Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28668 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1501/2007 proposto da:

E.S. (OMISSIS), E.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIVIO

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI Maria

Teresa, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANENTE

NATALINO;

– ricorrenti –

contro

E.O. e per esso gli eredi Z.E.

(OMISSIS), E.L. (OMISSIS), E.

F. (OMISSIS), ER.SA. (OMISSIS),

E.G. (OMISSIS), E.N.

(OMISSIS), E.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA C. NERAZZINI 5, presso lo studio

dell’avvocato PAZIENZA Michele, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BASILE NICOLO’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1399/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato Ilaria ROMAGNOLI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI Maria Teresa, difensore dei

ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.12.1990 E.O. e L. convenivano, innanzi al Tribunale di Venezia, i germani E. F. e S. esponendo: Er.Lu., con rogito 9.9.1966, aveva acquistato dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina un fondo con sovrastanti fabbricati, sito in (OMISSIS); nell’atto era stato fatto figurare quale unico acquirente Er.Lu., per poter beneficiare del contributo, ma in realtà gli immobili erano in comunione fra i germani Lu., O., L. e A., come risultante dalla successiva scrittura del 27.2.1967 con cui si era proceduto alla divisione di fatto degli immobili, allorchè gli attori avevano iniziato a possedere una parte ben individuata del fondo; Er.Lu., convenuto in giudizio, con citazione notificata il 14.6.1990, per sentire dichiarare il diritto di comproprietà di essi attori, aveva venduto, con atto 26.7.1990, i beni ai figli E.F. e S..

Tanto esposto, gli attori chiedevano dichiararsi l’avvenuta usucapione, in proprio favore, degli appezzamenti di terreno in questione in quanto da loro posseduti in via esclusiva.

Si costituivano i convenuti contestando la domanda.

A tale causa era riunita quella successivamente promossa (con citazione notificata il 6/7.5.1993) con cui E.F. e L. chiedevano l’accertamento del loro diritto di proprietà indivisa sull’intero fondo rustico e la condanna dei convenuti al rilascio delle porzioni di fondo occupate; oltre al risarcimento dei danni; in tale giudizio i convenuti chiedevano il rigetto della domanda per aver usucapito la proprietà dei beni.

A seguito del decesso di E.L., si costituivano in causa gli eredi G.I., E.N. ed E.M.. Assunte le prove orali ed espletata C.T.U., con sentenza 6.11.99, il Tribunale accertava l’intervenuto acquisto per usucapione, in capo agli attori, degli immobili individuati con il frazionamento del C.T.U..

Avverso tale sentenza E.F. e S. proponevano appello cui resistevano E.O., E.N. ed E.M. (gli ultimi due in proprio e quali eredi di G.I.), avanzando appello incidentale.

Con sentenza 28.3.2006 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello principale e l’appello incidentale, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali.

Rilevava, in particolare, il Giudice di Appello l’infondatezza della doglianza con cui si sosteneva la improponibilità della domanda di usucapione, posto che la rinuncia a tale domanda, da parte del procuratore di E.O. e L., in altro giudizio dagli stessi promosso nei confronti di Er.Lu., con atto di citazione notificato in data 11.6.1990, costituiva una modifica della domanda e non una rinuncia all’azione, attività quest’ultima esulante dai poteri del procuratore alle liti. Nel merito osservava che “la intervenuta divisione di fatto dei terreni e il conseguimento ultraventennale del possesso esclusivo di una specifica ed individuata porzione da parte degli appellati comporta la sussistenza dell’animus rem sibi habendi uti dominus e non più uti uti condominus da parte di ciascuno dei condividenti”. Tale sentenza è impugnata con ricorso per cassazione da E.F. e S. sulla base di due motivi di ricorso illustrati da successiva memoria.

Resistono con controricorso Z.E., E.L., E. F., E.S., E.G., E.N. ed E.M., quali eredi di E.O., nelle more deceduto.

