Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28669 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 07/11/2019), n.28669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4945-2016 proposto da:

VITERIA EUGANEA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

(P.I. (OMISSIS)) e CAD TRIVENETO SERVICE S.R.L., in persona del

legale rappresentante p.t. (P.I. (OMISSIS)) rapp.ti e dif.si, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MASSIMO

CAMILLI, unitamente al quale sono dom.ti ope legis presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t.

(C.F. (OMISSIS)), dom.to ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e

dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata l’11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa ZENO

IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. MASSIMO CAMILLI, per la parte ricorrente, nonchè l’Avv.

ANNA COLLABOLLETTA per la parte controricorrente;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito dell’importazione, avvenuta nel gennaio del 2010, di elementi di fissaggio – viti, dadi e bulloni – dalla Malesia, l’AGENZIA DELLE DOGANE – UFFICIO DI VENEZIA notificò alla VITERIA EUGANEA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè al CAD TRIVENETO SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., quale spedizioniere doganale e, dunque, responsabile in solido con la prima, un avviso di accertamento e rettifica nonchè atto di irrogazione di sanzione per infedele dichiarazione, per essere la merce importata di origine cinese anzichè malese, con conseguente aggiramento del dazio antidumping previsto per tali prodotti.

2. La VITERIA ed il CAD impugnarono detti atti innanzi alla C.T.P. di Venezia che, con sentenza n. 394/01/14, previa riunione dei ricorsi, li accolse.

3. Tale sentenza fu quindi impugnata dall’AGENZIA DELLE DOGANE innanzi alla C.T.R. del Veneto che, con sentenza n. 52 dell’11.1.2016, in riforma della gravata decisione, confermò la legittimità dell’operato dell’Ufficio, osservando – per quanto in questa sede ancora interessa – che (a) “con il Regolamento CE del 2011 non si è voluto colpire le merci prodotte in Malesia, ma semplicemente penalizzare una pratica (quella di far transitare dalla Malesia le merci prodotte in Cina per aggirare l’applicazione del dazio antidumping) chiaramente elusiva, senza che fosse ulteriormente necessario, di volta in volta, l’accertamento dell’effettiva provenienza della merce” e (b) “è altrettanto evidente quindi che non possano e non debbano essere considerate elusive le operazioni di importazione effettuate con le stesse modalità in data anteriore all’emissione del Regolamento CE n. 723, per le quali sia stata accertata, come nel caso in esame, la provenienza della merce dalla Cina”.

4. Avverso tale decisione la VITERIA ed il CAD hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. Le parti ricorrenti hanno depositato, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione

all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione degli del Reg. CE n. 91/2009, degli artt. 13, comma 3 e 14, comma 5, del Reg. CE n. 1225/2009, nonchè del “considerando” n. 18 e dell’art. 2 del Reg. CE (recte, UE) n. 966/2010 e del “considerando” n. 48 e dell’art. 1, comma 3, del Reg. UE n. 723/2011, per avere la C.T.R. erroneamente applicato ad essa, in via retroattiva, il dazio antidumping conseguente all’importazione di prodotti (nella specie, come detto, di elementi di fissaggio) dalla Malesia, nonostante le operazioni oggetto di contestazione siano risalenti ad una data precedente alla pubblicazione, nella G.U.C.E., del Reg. CE 966/2010, di avvio dell’inchiesta sottesa all’emanazione del successivo Reg. CE n. 273/2011, istitutivo del dazio medesimo e, dunque, non rientrino tra quelle “registrate” ai sensi dell’art. 14, par. 5, del Reg. CE 1225/2009 (cd. Regolamento base).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione degli artt. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la C.T.R. reso una motivazione assolutamente perplessa, contraddittoria ed incomprensibile in relazione alla ritenuta applicabilità retroattiva del dazio antidumping in questione, con riferimento alla natura elusiva delle operazioni oggetto di contestazione.

3. I motivi – che per identità di questioni agli stessi sottese ben possono essere trattati congiuntamente, pur dovendosi riqualificare il secondo in termini di dedotto error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – sono infondati e vanno rigettati.

