Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28666 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9418/2006 proposto da:

SEGEA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128,

presso lo studio dell’avvocato PIRO Antonino, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SCORNAJENGHI LUIGI;

– ricorrente –

contro

MILANO IMPIANTI SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI Massimo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI PALMA RAFFAELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2002, il Tribunale di Milano, decidendo della causa promossa da Milano impianti srl nei confronti di Segea srl per la revoca del decreto ingiuntivo di L. 168.000.000 quale corrispettivo della fornitura di cui alla fattura n. (OMISSIS), accoglieva l’opposizione e compensava le spese. La società Milano Impianti aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo perchè non era stata fornita la prova in ordine all’avveramento della condizione apposta al pagamento e, comunque, perchè la condizione di cui si dice, non si era verificata. Specificava la società l’opponente, che, il 6 agosto 1998, tra le parti era stato sottoscritto il seguente documento: “la Milano Impianti acquista, per conto di Finmed Limited, la merce indicata nella fattura nr. (OMISSIS) di Segea srl con l’impegno che avrebbe pagato tale fattura dopo che Finmed Limited avrà interamente pagato il contratto di fornitura per la clinica (OMISSIS)”.

Avverso questa sentenza, interponeva appello, la società Segea, chiedendo che fosse confermato il decreto ingiuntivo e in subordine che controparte fosse condannata al pagamento della somma di Euro 86.764,76 oltre interessi e rivalutazione ed, in ulteriore subordine, fosse fissato il termine per l’adempimento ai sensi dell’art. 1183 cod. civ..

Si costituiva Milani Impianti srl, chiedendo: la conferma della sentenza e, con appello incidentale, che le spese di entrambi i gradi fossero poste a carico della parte soccombete.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 280 del 2005 rigettava l’appello principale e l’appello incidentale. A sostegno di questa decisione la Corte di Appello di Milano osservava: a) che l’adempimento dell’obbigazione di Milano Impianti era sospensivamente condizionato ad analoga condotta da parte della Finmed Limited (contraente ceduto); b) che la clausola con la quale le parti avevano identificato la condizione di cui si dice, non integrava gli estremi di un termine di adempimento.

La Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano è stata chiesta da Segea srl con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria Milano Impianti ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerata la pregiudizialità del terzo motivo rispetto agli altri, appare opportuno esaminare quest’ultimo prima degli altri motivi.

1.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2734, 1362, 1365, 1183 e 1184 cod. civ., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., contraddittoria e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, conseguente vizio della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Avrebbe errato la Corte milanese, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto che al contratto del 6 agosto 1998 fosse stata opposta una condizione sospensiva e non invece un termine per l’adempimento. Ove si considera che secondo l’artt. 1353 cod. civ. le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto bisogna convenire che può essere sottoposto a condizione l’efficacia del contratto e non già di una sua prestazione essenziale. Al contrario, il termine può riguardare tanto la produzione degli effetti del negozio, quanto il tempo della prestazione. Che si trattasse poi di un termine sarebbe confermato – sempre secondo la ricorrente – da diverse circostante deducibili dall’interrogatorio libero dell’amministratore della Segea, dalla circostanza che Milani Impianto, dopo aver ricevuto la fattura (OMISSIS), l’ha trattenuta e registrata, mostrando di ritenere che, ormai, fosse giunto il momento di pagare.

1.1.= La censura merita di essere accolta perchè la sentenza impugnata non chiarisce adeguatamente, nè sufficientemente le ragioni per le quali la Corte milanese ha ritenuto che la clausola apposta al contratto di compravendita oggetto del giudizio, configurasse una condizione cui sarebbe stato sottoposto il pagamento del corrispettivo della compravendita.

1.1.a) = Va, preliminarmente, osservato che le parti nell’esercizio della propria autonomia negoziale possono condizionare l’esecuzione del contratto all’avveramento di un evento, anche se rappresentato dal comportamento di un terzo estraneo o del comportamento (non meramente potè stativo) di una delle parti, purchè sia futuro ed obiettivamente incerto. Sicchè, il potere di autonomia contrattuale delle parti stabilito a loro favore dall’art. 1322 c.c., suscettibile di affievolimento, esclusivamente, di fronte a norme inderogabili dell’ordinamento, fa sì che il concreto adempimento di una delle parti contrattuali possa essere subordinato al comportamento di un terzo estraneo alla contrattazione di che trattasi.

1.1.b).- Tuttavia, la clausola che subordina il pagamento del corrispettivo di una vendita al comportamento futuro di un terzo, per quanto giuridicamente possibile, va identificata, per il rispetto del principio generale dell’equo equilibrio contrattuale, nella sua effettiva identità e portata, attraverso una puntuale ricerca della comune intenzione delle parti, considerato che, quella clausola potrà, attribuire al contratto, natura di contratto normalmente condizionato cui si affianca un patto d’opzione, oppure, di contratto aleatorio, sempre che risulti, con chiarezza e senza incertezze, che questa fosse la volontà dei contraenti, o potrà semplicemente, porre a carico di uno dei contraenti un sacrificio a fronte di una utilità oggettivamente identificabile.

1.1.c).= Ora, nell’ipotesi in esame, la Corte milanese si è limitata ad affermare che la clausola apposta al contratto di compravendita di cui si dice integrava gli estremi di una condizione perchè sarebbe stato in contrasto con qualsiasi logica commerciale che Milani Impianti si fosse impegnata a detto adempimento senza essere a sua volta soddisfatta delle sue integrali ragioni da Finmed Limited.

Epperò, è, questa, una motivazione inadeguata, comunque, insufficiente, perchè la Corte milanese mostra di non aver considerato, principi giuridici del nostro sistema normativo, e quelle logiche commerciali, anche del commercio internazionale, che, secondo comune esperienza, unitamente ad una concreta intenzione delle parti, ricostruibile in ragione dell’intera operazione contrattuale, potrebbero indicare un risultato diverso da quello affermato.

1.1.c.1).= Intanto, principi certi del nostro sistema normativo, inducono ad identificare: a) la regola che il debitore adempia il proprio obbligo in tempi ragionevoli, b) la regola del divieto di arricchimento senza causa, c) la regola che il contratto sia interpretato nel senso dell’equo contemperamento degli interessi delle parti (equo contenuto contrattuale), escludendo che il contratto possa consentire ad una delle parti di perseguire vantaggi che non trovano corrispondenti sacrifici. Pertanto, questi principi avrebbero dovuto indurre la Corte Milanese ad approfondire le ragioni di una condizione apposta al contratto di compravendita intercorso tra Segea e Milano Impianti, considerato, pure, che la stessa Corte milanese aveva avuto modo di apprendere che la Segea sapeva per esperienza diretta che la Finmed non era un debitore affidabile.

1.1.d).= Di più, per comune esperienza è noto che non risponde ad una logica del commercio che il debitore sic et simpliciter, sia sollevato dalla responsabilità del proprio inadempimento senza una ragione di vantaggio per il creditore. Piuttosto, sarebbe ragionevole dubitare che una clausola che sollevi il debitore dalla sua responsabilità dell’adempimento, senza alcun vantaggio per il creditore possa integrare gli estremi di una clausola lecita. A sua volta, è noto che nel commercio internazionale la clausola di cui si dice corrisponde alla clausola cc.dd. dell’if and when (del se e quando), normalmente indicata come clausola di pari passu, in quanto volta a creare una interdipendenza tra contratto principale e subcontratto, tuttavia, quella clausola proprio per evitare che il subcontratto (normalmente, quella clausola, accede ad un subappalto) diventi un contratto aleatorio viene interpretata come clausola che regola il tempo dell’adempimento dell’obbligazione avente in oggetto il pagamento dei corrispettivi pattuiti e non già siccome condizione dell’adempimento.

1.1.e).= In conclusione, la Corte milanese, ha mancato di valutare – e lo avrebbe dovuto fare – la clausola, oggetto di esame, e la sua stessa validità, alla luce della comune intenzione dei contraenti, ricercata e identificata secondo le regole di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., e alla luce dell’insieme delle logiche del commercio anche internazionale.

2.= La pregiudizialità dell’accertamento, che la Corte milanese sarà chiamata ad effettuare, consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso.

In definitiva, va accolto terzo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano la quale provvederà anche al regolamento delle spese.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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