Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28666 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17598-2019 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO ANGELINI;

– ricorrente-

contro

C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2734/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Fermo ha parzialmente accolto l’opposizione contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’avv. A.C. nei confronti di C.G. per il pagamento di onorari di avvocato per la difesa in una controversia di lavoro dinanzi al Tribunale di Roma.

Il Tribunale ha ridotto il quantum rispetto all’importo riconosciuto congruo dal competente ordine professionale.

La Corte d’appello ha riformato la sentenza in ordine al criterio di detrazione dell’acconto, confermandola per il resto.

In particolare, essa ha richiamato il principio sul carattere non vincolante del parere di congruità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale giudizio è onere del professionista fornire la prova degli elementi dimostrativi della propria prestazione.

Per la cassazione della sentenza l’avv. A. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 2248 del 1965, art. 5 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che la Corte d’appello non ha considerato che il parere del competente ordine professionale, al quale occorre riconoscere natura di atto amministrativo, era stato nella specie notificato, tramite ufficiale giudiziario, alla cliente, la quale aveva fatto inutilmente decorrere il termine di impugnazione contro il parere stesso, il quale avrebbe potuto essere disapplicato nel giudizio civile solo previo riscontro della sua illegittimità con riguardo alle categorie di vizi ravvisabili in relazione ai provvedimenti amministrativi. Al contrario i giudici di merito hanno deciso la causa come se il parere non esistesse, così invadendo il campo della giurisdizione amministrativa.

La causa è stata avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte che la parcella delle spese e delle prestazioni dell’esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest’ultimo eventualmente proposto, della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, nè è vincolante, per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari (Cass. n. 1889/1995; n. 712/2018).

Secondo il ricorrente, in considerazione della natura di atto amministrativo del parere, il privato, cui il parere medesimo sia stato notificato, avrebbe l’onere di proporre impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, pena, in difetto di impugnazione, il carattere vincolante del parere nel giudizio instaurato dal professionista dinanzi al giudice civile contro il cliente per il pagamento.

A sostegno di tale tesi il ricorrente richiama Cass., S.U., n. 6534/2008: “La controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum – è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria, ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 7, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7”.

Il richiamo di tale principio, affermato in controversia fra privato e Consiglio dell’ordine degli avvocati ai fini del riconoscimento della giurisdizione amministrativa, non costituisce argomento idoneo a giustificare, nella lite fra professionista e cliente, l’estensione dell’efficacia del parere oltre la certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale e la teorica congruità del quantum. In altre parole, quel riconoscimento non pone minimamente in discussione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte sopra richiamato, secondo cui il parere non ha valore probatorio oltre la fase monitoria, non essendo vincolante in ordine alla liquidazione degli onorari nella fase di opposizione. Il parere non ha alcun rilievo sulla validità delle reciproche obbligazioni, nè avvalora in alcun modo i criteri per determinare il valore della controversia, nonchè il suo grado di importanza (Cass. n. 932/1997).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento., da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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