4. Va anzitutto chiarito che con il Reg. CE n. 91/2009, del 26 gennaio 2009, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese; successivamente, il Reg. UE n. 966/2010, del 27 ottobre 2010, ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento 91/2009, tramite importazioni dei prodotti in questione spediti dalla Malesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale Paese: tale ultimo regolamento ha altresì disposto (cfr. considerando n. 18 nonchè l’art. 2) la registrazione di dette importazioni, in conformità dell’art. 14, par. 5, del regolamento 1225/2009 “affinchè, in caso di conferma dell’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia”. Al termine dell’inchiesta, quindi, il Reg. UE n. 723/2011 ha esteso l’applicazione del dazio antidumping istituito dal cit. regolamento n. 91/2009 anche alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malesia, a prescindere dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, “registrate in conformità dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 e degli artt. 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009

4.1. Tanto doverosamente premesso, osserva la Corte come l’avviso di rettifica e l’atto di contestazione concernente le sanzioni applicate dall’Ufficio muovono pacificamente dal presupposto che i prodotti importati dalla società contribuente, nel periodo in cui non erano ancora in vigore le misure antidumping di cui al Reg. UE n. 723/2011, fossero in realtà di origine cinese (cfr. gravata sentenza, p. 2:”la merce acquistata dalla VITERIA EUGANEA S.P.A. e cui fanno riferimento gli atti dell’Agenzia delle Dogane oggetto della presente procedura era proveniente ed originaria dalla Cina…nella bolletta di esportazione della merce…l’indicazione di provenienza “Malaysia” è quindi non corrispondente al vero… non possano e non debbano essere considerate elusive le operazioni di importazione effettuate con le stesse modalità in data anteriore all’emissione del Regolamento CE n. 723, per le quali sia stata accertata, come nel caso in esame, la provenienza della merce dalla Cina”), con il duplice effetto di elidere il carattere preferenziale della merce in relazione alla provenienza dell Paese indicato dall’esportatore – che godeva di dazio agevolato – e rendere applicabile pertanto il dazio antidumping previsto per i medesimi prodotti di origine cinese in base al Reg. CE n. 91/2009: la ripresa a tassazione e le conseguenti sanzioni fondano, dunque, sulla (contestata) origine preferenziale (malesiana) dichiarata dall’importatore e per converso, sulla ritenuta origine cinese della merce, con conseguente applicazione dei dazi introdotti dalla disciplina regolamentare (il menzionato Reg. n. 91 del 2009) vigente al momento (27 gennaio 2010) in cui le importazioni per le quali è processo ebbero luogo.

4.2. Nè merita di essere condivisa la tesi difensiva propugnata dalla parte ricorrente che, facendo perno sugli artt. 13, p. 3 e 14, p. 5, del Reg. CE n. 1225/2009 (e sulla necessità che le misure antidumping istituite a norma di tale regolamento possono estendersi alle importazioni da Paesi terzi di prodotti simili o di loro parti, ove le misure in vigore vengano eluse, solo attraverso l’adozione di un apposito regolamento), afferma l’esistenza di una “riserva di regolamento”, tale per cui alle merci di provenienza – come nella spede – malesiana sarebbe possibile applicare esclusivamente le misure antidumping introdotte in forza dei Reg. UE n. 966/2010 e 723/2011 e non quelle di cui al cit. Reg. n. 91/2009.

4.2.1. Ed infatti, questa Corte ha già evidenziato, sia pure relativamente ad una fattispecie del tutto analoga a quella per cui si procede in questa sede, che la riserva contemplata dall’art. 13 cit. lascia inalterata l’applicazione – come avvenuto nella specie – delle ulteriori regole previste dal codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/92), fra le quali assume qui specifico rilievo l’art. 24 (Cass., Sez. 5, 6.11.2013, n. 24937, non massimata).

4.3. Non si ravvisa, cioè, alcun dubbio in ordine alla portata complessiva del sistema che, per un verso, prevede l’adozione

di misure antidumping in estensione, rispetto ai paesi che producono prodotti simili a quelli soggetti a dazi antidumping disposti dalla Comunità: per tali ipotesi è stata introdotta una disciplina apposita, destinata a definirsi con l’adozione di un regolamento comunitario dotato di efficacia temporale delimitata dall’apertura della istruzione. Accanto a tale ipotesi, tuttavia, non viene meno la possibilità che l’amministrazione doganale provveda, come avvenuto nella specie, ad accertare, nell’ambito dei controlli comunitari e nazionali disposti, l’eventuale insussistenza del carattere di origine preferenziale dichiarato dall’importatore, al fine di fruire indebitamente del dazio preferenziale correlato al paese di origine dichiarato e di eludere l’applicazione del dazio antidumping che risulta dovuto in ragione dell’effettiva origine dei prodotti importati, per come individuata sulla base delle indagini degli organi comunitari ispettivi.

