente all’accoglimento di uno o alcuni dei motivi dei ricorsi avversi, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’Administration of Estates Act 1925 Sect. 46 – Family Provision Intestate Succession Order 1993 e delle norme consuetudinarie di diritto inglese richiamate dall’esperto, nonchè dell’art. 542 c.c., ove viceversa si ritenesse applicabile il diritto italiano alla questione della validità del testamento, in tal caso potendo il legato gravare sul patrimonio immobiliare assegnato ai figli senza alcuna lesione di legittima.

Al riguardo di tale legato ex lege (cosiddetto statutory legacy), la Corte d’appello, dopo aver riconosciuto l’irrilevanza della ravvisata revoca testamentaria, ha tuttavia sostenuto che esso “non può gravare sull’asse ereditario costituito dagli immobili, poichè in tal caso verrebbero alterate in danno dei figli del defunto le quote di legittima in violazione della legge italiana”.

5. L’ordinanza interlocutoria n. 18/2020 del 3 gennaio 2020 pronunciata dalla Seconda Sezione Civile ha così esposto le questioni di massima di particolare importanza che sono sottese alla decisione dei ricorsi.

5.1. Il de cuius P.O.A., che aveva mantenuto fino alla morte, avvenuta il (OMISSIS), cittadinanza e domicilio inglesi, aveva redatto il 29 ottobre 1997 testamento, istituendo propri eredi cinque dei suoi sette figli ed attribuendo un legato di 50.000 sterline ad B.O., che aveva poi sposato in data (OMISSIS). Non era stato accertato dai giudici del merito che il testatore avesse scelto di sottoporre la sua successione alla legge inglese (L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 2), in maniera da precludere pure il rinvio alla legge italiana (L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 2).

5.2. L’asse ereditario comprendeva anche immobili siti in Italia (il compendio denominato “(OMISSIS)” in (OMISSIS) ed un immobile nel comune di (OMISSIS)).

5.3. La decisione della Corte d’appello era stata quella di regolare la successione secondo il diritto inglese, intendere perciò revocato il testamento per effetto del successivo matrimonio alla section 46 del Will Act del 1837, procedere ab intestato, attribuire i beni mobili secondo la legge del domicilio del testatore e i beni secondo la legge di situazione.

5.4. La cornice normativa di riferimento va rinvenuta nella L. n. 218 del 1995, non avendo applicazione nella specie nè la Convenzione dell’Aja del 1 agosto 1989 nè il Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012.

5.5. la L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 1, dà conferma del principio di unitarietà della successione.

5.6. Nei sistemi di common law, tuttavia, la successione non investe l’intero patrimonio del defunto. In particolare, il diritto internazionale privato inglese scinde la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge del domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili ed alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili.

5.7. Concorrendo leggi diverse nella disciplina della medesima successione, in virtù del sistema della scissione dovrebbero costituirsi due distinte masse ereditarie e risolversi in base alle norme a ciascuna applicabili i problemi di validità ed efficacia del titolo successorio, quelli legati all’entità delle quote spettanti ai successori, o alle modalità della delazione, all’accettazione ed alla pubblicità degli atti, nonchè all’eventuale tutela dei legittimari.

5.8. La professio iuris generalmente contemplata dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 2, lett. a) quale deroga al rinvio alla legge di altro Stato, è comunque limitata per le successioni causa mortis al solo eventuale riferimento che il testatore abbia fatto alla legge dello Stato in cui risiede.

5.9. A norma della L. n. 218 del 1995, art. 15 la legge straniera va applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

5.10. dalla L. n. 218 del 1995, art. 13 si desume come venga ammesso sia il cosiddetto rinvio all’indietro (e cioè alla legge italiana), sia il cosiddetto rinvio altrove (e cioè ad un terzo ordinamento). Nel caso in esame, la legge inglese contiene, così, un rinvio all’indietro alla legge italiana in base alla situazione dei beni, e tale rinvio è accettato dall’ordinamento italiano.

