Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28667 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28667 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

Rep.

sul ricorso 19220-2011 proposto da:

Ud. 13/11/2013

FURINI DARIO (C.F. FRNDRA71H24D548Q), in proprio epu
nella

qualità

di

amministratore

e

legale

rappresentante della ELCA S.N.C. di MANGOLINI

Data pubblicazione: 27/12/2013

CORRADO & FURINI DARIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso l’avvocato GRIECO
ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato

MELLONI LEONARDO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

1

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., FALLIMENTO EL.CA S.N.C. DI
MANGOLINI CORRADO E FURINI DARIO, MANGOLINI
CORRADO;
– intimati –

720/2011 della CORTE

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

2

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il
15/6/2011, ha rigettato il reclamo proposto da Furini Dario
e confermato pertanto la sentenza dichiarativa di
fallimento della EL.CA s.n.c. di Mangolini Corrado e Furini

Dario.
Nello specifico, e per quanto qui ancora interessa, va
rilevato che la Corte del merito, quanto al requisito di
non fallibilità sub art 1, lett.b) 1.f., premesso che il
bilancio al 28/3/2008 non recava alcuna indicazione alla
voce “ricavi” e che era stato prodotto in parte il libro
inventari, ha ritenuto di dovere considerare per l’anno
2008 non già quanto indicato come ricavi dalle vendite di
merci(euro 101. 959,97), ma l’ambito della macroarea di cui
all’art. 2425 lett.) c.c., relativa al valore della
produzione, che comprende oltre ai ricavi per vendite e
prestazioni, anche le variazioni delle rimanenze, da cui in
concreto il superamento del limite di legge e la
superfluità di ogni ulteriore valutazione.
Avverso detta pronuncia ricorre il Furini, sulla base di un
motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia il vizio
di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 2,
3

lett. b),1.f.; evidenzia che le rimanenze sono costi comuni
a più esercizi, che vengono sospesi nel rispetto del
principio della competenza economica art. 2423 bis c.c., e
che quindi per la nozione di ricavi lordi, di cui
all’art.1, lett.b) 1.f. occorre rifarsi alle voci Al(ricavi

vendite e prestazioni) e A5 (altri ricavi e proventi)del
conto economico.
2.1.- Il motivo va accolto.
L’art.1, 2 ° comma, 1.f., ai fini della non fallibilità,
prevista per l’imprenditore commerciale che dimostri il
possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b)
e c), alla lett. b) prevede che l’imprenditore provi di
“aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila”.
La Corte d’appello di Brescia ha individuato il parametro
dei ricavi a cui fa riferimento l’art.1 lett. b) 1.f. nella
macroarea di cui all’art. 2425 lett.

ik),

relativa al valore

della produzione, comprensiva, oltre ai ricavi delle
vendite e delle prestazioni, anche delle variazioni delle
rimanenze, che, secondo il Giudice del reclamo, non sono
altro che ricavi potenziali.
Tale argomentazione non può essere condivisa.

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Il legislatore della riforma fallimentare, nella previsione
del requisito di cui alla lett.b) dell’art.1 1.f., deve
ritenersi abbia fatto riferimento allo schema obbligatorio
del conto economico, di cui all’art.2425, e, in
particolare, al suo primo raggruppamento, sub lett.A).

Detto raggruppamento, oltre alle voci che rappresentano
veri e propri ricavi (voci sub nn.1 e 5), prevede altre
voci, tra cui, per quanto qui interessa, sub 2,”variazioni
delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti”.
Ciò posto, partendo dal rilievo di base,che il legislatore,
nel riferirsi ai “ricavi” non può che avere considerato gli
stessi in senso tecnico,non potendosi ragionevolmente
presumersi il contrario, deve ritenersi di piana evidenza
il riferimento ai “ricavi delle vendite e delle
prestazioni” sub n.1, ed altresì la ricomprensione della
voce sub n.5, “altri ricavi e proventi”, per
l’assimilazione della seconda voce alla prima, trattandosi
di componenti positive, quali ricavi accessori, dividendi,

royalties,

canoni attivi, sempre generati dall’attività

d’impresa.
Non possono invece sommarsi le voci sub n.2, “variazioni
delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti”, e sub n.3, “variazioni dei lavori
in corso su ordinazione”, che non possono essere
considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili

5

alla più ampia nozione di “proventi”, ma, come rilevato da
attenta dottrina, rappresentano invece costi comuni a più
esercizi, che vengono sospesi in conformità al principio di
competenza economica, ex art. 2423 bis c.c., per essere
rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i

correlativi ricavi; e la variazione delle rimanenze
determina la differenza dei costi sospesi alla fine dei due
esercizi consecutivi.
E’ stato altresì chiarito da autorevole dottrina che la
logica valutativa delle rimanenze e del

lavori

in corso

trova il suo fondamento nel rappresentare la corretta
correlazione tra costi e ricavi, sì da non penalizzare
economicamente l’esercizio in cui sono stati sostenuti i
costi di acquisizione e/o produzione, a fronte di quelli in
cui vengono realizzati i correlativi ricavi.
Per ragioni di completezza, si deve rilevare che anche la
voce sub n.4), “incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni” non può essere ricompresa nei “ricavi”, valutabili
ex art.1, lett. b) 1.f., non partecipando della natura
propria di questi; va infine rilevato che, dalla presente
disamina, esula la valutazione della potenzialità economica
di impresa avente ad oggetto attività finanziaria, ai fini
della valutazione del requisito di non fallibilità in
oggetto.
3.1.- Il ricorso va pertanto accolto, e, cassata la
sentenza impugnata, va disposto rinvio alla Corte d’appello
6

di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio, la quale si atterrà al seguente
principio di diritto:
“* Ai fini della verifica del limite di fallibilità di cui
all’art.1, lett.b) 1.f., nei “ricavi lordi” vanno

con esclusione delle voci da 2 a 4, e quindi, nello
specifico, delle variazioni delle rimanenze.”
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 13 novembre 2013

Il Consigliere est.

ricomprese le voci di cui all’art. 2425, lett.A),nn. 1 e 5,

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