Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28669 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4449/2007 proposto da:

N.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA FAX 0921689286, VIA G MERCALLI 46, presso lo studio

dell’avvocato BOSCHI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BLANDO Gandolfo;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore Geom.

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA FAX

(OMISSIS), VIA SONDRIO 21, presso PERI ESTHER, rappresentato e

difeso dall’avvocato COCO Francesco;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1122/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che N.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 20.10.2006 della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 24.6.2002, dichiarava compensate fra le parti delle spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza stessa;

in ordine alla delibera condominiale impugnata, il giudice di appello osservava che l’inclusione nel bilancio consuntivo di somme che il N. asseriva non dovute, non poteva essere motivo di impugnazione in presenza di una regolare approvazione del bilancio;

che i motivi di ricorso attengono alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla implicita domanda di accertamento negativo del credito vantato dai ricorrenti;

che il Condominio del fabbricato SEE di Petraia Sottana, resiste con controricorso, in persona dell’amministratore pro tempore, Geom.

S.D., senza che sia stata indicata e depositata la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condomini;

ritenuto che, trattandosi di controversia non rientrante tra quelle per le quali l’organo amministrativo è legittimato ad agire ai sensi dell’art. 1130 c.c. e art. 1131 c.c., comma 1, è necessario acquisire detta autorizzazione dell’assemblea dei condomini, in forza di quanto deciso in materia dalle S.U. della Corte di legittimità con sentenza n. 18331/2010, laddove è stato evidenziato che è attribuita all’assemblea del condominio il potere gestorio e, quindi, la decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole, e che “la mancata convocazione dell’assemblea per detta autorizzazione ovvero per la ratifica dell’operato dell’amministratore vanifica ogni possibilità di esercizio del diritto al dissenso alla lite che la legge espressamente riconosce ai condomini”; che, in relazione a tali considerazioni, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dell’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”;

che,quindi, può essere concesso termine al condominio resistente, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. al fine di consentirgli il deposito della delibera autorizzativa o di ratifica a resistere nel presente giudizio.

P.Q.M.

Concede termine di gg. 90 al controricorrente per il deposito della delibera autorizzativa o di ratifica a resistere nel presente giudizio, con decorrenza della comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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