5.11. L’ordinanza interlocutoria n. 18/2020 evidenzia allora come occorra verificare:

5.11.1. se, in base al combinato disposto della L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, art. 15 e art. 46, comma 1, la collocazione dell’istituto della revoca del testamento nell’ambito della materia successoria o di quella matrimoniale debba operarsi in base ai criteri di qualificazione della legge italiana o della legge straniera (nella specie, quella inglese);

5.11.2. se l’applicabilità del diritto inglese sia altrimenti comunque da escludere a causa del criterio della scissione dello statuto successorio adottato in quell’ordinamento, giacchè contrastante con il principio di unitarietà ed universalità della successione recepito anche dalla L. n. 218 del 1995, ove ritenuto inderogabile;

5.11.3. se, in base alla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1 e art. 46, comma 1, sia corretto anteporre l’operatività della norma sostanziale inglese, riguardante la revoca testamentaria, alla disciplina successoria individuata per gli immobili con riferimento alla lex rei sitae. Potrebbe viceversa sostenersi che l’art. 13 citato, ove stabilisce che deve tenersi conto della norma straniera di rinvio, intenda escludere che la materia possa essere disciplinata dall’ordinamento straniero che – in base alle proprie norme di diritto internazionale privato – non vuole invece regolarla. In particolare, la conclusione di applicare la legge materiale inglese riguardante la revoca del testamento per susseguente matrimonio all’intera successione non sembra considerare la norma di rinvio contenuta nella legge di diritto internazionale privato inglese, che non è volta a disciplinare la devoluzione degli immobili situati in Italia, anche riguardo alle questioni concernenti l’efficacia del titolo testamentario;

5.11.4. se la lex rei sitae, oltre ad integrare la legge successoria in base all’art. 46, comma 1 possa costituire essa stessa la fonte di regolazione del titolo successorio per effetto del rinvio contenuto nelle norme di diritto internazionale privato straniero che contemplano il sistema della scissione; o se, piuttosto, detta legge venga in rilievo ai soli fini della regolazione delle modalità di acquisto dei beni ereditari.

6. Vanno esaminati congiuntamente il ricorso principale di P.J. ed il ricorso incidentale di P.R.C., in quanto essi pongono censure in parte sovrapponibili ed in parte interdipendenti, sicchè le ragioni che depongono per la fondatezza di alcuni dei motivi rendono superflua l’autonoma trattazione delle questioni sollevate con altri.

Il ricorso principale di P.J. ed il ricorso incidentale di P.R.C. sono dunque da accogliere nei limiti di seguito delineati.

6.1. Si ha riguardo alla successione di P.O.A., cittadino inglese, morto in Italia il (OMISSIS), coniugato dal (OMISSIS) con B.O., cittadina italiana. Alla successione di P.O.A. partecipano, oltre la coniuge, i sette figli del de cuius, C., C.D., I., A.A., Ro., J. e P.R.. P.O.A. aveva redatto testamento redatto a Londra il 29 ottobre 1997, ed aveva disposto di tutte le sue sostanze in favore di C., C.D., I., A.A. e Ro., lasciando ad B.O. un legato di 50.000 sterline. In corso di causa, P.J. e P.R. hanno acquistato le quote ereditarie di C., C.D., I., A.A. e Pi.Ro.. Il patrimonio ereditario è composto da immobili siti in Italia e da beni mobili.

7. La fattispecie di causa va regolata esclusivamente alla stregua della L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Non rileva ratione temporis, e comunque per il mancato opt-in del Regno Unito, il Regolamento (UE) numero 650/2012 del 4 luglio 2012. Non rileva neppure la Convenzione dell’Aja del 1 agosto 1989, di cui l’Italia non è parte contraente.

8. La L. 31 maggio 1995, n. 218 dedica al diritto internazionale privato delle successioni il capo VII, strutturato in quattro articoli inerenti alla legge applicabile (artt. 46-49) ed in un articolo in tema di giurisdizione (art. 50). L’art. 46 individua la disciplina che regola la successione internazionale e la divisione ereditaria, gli artt. 47 e 48 riguardano il regime della capacità di testare e della forma del testamento, mentre l’art. 49 contempla una norma sostanziale sulla successione dello Stato.

9. Nella vicenda per cui è causa, viene in rilievo un caso di revoca del testamento previsto dal Wills Act 1837 in ipotesi di successivo matrimonio del testatore (“In England, Wales and Northern Ireland, it is still a general rule that marriage automatically revokes a will”). Ai fini della qualificazione della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da affrontare in base alla L. n. 218 del 1995, art. 46 non serve contrapporre che per il diritto inglese tale revoca non rientra nell’ambito delle successioni, ma del matrimonio. La qualificazione dirimente per dare soluzione alla questione preliminare della inerenza della fattispecie di revoca testamentaria alla legge delle successioni va operata in base alla legge materiale italiana.

