Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28669 del 27/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 28669 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 2660-2013 proposto da:
TRIULZI STEFANO (c.f. TRLSFN39C20H501T), ORLANDO
FRANCESCO (c.f. RLNFNC43S23G088D), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE MAllINI 11, presso
l’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che li rappresenta
e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2013
1784

contro

FALLIMENTO DELLA SINCIES CHIEMENTIN S.P.A. (C.F.
00400090585), in persona del Curatore dott. MARIO

Data pubblicazione: 27/12/2013

VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BARBERINI 11, presso l’avvocato MARCHIO ANNA MARIA,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

RAVENNA

BERNARDO,

TOSCANO

DOMENICO,

PAGNINI

ANTONELLO, CICHELLA AMELIO, PASQUARELLI MARCELLO,
CATALINI SERGIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5338/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott.
LOREDANA NAZZICONE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato STELLA RICHTER
PAOLO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato UGO
NICOTERA, con delega avv. MARCHIO ANNA, che si

contro

riporta al controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per la
cessazione della materia del contendere e rigetto
del ricorso nel resto.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Stefano Triulzi e Francesco Orlando hanno chiesto la
cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma
del 12 dicembre 2011, che li ha condannati al
risarcimento del danno in favore del fallimento della
Sincies Chiementin s.p.a.; il ricorso è stato notificato
anche agli altri ex amministratori Bernardo Ravenna e
all’erede Stefania Pasquarelli), nonché agli ex sindaci
Sergio Catalini, Amelio Cichella, Antonello Pagnini e
Domenico Toscano.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha
ritenuto – in riforma della sentenza di primo grado e
disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione,
già respinta dal tribunale – gli odierni ricorrenti e
Marcello Pasquarelli responsabili dei danni arrecati alla
società da essi amministrata, specificamente in occasione
di due operazioni finanziarie internazionali dalla stessa
concluse, denominate “Hog Island” e “Nansha Project”,
svoltesi rispettivamente nei Caraibi ed in Cina, e
cagione di ingenti perdite finanziarie per la società.
In particolare, ha ravvisato:
a) per la prima operazione, una condotta negligente
(e di Pasquarelli)

degli odierni ricorrenti

nella

concessione del finanziamento di oltre tre miliardi di
lire in favore della H.F.M.-Hotel Finance Management
Corporation, società svizzera coinvolta nel progetto
edilizio stesso, senza sufficienti preventive indagini
circa l’affidabilità della medesima, né precauzioni con
riguardo alla restituzione del denaro; ha accertato,
altresì, scorrette appostazioni in bilancio al riguardo,
concludendo per la liquidazione del danno in misura pari
al concesso finanziamento;
b) per la seconda, la responsabilità del Triulzi (e
solidale di Pasquarelli) per l’investimento valutario in
r.g. 2660/2013

3
LoredIl c

el. est.
leone

Marcello Pasquarelli (per quest’ultimo, mediante notifica

C 607.495,00, da eseguirsi in Cina – uno Stato che,
all’epoca dei fatti (1993-1995), era ancora chiuso al
mercato internazionale – con deposito aperto presso una
banca di Hong Kong per detta somma, poi non più reperita,
nonché falsa rappresentazione in bilancio con
occultamento del reale andamento dell’operazione.
Resiste con controricorso la curatela.

rituale atto di rinunzia al ricorso nei confronti di
Stefania Pasquarelli, quale erede di Marcello
Pasquarelli, con contestuale accettazione della medesima.
I ricorrenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Il ricorso propone sette motivi, i quali

denunziano ripetutamente la nullità della sentenza o del
processo, la violazione di legge e l’omessa o
insufficiente motivazione su di un punto decisivo della
controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3,
4 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis, risultante
dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed anteriore al d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n.
134) c.p.c., per avere la sentenza impugnata:
1) ritenuto infondata l’eccezione, reiterata con motivo di
appello, di nullità dell’atto di citazione per
indeterminatezza (ai sensi degli art. 163 e 164 c.p.c.
per il vizio processuale e 2392-2394 e 2397 c.c. per la
violazione di legge);
2) disatteso la doglianza circa la natura meramente
esplorativa della c.t.u. espletata in primo grado, non
potendo tale strumento esonerare l’attore dall’onere
probatorio (richiamando gli art. 61, 101, 191, 198
c.p.c. per il vizio processuale e 2697 c.c. con
riguardo alla violazione di legge);
3) ritenuto infondata l’eccezione di tardività della
produzione documentale del fallimento in primo grado \:
2660/20U