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 1398 c.c. e, in subordine, insufficiente e contraddittoria motivazione; la Corte di merito aveva erroneamente disatteso l’eccezione di improponibilità della domanda di usucapione a seguito della rinuncia espressa in altra causa promossa contro Er.Lu., quale dante causa egli o- dierni ricorrenti;

la sentenza impugnata era priva di motivazione, laddove affermava che “il procuratore di E.O. e L. ha…semplicemente esercitato… la facoltà di modificare le domande precedentemente formulate”, in contraddizione, peraltro, con la dichiarazione del procuratore stesso “gli attori rinunciano …” (verbalizzata all’udienza 8.3.1991) che faceva risalire direttamente agli attori tale manifestazione di volontà;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 2697 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 244 c.p.c.; in subordine insufficienza di motivazione;

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, difettava la prova sull’asserito possesso ultraventennale con animo “rem sibi habendi” dei beni oggetto della domanda di usucapione, atteso che la mera “occupazione” di una parte del fondo rustico, a seguito dell’accordo che aveva preceduto l’acquisto, non presupponeva la sussistenza del possesso in forma esclusiva, tanto più che sul punto erano state acquisite testimonianze “de relato”; quanto alla usucapione della casa colonica e delle altre aree edilizie, i documenti in atti non consentivano,inoltre, di ritenere accertato che ” E.A. e Lu. ebbero a lasciare la vecchia casa di abitazione trasferendosi in quella nuova”, come affermato a pag. 25 della sentenza impugnata, in contraddizione con l’assunto secondo cui la permanenza di Er.Lu. nel possesso della stalla “per circa tre anni dalla costruzione della nuova casa”, non sarebbe stato di per sè sufficiente ad escludere “la sussistenza del possesso esclusivo in capo agli appellati” (pag. 26 sent. imp.).

Difettando,quindi, la prova certa sulla data di “interversio possessionis”, da parte del compossessore di un bene comune e, stante la inapplicabilità della prova presuntiva, la domanda di usucapione doveva essere respinta per mancato assolvimento dell’onere probatorio, considerato che non potevano rilevare, sul piano probatorio, “deposizioni testimoniali che abbiano ad oggetto non già fatti, bensì un rapporto giuridico”.

Con riferimento alla prima censura il ricorrente formula, sostanzialmente, un quesito rapportato al principio “che l’attività del procuratore ad litem che, però, dichiari espressamente in modo inequivoco che la volontà, dei propri rappresentati, è di rinunciare all’azione, preclude, a questi ultimi, la sua riproposizione”.

Rileva il Collegio che il quesito difetta di concretezza rispetto alla fattispecie in esame, posto che, nella specie, il difensore rinunciava alla domanda subordinata, nei confronti di Er.Lu., dopo aver intrapreso altro giudizio contro gli aventi causa di quest’ultimo; nel verbale di udienza 8.3.91 il difensore stesso precisava, infatti, che la rinuncia in questione conseguiva al fatto che Er.Lu. non era più intestatario dei beni oggetto di causa per averli alienati ai figli.

Consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sub 1) in quanto sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., si risolve in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di appello in riferimento al caso concreto (Cfr. S.U. n. 26020/2008).

Del pari inammissibile è il motivo di ricorso sub 2), rapportato al quesito “che, in difetto di prova certa sulla data di interversio possessionis (da parte del proprietario, compossessore di un bene comune) sull’esclusivo possesso di fondo dello stesso e di inapplicabilità di prova presuntiva(attesa la sua mancanza di univocità), la domanda deve essere respinta per mancato assolvimento dell’onere probatorio”.

E’ evidente che tale principio non integra un quesito idoneo in quanto generico in relazione alle ragioni su cui il Giudice di appello ha fondato la decisione di intervenuta usucapione del bene e, peraltro,quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, difetta di una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico( Cass. n. 16567/2008).

Alla stregua di quanto esposto deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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