4.3.1. Non si tratta, dunque, di estendere ad un momento anteriore all’apertura della relativa inchiesta (e, dunque, illegittimamente) il regolamento n. 723/2011 (con conseguente irrilevanza, rispetto al presente giudizio, della declaratoria di invalidità che, a seguito della sentenza della C.G.U.E. 3.7.2019, in causa C-644/17, ha colpito detto regolamento), ma di applicare direttamente, in ragione della riscontrata origine cinese della merce, il Reg. CE n. 91/2009 (vigente al momento dell’importazione per cui è causa, siccome avvenuta, come innanzi illustrato, il 27 gennaio 2010), in relazione al combinato disposto degli artt. 24 e 25 c.d.c., onde escludere che le attività ispettive compiute a livello comunitario, dalle quali emerga l’effettiva origine della merce già sottoposta a dazio antidumping vengano vanificate, impedendo alle autorità doganali di verificare l’origine anzidetta.

4.4. Nè, ancora, coglie nel segno la difesa svolta dalle parti ricorrenti con la memoria ex art. 378 c.p.c., volta – a tutto volere – ad escludere in ogni caso la possibilità di ulteriormente applicare i dazi antidumping istituiti dal Reg. CE n. 91/2009 (modificati dal regolamento di esecuzione UE n. 924/2012 e mantenuti dal regolamento di esecuzione UE 2015/519), in conseguenza della loro abrogazione (unitamente ai quelli estesi ai prodotti spediti dalla Malesia), disposta dal Reg. UE 2016/278 del 26 febbraio 2016.

4.4.1. Ed infatti, dal combinato disposto dei considerando nn. 13 e 14 nonchè dell’art. 2 del cit. Reg. UE 2016/278 emerge chiaramente come l’abrogazione dei dazi in commento, frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali (“la Commissione ritiene opportuno… abrogare i dazi antidumping istituiti…”), sia stata disposta per il futuro, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del…regolamento” e non infici, dunque, gli atti (a tale momento precedenti) di contestazione ed irrogazione di sanzione oggetto del presente giudizio: tale soluzione, fatta già propria dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 21.1.2019, n. 1542) appare viepiù confermata dalla recente sentenza della C.G.U.E. del 15.11.2018, in causa C-592/17, Skatteministeriet, i cui p.p. 63 ss. della motivazione confermano (a) la validità del Reg. n. 91/2009 e (b) l’abrogazione dei dazi con lo stesso istituiti solamente con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, abrogazione frutto di una valutazione di mera opportunità da parte della Commissione (cfr., in specie, il p. 70), stante (c) l’insussistenza di un obbligo particolare di loro eliminazione assunto nel contesto dell’OMC, cui dover dare esecuzione (cfr. il p. 71).

4.5. Appare quindi corretta (e per nulla contraddittoria, perplessa o incomprensibile) la motivazione addotta dalla C.T.R a sostegno della propria decisione fondata sul rilievo (cfr. p. 2) per cui “non possano e non debbano essere considerate elusive le operazioni di importazione effettuate con le stesse modalità in data anteriore all’emissione del Regolamento CE n. 723, per le quali sia stata accertata, come nel caso in esame, la provenienza della merce dalla Cina (relativamente alle quali, pertanto, trova applicazione il cit. Reg. n. 91/2009)”.

5. Discende da quanto precede l’assorbimento del terzo

motivo – con cui parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione degli artt. 2727-2729 c.c. avuto riguardo alle sanzioni applicate nei propri confronti.

6. Il ricorso va, dunque rigettato, dovendosi tuttavia disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della novità e peculiarità della questione trattata, anche in considerazione delle tematiche afferenti allo ius supervenies nonchè del recente intervento, in materia, delle Sezioni Unite.

6.1. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti VITERIA EUGANEA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. e C.A.D. TRIVENETO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.11:., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti VITERIA EUGANEA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. e C.A.D. TRIVENETO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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