4

co,

. est

Loreda, 4. a zone

Prima dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato

invece rispettosa tale produzione delle regole
procedurali (richiamando gli art. 184 c.p.c. per il
vizio processuale e 24, secondo comma, 111, secondo
comma Cost. e 2397 c.c. per la violazione di legge);
4) reputato Stefano Triulzi responsabile per l’operazione
in Cina, pur non decisa ed attuata dal medesimo, che
aveva ricoperto la carica di amministratore delegato,

come pure la sentenza stessa afferma, fino al 28
febbraio 1993 e poi dal 13 aprile al 28 dicembre 1994,
laddove il deposito in dollari americani era stato
deciso, e subito sottratto, nel luglio 1993, quando era
amministratore unico il Pasquarelli (richiamando gli
art. 115, primo comma, c.p.c. per il vizio processuale
e gli art. 2392-2394 e 2397 c.c. per la violazione di
legge);
5) per la medesima operazione in Cina, imputato al Triulzi
di non avere rettificato l’iscrizione in bilancio della
somma, riportata come liquidità, invece che come
credito o partecipazione, senza inoltre spiegare come
ciò avrebbe causato il danno (richiamando l’art. 116
c.p.c. per il vizio processuale e gli art. 2392-2394 e
2697 c.c. con riguardo alla violazione di legge);
6) travisato i fatti, in quanto la corte d’appello ha
censurato la sentenza di primo grado per avere questa
ravvisato la partecipazione di Sincies Chiementin
s.p.a. al 63% del capitale sociale della H.F.M.,
situazione invece corrispondente alla realtà, e, in tal
modo,

erroneamente

ravvisato

la

colpa

degli

amministratori per non avere essi corredato
l’operazione finanziaria di idonee garanzie, laddove
questa stessa partecipazione era in se stessa a tal
fine sufficiente, come affermato dal giudice di primo
grado (richiama l’art. 116 c.p.c. per il vizio
processuale e gli art. 2392-2394, 2697, 2784 e 2786
c.c. con riguardo alla violazione di legge);
r.g. 2660/2013

5

n con
Loreda

est.
ne

7) letto solo in parte le risultanze peritali con riguardo
allo studio preventivo di mercato commissionato ad una
società del settore, la quale aveva ipotizzato invece
un buon riscontro per un albergo di 150 stanze ed un
condominio di 75 unità, ed avere inoltre ignorato una
lettera di referenze di S.B.S.-Società di Banca
Svizzera in favore della H.F.M. e dei suoi
il vizio processuale e gli art. 2392-2394, 2697, 2784 e
2786 c.c. con riguardo alla violazione di legge)
2. – Il ricorso non merita accoglimento.
3. – Infondato è il primo motivo, che censura il
rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione
per indeterminatezza.
L’art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. richiede
l’adeguata individuazione, nell’atto di citazione, del
petitum e della causa petendi, a pena di nullità, sancita
dall’art. 164 c.p.c.
È vero che la corretta redazione dell’atto di
citazione esige, anche nelle azioni di responsabilità
contro gli organi sociali, che esso sia caratterizzato
dall’adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio,
pena la nullità: ed infatti, posto che dei danni causati
gli organi rispondono solo in quanto siano conseguenza
non dell’alea insita nell’attività d’impresa, bensì della
violazione dei doveri legali o statutari, è
indispensabile identificare nella domanda giudiziaria
tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Questa Corte ha già rilevato come l’esigenza di
“consentire alla controparte l’approntamento di adeguati
e tempestivi mezzi di difesa, che è sottesa al principio
processuale del contraddittorio, fa sì
petendi

