Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28667 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17742-2019 proposto da:

F.G., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ELIO

DEL PRATO, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERFRANCESCO

VALLONE;

– ricorrenti –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO, 56, presso

lo studio dell’avvocato SILVANO BERTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato EDUARDO LIMONGI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 857/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.F. e F.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza, resa nel contraddittorio con F.R.. Con unico motivo di ricorso hanno denunciato la nullità della stessa sentenza, in quanto deliberata dal collegio in data successiva al trasferimento in altra sede del giudice relatore. Infatti, la causa era stata assegnata in decisione all’udienza del 6 febbraio 2018; scaduti i termini per il deposito degli scritti difensivi il fascicolo era stato trasmesso al giudice relatore il 2 maggio 2018 e quindi decisa il 3 novembre 2008, quando il relatore non era più addetto alla Corte d’appello di Potenza, avendovi prestato servizio fino al 1^ luglio 2018.

F.R. ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

La successione degli eventi è pacifica: a) la sentenza reca la data del 3 novembre 2018; b) essa è stata firmata digitalmente dal relatore l’8 dicembre 2018 e quindi firmata dal presidente del collegio l’11 dicembre 2018, per essere poi pubblicata il giorno successivo; c) il giorno 3 novembre 2018 il magistrato relatore non faceva più parte della Corte d’appello di Potenza.

L’accertamento della sussistenza in capo al magistrato della potestas iudicandi, che lo legittima all’adozione di un provvedimento giurisdizionale, va compiuto al momento della deliberazione della decisione, e non a quello del deposito della minuta, in quanto la decisione è “presa” quando si delibera in camera di consiglio, mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto (e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia. Pertanto, ai fini dell’esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, dopo la decisione, uno dei componenti di un organo collegiale venga collocato fuori ruolo o a riposo (Cass. n. 23423/2014).

In materia vige poi il principio che la data di deliberazione della sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell’atto processuale, sicchè la relativa mancanza e/o la sua erronea indicazione non comportano alcuna nullità deducibile con l’impugnazione, costituendo, invece, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 8942/2013; n. 21806/2017). Il principio è applicato dalla Suprema corte nel caso di diversità fra la data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima e la data dell’udienza collegiale fissata per tale deliberazione: tale diversità non è di per sè sola sufficiente a far ritenere, nel caso che quest’ultima sia successiva, che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio, configurandosi, invece, come frutto di mero errore materiale non invalidante, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione, salvo che non ricorrano altri specifici elementi dimostrativi della rispondenza al vero della indicazione e, quindi, di distorsioni verificatesi nell’iter processuale (Cass. n. 16920/2009; n. 8529/2012).

Ebbene non ci sono ragioni che impediscano di sottrarre la fattispecie in esame dall’ambito di operatività di tale presunzione. E’ decisivo in questa direzione il duplice rilievo, da lato, che la indicazione del “03/11/2018” non è accompagnata dalla menzione di una attività decisoria coeva (le menzioni solitamente usate nei provvedimenti collegiali per indicare la data della deliberazione), dall’altro, che non sussiste alcun elemento dimostrativo che autorizzi a ravvisare ugualmente, in quella stessa indicazione, la data in cui la decisione collegiale è stata assunta. In verità, così come apposta, la data “Potenza, 03/11/2018” finisce per essere indicazione priva di qualsiasi rilevanza, sembrando piuttosto indicare la data in cui il giudice relatore ha estesa la sentenza. A sua volta l’irrilevanza di quella stessa indizione rende la fattispecie del tutto assimilabile alla mancanza di data della deliberazione, nella quale, per giurisprudenza pacifica, opera la presunzione di rituale decisione della causa (v. da ultimo Cass. n. 5137/2020, citata dal ricorrente nella memoria).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA