Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2867 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 03/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17822-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona dell’Amm.re Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO INGHIRAMI 24, presso

lo studio dell’avvocato FABIO FEDERICO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIA LAURA CURATOLA, ORIO ORAZIO TRIPODI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANIERI per delega dell’Avvocato

CURATOLA che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GURNARI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 23/05/12, dell’01.12.201 l, depositata il 16.02.2012, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria n. 954/01/2010, appellata da Equitalia E.T.R. S.P.A., che aveva accolto il ricorso di C.E., avverso l’intimazione di pagamento n.(OMISSIS) e la cartella di pagamento (OMISSIS), con il quale si eccepiva preliminarmente la prescrizione estintiva dell’intimazione di pagamento e della cartella di pagamento e relativi ruoli, e si lamentava l’omessa notifica della cartella di pagamento. Avverso tale sentenza Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia E.Tr.SpA ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 attesa l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Afferma la ricorrente di avere, fin dal primo grado del giudizio, fornito la prova della regolarità della notifica, avvenuta il 15.02.2007, della cartella esattoriale n.(OMISSIS) mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento in copia conforme all’originale, a ciò facoltizzata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 che alternativamente prevede, ai fini della regolarità della notifica, la conservazione, per cinque anni, della matrice della copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento. Rileva la ricorrente che la Commissione ha affermato che manca agli atti la prova della regolare notifica della cartella esattoriale, senza in alcun modo considerare l’avviso di ricevimento prodotto dalla ricorrente in copia conforme e, per ciò che riguarda la notifica dell’avviso di liquidazione che tale documento doveva essere prodotto dall’Agenzia delle Entrate, essendo tale atto di esclusiva pertinenza de tale Agenzia, nel corso del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale.

La contribuente resiste con controricorso e memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente alle spese.

Con l’unico articolato motivo – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – la concessionaria lamenta il vizio di insufficiente motivazione, circa l’affermazione di mancata prova della notifica della cartella esattoriale e del relativo avviso di liquidazione.

Deduce la ricorrente che l’affermazione è frutto di un duplice errore della CTR: innanzitutto la prova della notifica dell’avviso di liquidazione doveva essere fornita dalla Agenzia delle Entrate e la mancata acquisizione del documento è conseguenza esclusiva della mancata chiamata in giudizio di quest’ultima ad opera della contribuente. E’ poi errato affermare, come ha fatto la CTR, in modo contraddittorio che non è stata prodotta prova della avvenuta notifica della cartella e contestualmente lamentare la mancanza di una notifica “regolare”, tenuto, comunque, conto che in primo ed in secondo grado la concessionaria ha prodotto la copia conforme all’originale dell’avviso di ricevimento della cartella esattoriale, quale presupposto dell’intimazione di pagamento.

Il motivo di ricorso è articolato su due profili entrambi inammissibili per contrasto, immotivato, con principi giurisprudenziali consolidati di questa Corte. Va, innanzitutto, ribadito, secondo l’orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, il condiviso principio secondo cui in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e l’azione del contribuente, diretta a far valere detta nullità, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (cfr. sez. un. n. 16412/2007 – n. 21220 del 2012).

Per altro verso, riguardo al profilo della prova dell’avvenuta notifica dedotto in ricorso, va ribadito il principio secondo cui, nel processo tributario, in caso di impugnazione da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, abrogato art. 16, comma 3 e del vigente D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, (cfr. Cass. n. 3554 del 2002; nonchè Cass. n.9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013) nè, infine, va tralasciato quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso che il motivo è privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto a trascrivere il contenuto della relata di notifica, asseritamente prodotta in atti, da cui risulterebbero tutti gli elementi indispensabili ai fini della sussistenza stessa della notifica.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società concessionaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3200,00, di cui 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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