(..3

che la causa

di una siffatta azione debba sin dall’inizio

sostanziarsi nell’indicazione del fatti dal quali
l’attore pretende di desumere l’azionato diritto
r.g. 2660/2013

6
Lored

cc)) s. ei. est.
a zie • ne

amministratori e soci (richiama l’art. 116 c.p.c. per

risarcitorio,

ossia

dei

degli

comportamenti

amministratori asseritamente contrari al doveri loro
imposti dalla legge o dallo statuto sociale. E ciò va
detto indipendentemente dal fatto che quella esercitata
sia un’azione sociale di responsabilità o un’azione del
creditori sociali, rispettivamente previste dall’art.
2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c., o entrambe”

(Cass., sez.

Peraltro,

perché

sussista

la nullità dell’atto di

citazione per indeterminatezza dell’oggetto o per
incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi
dell’art. 164, quarto comma, c.p.c., è necessario che
tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino
assolutamente incerti e comunque inadeguati a
tratteggiare l’azione, in quanto l’incertezza non sia
marginale o superabile, ma investa l’intero contenuto
dell’atto, posto che la lettura dell’art. 163 c.p.c. non
può essere meramente formalistica. Pertanto, anche
indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a
rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così
da escludere la nullità dell’atto di citazione per
indeterminatezza dell’oggetto, tanto più ove taluni
profili siano individuabili agevolmente dal convenuto, ad
esempio perché in possesso della relativa documentazione
(cfr. Cass., sez. I, 28 gennaio 2013, n. 1802; sez. un.,
22 maggio 2012, n. 8077).
Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito
hanno disatteso l’eccezione di nullità, avendo ritenuto
chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela, la
quale ha, semplicemente, ipotizzato la responsabilità in
capo a tutti i convenuti per tutti i fatti enunciati
nell’atto di citazione; altro essendo, poi, il problema
della prova.
Tale ragionamento del tribunale, fatto proprio dalla
corte territoriale, è stato da questa integrato con l
r. g. 2660/2013

7

11c
Loreda

1. st.
icone

I, 27 ottobre 2006, n. 23180).

constatazione secondo cui sono stati specificamente
individuati, nell’atto di citazione, i periodi in cui
ciascuno dei convenuti ha ricoperto la carica e le
condotte, individuali od in concorso, imputate.
La statuizione non si presta a censure, né, sulla
base dell’esame dell’atto di citazione consentito attesa
la natura del vizio denunziato, è errata quanto ai suoi
4. – Il secondo motivo, che censura l’espletamento
nel primo grado di giudizio di una consulenza tecnica
asseritamente esplorativa, è infondato.
È vero che, secondo il consolidato orientamento,
affermato anche ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
(Cass., sez. VI, ord. 8 febbraio 2011, n. 3130), la
consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in
senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il
giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze, onde non può essere utilizzata al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Peraltro, è orientamento altrettanto costante quello
secondo cui è consentito derogare al limite del divieto
di indagini esplorative, quando l’accertamento di
determinate situazioni di fatto possa effettuarsi
soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche,
essendo, in tal caso, consentito al c.t.u. anche di
acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai
quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti
dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e
rientranti nell’ambito strettamente tecnico della
consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo
posti direttamente a fondamento della domanda o delle
eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere
provati dalle stesse (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006,

r.g. 2660/2013

8

fico
Lored

1. èt.
zicone

presupposti concreti.

n. 3191; sez. n, 15 aprile 2002, n. 5422; sez. III, 6
giugno 2003, n. 9060).
Come risulta dalla sentenza impugnata, al consulente
d’ufficio sono stati posti due quesiti, l’uno afferente
le due operazioni internazionali compiute dalla società e
l’altro le sanzioni per debiti tributari e previdenziali,
chiedendosi al medesimo di valutare, fra l’altro, la

correttezza delle rappresentazioni contabili in bilancio
di tali eventi. Si tratta di quesiti legittimi ed in
linea con i principi appena richiamati, onde nessun vizio
di violazione di legge o di motivazione della sentenza
impugnata sussiste sul punto.
5. – È inammissibile il terzo motivo, con il quale
si intende censurare la sentenza d’appello, laddove ha
respinto l’eccezione di

“tardività della produzione

documentale del Fallimento attore” in primo grado.
Per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. da
ultimo sez.

un.,

22 maggio 2012, n. 8077), il principio

dell’autosufficienza del ricorso per cassazione impone al
ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli
elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui
controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni
contenute nell’atto, onde se è vero che la Corte,
allorquando sia denunciato un

error in procedendo, è

anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di
esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il
sorgere di esso è necessario che la parte ricorrente
indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il
fatto processuale di cui richiede il riesame, contenendo
tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a
individuare la dedotta violazione processuale. In
mancanza, la censura si risolve in un’affermazione
apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in
violazione del ridetto principio, che mira ad assicurare
che il ricorso per cassazione consenta, senza il sussidio
r.g. 2660/2013

11 c

9
Lore

est.
one

di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle
questioni da risolvere, costituendo il principio medesimo
un particolare atteggiarsi del disposto normativo della
specificità dei motivi di impugnazione (art. 366, comma
primo, n. 4, c.p.c.).
Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a
reiterare la censura di tardività della

della curatela, menzionando altresì una

“istanza di ordine di esibizione della documentazione
richiesta con la memoria ex art. 184 c.p.c. e a verbale
nell’udienza del 18 gennaio 2005″,

senza che ciò nemmeno

consenta di comprendere se l’istanza e le deduzioni a
verbale siano riconducibili al fallimento o ad altra
parte del giudizio.
Non essendo stato assolto l’onere in questione, ne
deriva l’inammissibilità del motivo.
6. – I rimanenti motivi, dal quarto al settimo, sono
inammissibili.
6.1. – Prospettando nel contempo vizi di violazione
di legge sostanziale e processuale e vizio di
motivazione, i ricorrenti mirano in verità,
inammissibilmente, a ripetere in questa sede il giudizio
di merito sul fatto circa la responsabilità ravvisata dal
giudice d’appello in capo agli amministratori.
Si addebita invero, in sostanza, alla sentenza
impugnata di aver compiuto errori di valutazione delle
risultanze istruttorie.
Come ancor di recente ribadito (Cass., sez. un., 25
ottobre 2013, n. 24148; sez. lav., 14 febbraio 2013, n.
3668), non sussiste alcun vizio della sentenza, nemmeno
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel
testo anteriore), allorché si discuta in realtà della
mera difformità della sentenza impugnata rispetto alle
attese ed alle deduzioni della parte ricorrente circa il
valore ed il significato dal giudice del meri o
r.g. 2660/2013

Il

10
Lore

s. el est.
N zzt ne

documentale”

“produzione

attribuiti

agli

elementi

delibati,

risolvendosi,

altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di
una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla
natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Il ricorso per cassazione, con il quale si facciano
valere, infatti, il contrasto dell’apprezzamento dei
fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento
e con le tesi della parte, poiché altrimenti il motivo di
ricorso di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
finisce per risolversi in una richiesta di sindacato del
giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al
giudice del merito (sez. III, 5 marzo 2007, n. 5066).
6.2. – In particolare, con il quarto motivo il
ricorrente Stefano Triulzi si duole del fatto che la
corte d’appello abbia trascurato come egli rimase in
carica, quale amministratore delegato, per periodi non
coincidenti con quelli della cd. operazione Nansha in
Cina, ossia, come la corte territoriale riferisce,

“fino

al 28 febbraio 1993 e poi, dopo una breve parentesi, dal
13 aprile 1994 al 28 dicembre dello stesso anno”

(così

punto 6 a p. 14 della sentenza); mentre il prelievo della
somma, che era stata depositata presso la banca di Hong
Kong il 6 luglio 1993, è avvenuta il 10 luglio 1993.
Si duole, altresì, nel quinto motivo, del fatto che
gli sia stato rimproverato di non avere provveduto alla
rettifica dell’iscrizione in bilancio della somma
sottratta, senza spiegare la decisione, però, come ciò
avrebbe causato il danno.
6.2.1. – Tuttavia, come costantemente ribadito da
questa Corte (e

multis,

Cass., sez. trib., 22 gennaio

2013, n. 1435; sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22540; sez.
lav.,
r.g. 2660/2013

11 gennaio 2006,

n.
11

230),

nel giudizio di
11 co s. fe. est.
zicone
Loreda
,

valere vizi della motivazione della sentenza, non può far

cassazione, qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata
in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che
proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al
fine di evitare una statuizione di inammissibilità per
novità della censura, ha l’onere non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice

del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla
corte di controllare

ex actis

la veridicità di tale

asserzione, prima di esaminare nel merito la questione
stessa.
Orbene, occorre rilevare anzitutto come, dalla
sentenza impugnata, non risulta l’avvenuta deduzione, da
parte del Triulzi, della propria estraneità
all’operazione stessa in quanto non formalmente in carica
al momento del versamento e del prelievo della somma sul
conto.
Pertanto, il ricorrente aveva l’onere di indicare in
ricorso la circostanza di avere già dedotto, nei
precedenti gradi del giudizio, tale estraneità ai fatti,
argomentata in ragione della parentesi nell’assunzione
della carica gestoria, sia di diritto e sia di fatto.
Il fallimento controricorrente rileva come tale
circostanza non fu, al contrario, mai introdotta nei
precedenti gradi di merito, durante i quali fu invece
sempre presupposta la qualità del Triulzi di
amministratore, prima di diritto, e poi di fatto, della
Sincies Chiementin.
Ne deriva che costituisce deduzione nuova, per la
prima volta in questa sede introdotta, e dunque
inammissibile, quella relativa all’estraneità del
medesimo all’operazione menzionata.

r.g. 2660/2013

12
Loreda

co s. d – st.
one

di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza

6.2.2. – A ciò si aggiunga che non si ravvisa alcun
vizio logico nella valutazione di responsabilità del
ricorrente, operata nella sentenza impugnata soprattutto
per il fatto di avere egli ricoperto l’importante ruolo
di amministratore delegato

“salvo brevi intervalli”,

dunque concorrendo alla decisione dell’operazione, nonché
– in via di motivazione di contorno – in ragione della
continuò ad evidenziare l’importo della somma depositata
e subito prelevata come liquidità, e non come credito o
partecipazione estera, con la conseguente decettiva
informazione per i soci ed i terzi.
Premesso, infatti, che necessariamente imputabile al
Triulzi è la scelta delle modalità di redazione del
bilancio per gli anni in questione (posto che il bilancio
di ciascun anno va redatto entro il mese di aprile, o, al
più, di giugno, e dunque non è irragionevole avere
postulato che anche il bilancio del 1993 – oltre che
quelli del 1994 e 1995 – fu redatto durante il periodo in
cui egli ricoprì la carica gestoria), va rilevato che
l’avere egli concorso a tale appostazione avvalora la
tesi, accolta dalla sentenza impugnata, del suo concorso
alla condotta dannosa (l’operazione estera come tale).
6.3. – In ordine al sesto motivo, ove si censura il
travisamento di fatto per avere la sentenza escluso la
partecipazione maggioritaria di Sincies Chiementin s.p.a.
pari al 63% del capitale sociale della H.F.M. – e la
conseguenza che la stessa ne ha tratto in ordine alla
colpevole mancata acquisizione di garanzie per la
restituzione della somma di oltre tre miliardi di lire
versata dalla prima alla seconda società – l’assunto
resta del tutto irrilevante agli effetti dell’imputazione
della responsabilità gestoria, e ciò rende il motivo
inammissibile pure sotto tale aspetto.

