Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28665 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. III, 30/11/2017, (ud. 26/10/2017, dep.30/11/2017),  n. 28665

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Oristano la Provincia di Oristano chiedendo il risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 51.370,00. Espose in particolare parte attrice quanto segue. In data (OMISSIS), percorrendo con moto Piaggio una strada provinciale, il S. era transitato su una buca non segnalata e aveva perso il controllo del mezzo, rovinando a terra e riportando lesioni. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa la società assicuratrice, la quale pure si costituì.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello il S.. Si costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 13 giugno 2014 la Corte d’appello di Cagliari rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la buca che avrebbe determinato il sinistro non era presente il giorno (OMISSIS) ed era stata perciò artatamente creata in data successiva e quindi fotografata. Osservò in particolare che la riproduzione fotografica, sulla quale non compariva la data in cui la stessa era stata scattata, non poteva provare (con efficacia di prova legale) nè tale data, nè la data cui risaliva il fatto rappresentato, anche se ciò fosse stato affermato dal difensore all’atto della produzione della fotografia e tale affermazione non fosse stata contestata, e che il fatto non si poteva ritenere ammesso ai sensi dell’art. 115 c.p.c. per effetto della non contestazione in quanto, come affermato dal primo giudice (e da Cass. n. 20943 del 2009), tale conclusione doveva escludersi per la totale irragionevolezza ed inoltre era stato contestato in sede di costituzione che fossero presenti nella sede stradale buche (contestazione reiterata in sede di memoria di replica ai sensi dell’art. 183 di data 2 luglio 2004). Aggiunse il giudice di appello che i rilievi della polizia stradale erano assistiti da fede privilegiata riguardo a quanto obiettivamente accertato, fatta esclusione per giudizi e valutazioni, e che nel caso di specie risultava chiaro che la strada non presentava alcuna buca (nè risultava proposta querela di falso). Osservò inoltre che “anche al di là della mancata proposizione di una querela di falso riguardo ad un verbale di P.G. avente fede privilegiata, le concordanti deposizioni del sovr. P. e dei cantonieri S. e M. rendono quanto da loro dichiarato una prova decisiva nell’affermare che la buca cui l’attore fa risalire la perdita di controllo del motociclo non esisteva alla data del sinistro ed è stata artatamente creata e fotografata in data successiva”.

5. Ha proposto ricorso per cassazione S.L. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso la Provincia di Oristano e Carige Assicurazioni s.p.a.. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e artt. 112,115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che l’efficacia probatoria della riproduzione fotografica è subordinata all’esclusiva volontà della parte contro la quale è stata prodotta e quindi al mancato disconoscimento della conformità della fotografia ai fatti che la riproduzione tende a provare e che la circostanza che la fotografia fosse priva di data non poteva esonerare le controparti dall’onere del disconoscimento ai sensi dell’art. 2712. Aggiunge che Cass. n. 20943 del 2009 ha affermato solo che il ricorrente, nel produrre la fotografia, non aveva assunto che la situazione dei luoghi fosse la stessa all’epoca del sinistro e che la fotografia non disconosciuta costituisce prova legale della sua conformità alle cose e luoghi rappresentati, sicchè il giudice non può prendere in considerazione prove contrarie alle risultanze di quella legale.

1.1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di mancanza di procura speciale sollevata da Carige Assicurazioni s.p.a.. Il ricorso reca in calce procura con espresso riferimento al “suesteso ricorso per cassazione”. Va rilevata inoltre la tardività della memoria depositata dal S. in quanto pervenuta a mezzo posta in data 24 ottobre 2017.

1.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente critica la decisione impugnata per non avere il giudice di appello riconosciuto l’efficacia di piena prova della riproduzione fotografica quale effetto del mancato disconoscimento ai sensi dell’art. 2712 c.c. Afferma in particolare che è irrilevante che la circostanza della data non emerga dalla fotografia in quanto la conformità della stessa al fatto rappresentato, sotto il profilo dell’elemento cronologico, deriverebbe dalla allegazione. In tal modo però si confonde il piano della allegazione con quello della prova.

Indipendentemente dalla allegazione della parte in ordine al fatto costitutivo, la riproduzione meccanica deve essere conforme alla cosa o al fatto rappresentato in virtù del proprio contenuto appunto perchè si tratta di una prova. Deve essere la riproduzione meccanica a dimostrare l’allegazione e non quest’ultima a fondare l’idoneità probatoria della prima. Diversamente la riproduzione fotografica non assolverebbe il compito processuale della prova dei fatti allegati. Laddove l’allegazione del fatto costitutivo abbia ad oggetto non solo le circostanze di luogo, ma anche quelle di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale. L’onere di disconoscimento ai sensi dell’art. 2712 c.c. sorge quindi solo ove la riproduzione fotografica rappresenti il fatto allegato, e cioè la circostanza che a quella determinata data fosse presente la buca allegata. In mancanza di tale rappresentazione resta per la controparte solo l’onere di contestare i fatti oggetto di allegazione.

Va in conclusione affermato che “laddove il fatto allegato attenga a circostanze sia di luogo che di tempo, l’onere di disconoscimento ai sensi dell’art. 2712 c.c.della conformità della riproduzione fotografica al fatto e alle cose rappresentate sorge solo ove la riproduzione rappresenti non solo le circostanze di luogo ma anche quelle di tempo”.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che i rilevamenti operati dagli operanti della polizia stradale nel senso della mancanza di buche sul tratto di strada interessato dal sinistro avevano natura di valutazioni, non avendo costoro trovato sul luogo del sinistro testimoni o mezzi che potessero permettere di accertare con sicurezza il punto in cui si era verificato il sinistro e le cause dello stesso, nè elementi obiettivi di riscontro. Aggiunge che Cass. n. 2734 del 2002 ha affermato che il rapporto della polizia stradale attestante fra l’altro l’esclusione di anomalie del fondo stradale non è dotato di fede privilegiata, sicchè non deve essere necessariamente impugnato con querela di falso.

2.1. Il motivo è inammissibile. Ha affermato il giudice di merito che “anche al di là della mancata proposizione di una querela di falso riguardo ad un verbale di P.G. avente fede privilegiata, le concordanti deposizioni del sovr. P. e dei cantonieri S. e M. rendono quanto da loro dichiarato una prova decisiva nell’affermare che la buca cui l’attore fa risalire la perdita di controllo del motociclo non esisteva alla data del sinistro ed è stata artatamente creata e fotografata in data successiva”. La censura è priva di decisività in quanto non incide su tale ulteriore ed indipendente ratio decidendi. Ed invero la valutazione del giudice di merito, circa l’inesistenza della buca alla data del sinistro, si è basata sia sul verbale di polizia giudiziaria che sulle testimonianze di P.G. e dei cantonieri S. e M.. Tale ultimo fondamento della decisione, idoneo a sorreggerla in modo indipendente, non è toccato dal motivo in esame.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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