La L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 15 (in base al quale “la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”), postula che il diritto straniero, operante nell’ordinamento italiano in forza delle norme di diritto internazionale privato, deve essere applicato dal giudice italiano avvalendosi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall’ordinamento straniero, ma non dà risposta al profilo della qualificazione e quindi della natura della norma di altro Stato, da affrontare, perciò, secondo la lex fori. Pertanto, nel decidere quale norma di conflitto prevista dalla L. n. 218 del 1995 funzioni in rapporto alla specifica domanda proposta, il giudice deve determinare il significato delle espressioni giuridiche che connotano le categorie di fattispecie sulla base della lex fori, e cioè secondo i canoni di qualificazione propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene (e non già sulla base della lex causae, e cioè adoperando i canoni ermeneutici dell’ordinamento straniero di volta in volta richiamato).

Nella specie, individuate dapprima nella L. n. 218 del 1995, artt. 13 e 46 le norme di conflitto, alla stregua della qualificazione compiuta secondo la lex fori, occorre poi considerare che la medesima legge inglese richiamata intende regolare la successione dei beni mobili, mentre rinvia indietro all’Italia la disciplina della successione dei beni immobili. La qualificazione, alla luce dell’ordinamento inglese richiamato, della questione preliminare attinente alla revoca del testamento come inerente ai rapporti tra coniugi (cosiddetta seconda qualificazione o qualificazione di rinvio) può rilevare, quindi, soltanto nei limiti in cui le norme di conflitto dapprima individuate portino a dare applicazione alla legge straniera.

10. In continuità con l’abrogato art. 23 preleggi e ancora prima con l’art. 8 preleggi 1865, la L. n. 218 del 1995, art. 46 ribadisce inizialmente i principi di unitarietà e universalità della successione (tanto ex lege che testamentaria), affermando il comma 1 che la successione mortis causa è regolata (soltanto) dalla legge nazionale del defunto al momento della morte, senza che abbiano rilievo la natura e la situazione dei beni che ne costituiscono oggetto.

10.1. I principi di unitarietà e universalità della successione divergono dalla soluzione della pluralità delle successioni, adottata, ad esempio, nei paesi di common law (ma anche in alcuni ordinamenti di civil law), e connotata dalla separazione tra legge regolatrice della proprietà mobiliare e legge regolatrice della proprietà immobiliare: la prima coincidente con la legge dell’ultimo domicilio o dell’ultima cittadinanza del de cuius, la seconda, per i beni immobili, individuabile come lex rei sitae.

10.2. Lo stesso L. n. 218 del 1995, art. 46 peraltro, al comma 2 riconosce al soggetto della cui eredità si tratta la scelta di sottoporre, necessariamente con dichiarazione espressa in forma testamentaria, che “l’intera successione” sia sottoposta “alla legge dello Stato in cui risiede” (cosiddetta optio legis, o professio juris). In tal caso, però, ove si tratti di successione di un cittadino italiano, la scelta non può pregiudicare i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte del de cuius.

10.3. D’altro canto, il principio di unità della successione può essere attenuato dall’operatività del meccanismo del rinvio L. n. 218 del 1995, ex art. 13 il quale, introdotto da tale disposizione per la prima volta nel nostro ordinamento, può portare a modificare le stesse regole di conflitto: ciò è quel che avviene, ad esempio, proprio allorchè la legge nazionale del defunto adotti il criterio della scissione e così postuli l’assoggettamento della successione a discipline diverse in base alla natura ed alla situazione dei beni compresi nell’eredità.

10.4. La coniugazione simultanea, sotto il profilo della legge regolatrice della successione internazionale, della regola di unitarietà e universalità della successione e della regola del rinvio impone all’interprete un difficile coordinamento, che era invece ignoto nell’originario sistema retto dagli artt. 23 e 30 disp. gen..

Tale difficile coordinamento si impone indicativamente proprio quando muoia un cittadino inglese che lasci nel suo patrimonio immobili in Italia: la successione è regolata dalla legge inglese secondo la L. n. 218 del 1995, art. 46 ma la conflict law inglese non codificata valevole per i beni immobili rinvia, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 13 alla lex rei sitae, ovvero alla legge italiana. Ciò, peraltro, garantisce l’applicazione della stessa legge alla medesima successione internazionale, evitando che i giudici dei due diversi Stati pervengano, ove alternativamente aditi, a soluzioni opposte.