r.g. 2660/2013

13

Lore

11 con. reIJ est.
one

circostanza che il bilancio degli anni 1993, 1994 e 1995

Ed invero, quand’anche detta partecipazione fosse
stata effettiva e reale, non per ciò solo potrebbe dirsi
rispettato il canone dell’agire diligente degli
amministratori della Sincies Chiementin s.p.a., il quale
avrebbe in ogni caso richiesto – in ipotesi sia di
finanziamento concesso a società terza (capitale di
debito), sia di conferimento nella stessa (capitale di

rischio) – la predisposizione di un’indagine conoscitiva
circa la bontà dell’investimento finanziario operato, che
invece pacificamente mancò, secondo l’ampia motivazione
al riguardo della sentenza impugnata.
Resta, quindi, logicamente motivata la decisione
della corte territoriale, che ha disatteso l’argomento
(invece utilizzato dalla sentenza di primo grado,
assolutoria dell’addebito) secondo cui la stessa
titolarità di una partecipazione di maggioranza al
capitale della H.F.M. avrebbe rappresentato di per sé
idonea garanzia a tutela della operazione finanziaria
intrapresa nei Caraibi.
Invero, se il finanziamento erogato da una società a
favore di altra implica l’obbligo della sua restituzione
ex art. 1813 c.c., con il conseguente rischio di
difficoltà di adempiere o anche d’insolvenza della
mutuataria, l’esecuzione del conferimento

ex

art. 2343

c.c. comporta un rischio persino maggiore, dal momento
che il relativo rimborso neppure potrebbe essere disposto
durante la vita della società, occorrendo attenderne la
liquidazione.
Vincoli alla restituzione e rischio di perdita si
verificano, infatti, in ogni operazione

lato sensu

finanziaria a favore di altra società, come, ad esempio,
i versamenti cd. in conto capitale effettuati con la
finalità economica di fornire alla società mezzi propri
ed ulteriori rispetto a quelli versati dai soci in via di
conferimento del capitale nominale.
r.g. 2660/2013

14

Lore

c

est.
one

Come già da questa Corte chiarito, al fine di
accertare la natura della dazione di denaro in favore
della società occorre verificare la reale intenzione dei
soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, la
quale illumina circa l’esistenza di un mutuo, di un
conferimento o di un contratto atipico di conferimento di
capitale di rischio (cfr. Cass., sez. I, 23 febbraio

14 dicembre 1998, n. 12539).
D’altra parte, il fenomeno dei cd. prestiti anomali
si realizza nei casi di sottocapitalizzazione della
società, usualmente affiancata appunto dalla concessione
dei finanziamenti dei soci, più che dall’effettuazione di
conferimenti, e, dunque, da una causa riconducibile al
generico rapporto di credito, in luogo che al rapporto
sociale, in ogni caso a seconda degli accordi fra le
parti.
Peraltro (ed indipendentemente dalle differenti
forme

di

imposizione fiscale) in tutti questi casi,

comunque, si realizza un apporto economico in favore di
un diverso soggetto: onde, in caso di perdita
dell’apporto stesso, è censurabile la condotta degli
amministratori che non abbiano predisposto al riguardo
idonee cautele, dal momento che, se è vero che
all’amministratore non può essere rimproverato il cattivo
uso della discrezionalità imprenditoriale, in quanto il
merito dell’agire gestorio resta insindacabile, tuttavia
rientra nell’ambito della diligenza esigibile il
corredare le scelte medesime con le verifiche, le
indagini e informazioni preventive normalmente richieste
per una scelta di quella natura, alle condizioni di tempo
e di luogo e ad alla luce di ogni altra circostanza
concreta. Se certamente il giudice non può sostituire le
proprie valutazioni a quelle di merito compiute
dall’organo societario, invero, rientra però nei suo’
r.g. 2660/2013

11 c

15
Lore

est.
ic e

2012, n. 2758; sez. I, 19 luglio 2000, n. 9471; sez.

