Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28669 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18046-2019 proposto da:

C.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PRATI FISCALI 321, presso lo studio dell’avvocato DARIO MASINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GENNARO, MARIO

SALADINO;

– ricorrente-

contro

B.F., BA.FI., C.G.,

C.N., C.F., C.N., C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 737/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La presente causa riguarda la causa ereditaria fra i fratelli C. in relazione all’eredità del comune genitore C.N., caratterizzata dalla istituzione testamentaria di erede di tutti i figli e della presenza di un prelegato immobiliare in favore dei medesimi, ad eccezione di C.S.S..

Il tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva, ha accolto la domanda di riduzione proposta in riconvenzionale da C.S.S., convenuto in giudizio dai fratelli per la divisione dei beni comuni, condannando i coeredi al pagamento di una somma di denaro. Con sentenza definitiva il tribunale ha poi disposto la divisione, rigettando la domanda di rendiconto avanzata dal medesimo S.S., il quale ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, che a sua volta ha rigettato il gravame.

Per la cassazione della sentenza C.S.S. propone ricorso, affidato a tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

La causa è stata fissata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte, su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La corte d’appello ha recepito acriticamente la valutazione dei beni operata dalla consulenza tecnica, nonostante questa fosse fondata su criteri di stima generici e vaghi e rimasti tali nonostante il richiamo del consulente disposto dal primo giudice.

In relazione al medesimo profilo della decisione si denuncia ancora la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., anche sotto il profilo della motivazione perplessa e incomprensibile, perchè la corte d’appello non ha tenuto conto delle critiche all’operato del consulente tecnico avanzate dal consulente di parte.

Il motivo è inammissibile.

La stima dei beni, sia ai fini della riunione fittizia, sia ai fini della divisione ereditaria (richiamando le norme sulla prima quelle sulla seconda), deve essere effettuata in base al valore venale e cioè di mercato del bene. Il singolo criterio tecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione del valore venale e del prezzo di mercato, avendo riguardo alla natura del bene, alla sua ubicazione, consistenza e sfruttamento ed alle condizioni di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito, purchè resti fermo il principio che attraverso quel criterio si tenda alla determinazione del valore venale e prezzo di mercato del bene (Cass. n. 44/1967; conf. n. 6035/1980; n. 7059/2002). Le valutazioni operate in proposito dal giudice di merito sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute da adeguata e razionale motivazione (Cass. n. 18546/2017).

Ora la corte d’appello, nel recepire le conclusioni del consulente tecnico, ha evidenziato che il medesimo aveva individuato una fascia di valori da minimo a massimo per mq ed aveva evidenziato i profili rilevanti ai fini della stima (stato delle rifiniture, servizi, l’ubicazione, utilità economica e altro). La corte di merito ha proseguito l’analisi, rilevando che l’appellante aveva sollevato al riguardo contestazioni generiche, senza indicare specifici errori commessi dal consulente nelle operazioni di stima.

Sotto questo profilo il ricorrente sostiene che sono state del tutto trascurate le critiche mosse dal proprio consulente di parte verso l’operato del consulente d’ufficio. Si allude in particolare al fatto che il consulente di parte aveva indicato, ai fini della stima, il criterio reddituale. Ora, a parte la genericità della censura, è chiaro che il rilievo non basta a rendere la supposta omissione censurabile in cassazione, in rapporto al principio, sopra richiamato, che la scelta del criterio di stima, fra quelli utilizzabili, rientra nel potere di fatto del giudice di merito, il quale, nella specie, ha dato adeguata ragione dei criteri adottati.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. ed inoltre la violazione dell’art. 496 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda riconvenzionale di rendiconto per l’uso dei beni comuni da parte dei coeredi.

Il motivo è inammissibile. La corte d’appello, dopo aver rilevato l’improprietà del riferimento all’art. 496 c.c., che riguarda effettivamente una ipotesi del tutto diversa (rendiconto dell’erede beneficiato ai creditori ereditari), ha ipotizzato che la domanda di rendiconto dovesse riportarsi nell’ambito dell’art. 561 c.c., quale domanda di pagamento dei frutti conseguente alla riduzione della disposizione testamentaria. Essa ha ritenuto che i frutti non fossero dovuti, perchè l’art. 561 c.c. riconosce al legittimario tale diritto “solo in conseguenza della restituzione di un immobile in conseguenza dell’accoglimento della domanda di riduzione” (pag. 5 della sentenza impugnata).

Tale statuizione non ha costituito oggetto di censura. Anzi il ricorrente sembra condividere la premessa che l’obbligo di restituzione dei frutti fu fatto valere “come effetto della domanda di riduzione” (pag. 12 del ricorso, primo capoverso).

In verità nel motivo in esame il ricorrente sembra richiamare in termini generali l’obbligo di rendiconto a carico del coerede che abbia utilizzato in via esclusiva uno dei beni comuni, indipendentemente dall’esito dell’azione di riduzione.

Ma se così fosse, se la domanda avesse avuto un contenuto più ampio, la decisione andava censurata sotto questo profilo, per un’errata interpretazione della domanda oppure per omessa pronuncia, mentre il ricorrente considera la questione del possesso dei beni unitariamente, senza distinguere, giuridicamente, fra il debito dei frutti derivante dalla riduzione, che la corte di merito ha ricondotto all’art. 561 c.c., e i frutti che il ricorrente avrebbe potuto pretendere per diverso titolo, in relazione ai quali il principio di diritto applicato dalla corte d’appello si rilevava inappropriato. Fuori da tale distinzione, non resta che prendere atto che la sentenza richiama un principio effettivamente rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30485/2017).

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente si duole perchè le spese del giudizio di primo grado sono state poste per intero a carico della massa, nonostante la soccombenza dei convenuti sulla domanda di riduzione. Si censura inoltre la liquidazione delle spese del grado d’appello, in quanto non conforme alla tariffa.

Il motivo è inammissibile.

La corte d’appello ha liquidato solo le spese del grado, confermando in toto la sentenza del tribunale. Poichè non risulta che la liquidazione delle spese da parte del primo giudice fosse stata oggetto di motivo di impugnazione, viene in considerazione il principio secondo cui “il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poichè gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione” (Cass. n. 4916/2020; conf. n. 27606/2019).

E’ del pari inammissibile la censura sulla liquidazione delle spese del grado, che si esaurisce nella generica e immotivata denuncia del contrasto della stessa liquidazione rispetto alla tariffa, mentre è orientamento consolidato di questa Corte di legittimità che “la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima” (Cass. n. 30716/2017).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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