11. Deve subito considerarsi come il ricorso incidentale di P.R.C. (in particolare, secondo motivo) fa riferimento ad una “quaestio voluntatis”, attinente alla “scelta” inequivocabile di P.O.A. di assoggettare la propria successione alla legge sostanziale inglese, ritraibile dalla decisione dello stesso di recarsi a Londra nel 1997 appositamente per fare testamento. Di tale questione non vi è però alcun cenno nella sentenza impugnata, nè il ricorrente incidentale, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, allega, nei modi imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’avvenuta deduzione della stessa innanzi al giudice di merito, limitandosi il ricorrente incidentale, del resto, ad articolare censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, le quali non implicano l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa.

Neppure è sostenibile che la decisione del Tribunale di Milano contenesse una statuizione minima, perciò suscettibile di acquisire efficacia di giudicato interno, nel senso che P.O.A. avesse “scelto” la legge materiale da applicare alla sua successione, trattandosi, perciò, di questione che il giudice di appello aveva il potere di riconsiderare e riqualificare relativamente agli aspetti comunque coinvolti dai motivi dei contrapposti gravami.

11.1. In ogni caso, perchè possa ravvisarsi la scelta di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 2, (ammissibile soltanto in favore della legge dello Stato in cui il de cuius abbia la propria effettiva ed abituale residenza, al momento della stessa scelta e della morte, e riferibile necessariamente all’intera successione, nonchè tale da disattivare in potenza anche l’effetto dell’eventuale rinvio: L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 2, lett. a), occorre una “dichiarazione espressa in forma testamentaria”, ovvero in una delle forme valide previste dal successivo art. 48.

11.2. La contemporanea operatività della L. n. 218 del 1995, artt. 13 e 46 esclude che al cittadino inglese, che non opti per la legge dello Stato di residenza, basti redigere testamento ai sensi della sua legge materiale nazionale per rendere applicabile quest’ultima all’intera successione: la scelta della forma del testamento non rivela ex se una volontà del testatore se manca nella scheda una dichiarazione espressa della legge applicabile alla sua successione, e così la situazione dei beni immobili finisce per determinare l’applicabilità della legge del posto quale conseguenza del rinvio indietro.

12. Dunque, il principio di unità della successione comporta che la legge non considera nè le caratteristiche dei beni, nè le qualità dei successibili per disciplinare la vocazione. Esso inoltre implica l’unicità della successione, che si apre solo una volta, e l’unitarietà della sua regolazione normativa, cioè l’utilizzazione di un unico meccanismo di allocazione delle situazioni comprese nel compendio ereditario.

Il diritto internazionale privato è, tuttavia, il terreno elettivo dello scontro tra unità e pluralità delle successioni mortis causa. Questo scontro si avvera, infatti, quando, nelle successioni transnazionali, entra in gioco il rinvio consentito ed accettato anche di ritorno (contraddittoriamente, ad avviso di alcuni commentatori) dalla L. n. 218 del 1995, art. 13.

Nel caso in esame (che delinea una fattispecie non a caso ipotizzata come emblematica in molti studi specialistici), le norme di conflitto, di cui alla L. n. 218 del 1995, artt. 13 e 46 individuano preliminarmente la lex successionis nella legge inglese, la quale poi trattiene la regolamentazione dei beni mobili e rinvia indietro alla lex rei sitae la disciplina dei beni immobili.

In sostanza, quale conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto privato internazionale inglese e del correlato rinvio indietro previsto da quest’ultimo, si determina l’effetto della cosiddetta “scissione” tra i beni immobili e i beni mobili del defunto, senza che, per quanto detto, emerga alcun contrasto con l’ordine pubblico internazionale L. n. 218, ex art. 16: la legge che governa la successione inerente ai beni immobili è la legge italiana, ovvero quella dello Stato in cui i beni si trovano (lex rei sitae); la legge che governa la successione inerente ai beni mobili, per contro, è la legge inglese, legge del domicilio del defunto.

13. Il sistema della scissione, che connota il diritto inglese (nonchè altri paesi Europei) e che il nostro ordinamento “accetta” quale possibile conseguenza del “rinvio indietro” nella regolamentazione di una successione che contiene elementi di estraneità, poggia su considerazioni di carattere eminentemente pratico di antica discendenza (“mobilia personam sequuntur, immobilia vero territorium”): il rilievo riconosciuto al domicilio per la disciplina della successione mobiliare è giustificato dalla normale collocazione di tale patrimonio del de cuius presso il domicile of origin, che si acquista alla nascita e che viene mantenuto finchè non sia sostituito con un domicile of choice, sicchè, non avendo i beni mobili un collegamento stabile, essi vengono regolati dallo statuto personale; viceversa, la propensione per la legge del luogo di situazione in rapporto alla successione immobiliare deriva dal legame con l’autorità che ha giurisdizione sui beni immobili, giustificandosi l’operatività riguardo ad essi dello statuto reale. Si tratta di un sistema di scissione, dunque, riguardante le categorie di beni, e non meramente “funzionale”, quale quello che invece sottopone la devoluzione dei beni ereditari alla legge successoria e la sola amministrazione della successione alla lex fori.

14. Il principio della scissione, beninteso, opera sia nell’ambito di una successione ab intestato sia in una successione testamentaria.

15. La ricorrenza di un sistema dualista nella disciplina della successione transazionale comporta l’apertura di due (o più, se più sono gli Stati in cui esistono beni immobili del defunto) successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi chiamate a verificare la validità e l’efficacia del titolo successorio, ad individuare gli eredi, a determinare l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità.

15. In particolare, l’ambito di applicazione della lex successionis, individuata per le due successioni, quella mobiliare e quella immobiliare, abbraccia tutti i tre momenti in cui si sviluppa il procedimento successorio: quello della devoluzione, quello della trasmissione ereditaria dei beni e quello della divisione.

Trattandosi di successione testamentaria, la stessa lex successionis, nella specie, quella inglese per i beni mobili e quella italiana per i beni immobili, disciplina, tra l’altro, quali tipi di disposizione il testatore poteva prevedere, la necessità di accettazione del legato o le modalità della rinuncia ad esso, i presupposti, le cause, i modi e gli effetti della revoca del testamento, l’eventuale tutela dei legittimari (quest’ultima desumibile altresì dalla L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 2).

In mancanza di una dichiarazione espressa del testatore della legge applicabile alla successione e comunque agli effetti dalla L. n. 218 del 1995, art. 46, cit. comma 2 non può, invero, sostenersi che il rinvio alla legge italiana per la successione immobiliare, e la conseguente tutela delle quote di legittima, sacrificano la volontà di quello di disporre dei propri beni dopo la morte preservata dal sistema giuridico inglese.

16. L’errore della sentenza impugnata sta dunque nell’aver ritenuto che “è proprio perchè è la legge inglese a disciplinare la successione mortis causa che trova applicazione prima la revoca del testamento per susseguente matrimonio, poi la successione ab intestato secondo le regole di diritto internazionale privato della stessa – applicate dunque prima di quelle sostanziali per risolvere il conflitto – che individuano per i beni mobili le disposizioni della legge inglese in considerazione del domicile del de cuius e per gli immobili le disposizioni della legge italiana per il rinvio senza distinzioni alla lex rei sitae”. In tal modo, i giudici del merito hanno finito per regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla legge inglese, relegando l’operatività della lex rei sitae alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali ed alle formalità di acquisito.

Devono pertanto enunciarsi i seguenti principi:

In tema di successione transazionale, per l’individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.

Allorchè la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.

17. L’accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del ricorso principale di P.J. e del ricorso incidentale di P.R.C. comporta l’assorbimento del ricorso incidentale di B.O., le cui censure, attinenti al capo di sentenza che ha negato alla stessa il diritto ad ottenere un legato ex lege (statutory legacy) di 125.000 sterline in forza dell’Administration of Estates Act 1925 Sect. 46, perdono di immediata evidenza decisoria, dovendo necessariamente essere riesaminate dal giudice di rinvio nell’ambito dei nuovi accertamenti di fatto ad esso devoluti alla stregua degli enunciati principi di diritto.

18. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale di P.J. ed il ricorso incidentale di P.R.C., dichiara assorbito il ricorso incidentale di B.O., cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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