Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28667 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29150/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore p.t. (C.F. (OMISSIS)),

dom.to ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

SAN PELLEGRINO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

(C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, dall’avvocato MAURIZIO CORAI, presso il

cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla Via LUDOVISI, n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/29/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA-MESTRE, depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. BASILE TOMMASO,

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. RAFFAELA FERRANDO, per la parte ricorrente e l’Avv.

EMANUELA ERCOLA, per delega dell’Avv. MAURIZIO CORAI, per la parte

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 30.3.2009 la SAN PELLEGRINO S.P.A. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Venezia, avverso la Det. 8 gennaio 2009, n. 475, del Direttore Regionale per il Veneto dell’Agenzia delle Dogane, con cui fu rigettata la controversia insorta a seguito di istanza di risoluzione D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 65, presentata il precedente 23.5.2008, in conseguenza di una diversa classificazione, operata sulla scorta delle analisi effettuate dal Laboratorio chimico di (OMISSIS), di una partita di (OMISSIS), dichiarata alla voce doganale (OMISSIS) ed invece ricondotta dall’Ufficio alla diversa voce CNC (OMISSIS);

2. Il successivo 21.7.2009, inoltre, la medesima SAN PELLEGRINO S.P.A. impugnò l’avviso di pagamento n. (OMISSIS) del 26.5.2009, emesso dal Direttore della Dogana di Venezia sulla base della precedente Det. n. 475 del 2009, con cui veniva invitata al pagamento dei dazi dovuti, IVA ed interessi maturati.

3. Riuniti i due giudizi, la C.T.P. accolse i ricorsi ed annullò entrambi gli atti impugnati.

4. Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE DOGANE propose appello innanzi alla C.T.R. di Venezia che, con sentenza n. 47/29/11, depositata il 12.4.2011, confermò l’impugnata decisione osservando come la procedura doganale seguita nel caso di specie fosse viziata, per (a) non essere stata la Det. n. 475 del 2009, adottata nel termine di quattro mesi dalla presentazione (avvenuta il 23.5.2008) dell’istanza di risoluzione della controversia, (b) per essersi detta determinazione limitata a rigettare la controversia, senza avere definito il valore delle merci presentate per lo sdoganamento e (c) per non potere a tanto provvedere – come invece avvenuto – l’organo sottordinato con il successivo avviso di pagamento.

5. Avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE DOGANE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Si è costituita la SANPELLEGRINO CON CONTRORICORSO.

6. L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 65 e 66 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. ritenuto il procedimento viziato dalla mancata adozione, ad opera del Direttore della Dogana di Venezia, di un propria determinazione volta al recepimento della diversa classificazione della merce in oggetto, quale conseguenza degli esiti delle analisi svolte dal Laboratorio chimico di (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo, l’AGENZIA DELLE DOGANE Si duole della violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 2 e 21-octies, nonchè del D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 4 ss., degli artt. 156 c.p.c. ss. e del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 6 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittima la Det. n. 475 del 2009, siccome adottata oltre il termine di quattro mesi previsto dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 68.

3. Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8, comma 4 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 9, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 66,68 e 70, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittima la Det. n. 475 del 2009 del Direttore Regionale, quale conseguenza della mancata definizione, in tale frangente, del valore delle merci presentate per lo sdoganamento.

4. Muovendo – per ragioni di pregiudizialità logica dall’esame di quest’ultimo mezzo di gravame, ritiene il Collegio che lo stesso sia infondato, giacchè l’avviso di pagamento n. (OMISSIS) del 26.5.2009 (con cui la SAN PELLEGRINO è stata invitata al pagamento dei dazi dovuti, IVA ed interessi maturati), emesso dal Direttore della Dogana di Venezia sulla base della precedente Det. n. 475 del 2009, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (trattandosi di un avviso bonario, inidoneo a comportare, ove non contestato, la cristallizzazione del credito in esso indicato) rappresenta, cionondimeno, un atto autonomamente impugnabile, siccome esplicativo delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa tributaria, con conseguente insorgenza, nel contribuente, dell’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili (arg. da Cass., Sez. 5, 18.5.2011, n. 10987, Rv. 618117-01).

5. Passando, quindi, all’esame dei primi due motivi – che, per identità di questioni loro sottese, possono essere trattati congiuntamente – gli stessi sono, al contrario, fondati.

5.1. Osserva infatti la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R. di Venezia, la richiamata Det. n. 475 del 2009, è stata assunta dal Direttore Regionale per il Veneto dell’Agenzia delle Dogane in ossequio alla disciplina di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 61,65 e 66, non essendo prevista, per le specifiche modalità in cui è avvenuta la contestazione dei risultati delle analisi di laboratorio da parte della SAN PELLEGRINO, l’adozione di alcun previo provvedimento da parte del Direttore della Dogana di Venezia.

5.2. Ed infatti, l’iter procedimentale delineato dalle disposizioni in esame ed applicabile al caso di specie può essere così ricostruito: a) all’accertamento di caratteri, natura o composizione delle merci presentate alla dogana si può procedere mediante analisi di laboratorio, il cui risultato può essere accettato o meno dall’operatore; b) ove quest’ultimo, nel termine fissato dal D.P.R. n. 34 del 1974, art. 61, comma 3, richieda la ripresa del contraddittorio, il risultato delle analisi non può intendersi accettato e si apre la fase della contestazione, che può essere tuttavia svolta: c. 1) nelle forme e con i modi previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 65, comma 1, ed in tal caso sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana (art. 65, comma 2), alla cui mancata accettazione consegue la redazione di apposito verbale (art. 65, commi 3 e 4); c. 2) ovvero senza richiedere la controvisita nè l’esame dei periti, nel qual caso si procede immediatamente alla redazione del verbale (art. 65, comma 5); d) dalla sottoscrizione del verbale decorre il termine D.P.R. n. 43 del 1974, ex art. 66, comma 1, per la presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane, il quale adotta un provvedimento motivato nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza medesima. Tale termine, peraltro, in difetto di espressa qualifica in tal senso ad opera dell’art. 66, non può ritenersi perentorio; nè, ancora, il suo superamento risulta sanzionato con la previsione, a carico dell’Ufficio, di una decadenza dal potere di adozione del provvedimento.

5.2.1. Tale procedura – come anticipato – diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R., risulta pienamente rispettata nella specie: essendosi proceduto, mediante analisi di laboratorio, all’accertamento di caratteri, natura e composizione delle merci (PET) presentate alla dogana dalla SAN PELLEGRINO (art. 61 cit., comma 1), quest’ultima, pur avendo contestato tali risultati e richiesto la ripresa del contraddittorio (art. 61, comma 3), non ha tuttavia avanzato istanza di cd. controvisita, nè di intervento dei periti; non trovando, dunque, applicazione la subprocedura delineata dall’art. 65, commi 1-2 (cfr. supra, sub c. 1), si è direttamente proceduto (art. 65, comma 5) alla redazione del verbale di cui all’art. 65, comma 3 (cfr. supra, sub c. 2), a seguito della notifica del quale l’operatore ha infine richiesto “al capo del compartimento doganale (attualmente il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane) di provvedere alla risoluzione della controversia” (art. 66, comma 1); questi, secondo la procedura delineata dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 66, comma 2 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 68, comma 1, ha quindi “(deciso) sulla controversia con provvedimento motivato”, la cui legittimità non è inficiata, per quanto detto supra, dalla sua adozione come pure avvenuto nella specie – oltre il termine di quattro mesi previsto dall’art. 66 cit..

6. Il ricorso va dunque accolto e la gravata decisione cassata, con rinvio alla C.T.R. di Venezia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. di Venezia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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