compiti verificare se, nel caso concreto, la scelta
gestoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri
dell’azione adempiente e diligente, così come richiesta
nel mondo degli affari, che deve essere connotata da
liceità, razionalità, congruità, attenzione e cura
particolari, nozioni da integrare alla stregua delle
circostanze del caso concreto.

errato la sentenza impugnata a ravvisare l’inadempimento
del dovere di diligente gestione degli amministratori,
per non avere essi previamente accertato l’esistenza
delle condizioni patrimoniali obiettive della società
destinataria della somma.
6.4. Il settimo motivo, collegato al precedente, è
infondato.
Con esso i ricorrenti imputano alla sentenza
impugnata di non avere bene interpretato,
l’operazione caraibica,

circa

le risultanze peritali con

riguardo allo studio preventivo di mercato commissionato
a società specializzata, la quale aveva ipotizzato invece
e ciò
management

“assumendo le agevolazioni proposte, un
competente, una promozione effettiva” –

una

possibilità di occupazione per l’albergo “pari al 63% nel
1995 e pari al 73% nel 1999 per stabilizzarsi a quel
livello per il futuro”.
Lamentano, altresì, che la sentenza abbia omesso di
considerare una lettera di referenze della Società di
Banca Svizzera in favore della H.F.M. e dei suoi
amministratori e soci.
Le espressioni riportate, contenute nella consulenza
tecnica d’ufficio (a loro volta mutuate dallo studio di
una società specializzata), non sono tuttavia di per sé
decisive al fine di inficiare il ragionamento compiuto
dalla corte d’appello, la quale ha fondato il proprio
convincimento su plurime osservazioni della consulenz
r.g. 2660/2013

16

Alla stregua di tali principi, ne deriva che non ha

tecnica d’ufficio, nel loro complesso sfociate in un
giudizio nettamente negativo circa le modalità e le
cautele che caratterizzarono la scelta imprenditoriale.
Lo stesso è a dirsi per la menzionata lettera di
referenze, in quanto di per sé non indicativa di una
situazione economica tranquillizzante della destinataria
dell’esborso.
in questa sede,

Ulteriore controllo non è,

consentito, trattandosi di valutazioni insindacabili del
giudice del merito. Ed invero, anche la deduzione di un
vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità
non il potere di riesaminare il merito della intera
vicenda, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito
di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i
casi tassativamente previsti dalla legge).
Pertanto, per potersi configurare il vizio di
motivazione su di un asserito punto decisivo della
controversia, è necessario un rapporto di causalità fra
la circostanza che si assume trascurata e la soluzione
giuridica data alla controversia, tale da far ritenere
che quella circostanza, se fosse stata considerata,
avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza;
mentre il mancato esame di elementi probatori,
contrastanti con quelli posti a fondamento della
pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto
decisivo solo se le risultanze processuali non esaminat
r.g. 2660/2013

17

ti c
Lored

est.
one

siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e
non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle
altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato,
onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base.
Sulla base di tale principio, più volte dalla Corte
affermato (fra le altre, Cass., sez. III, 21 aprile 2006,
n. 9368), deve dunque respingersi il motivo in esame.
e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del d.m. 12
luglio 2012, n. 140.
8. – Va dichiarata l’estinzione del giudizio di
legittimità nei confronti di Stefania Pasquarelli, quale
erede di Marcello Pasquarelli, non costituita in questa
sede, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., avendo i
ricorrenti

rinunziato

agli

atti,

con

contestuale

accettazione della medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità nei
confronti di STEFANIA PASQUARELLI, quale erede di
Marcello Pasquarelli; rigetta il ricorso proposto da
STEFANO TRIULZI e FRANCESCO ORLANDO e li condanna al
rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore
del FALLIMENTO DELLA SINCIES CHIEMENTIN S.P.A., che
liquida in E 20.200,00, di cui E 200,00 per esborsi,
oltre agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera
novembre 2013.

di consiglio del 20

7. – Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA