Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28665 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28665 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 8811-2010 proposto da:
NAVE PAULA (c.f. NVAPLA61B52E904R), NAVE SANDRA,
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAllA DANTE 12,
presso l’avvocato ALESSANDRO TRANI, rappresentate e

Data pubblicazione: 27/12/2013

difese dall’avvocato DE NEO ALESSANDRO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

2013
1633

contro

CURATELA DEI FALLIMENTI DELLA BREMMI DI ALFREDO
BREMMI S.A.S. (c.f. 00725600639), nonchè del SOCIO

1

BREMMI ALFREDO IN PROPRIO, in persona del Curatore
dott. TOMMASO CASTAGNA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso l’avvocato
PIANCATELLI MARCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAIELLO MAURIZIO, giusta procura a

– controricorrente –

avverso la

410/2009 della CORTE

sentenza n.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza

del

31/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

LOREDANA NAZZICONE;
udito,

per le ricorrenti,

l’Avvocato DE MEC

ALESSANDRO, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità
intere,

per

sopravvenuta carenza di

margine del controricorso;

2

Rilevato che

con ricorso spedito per la notifica il 24 marzo 2010, Paula e Sandra Nave hanno
chiesto la cassazione della sentenza n. 410/2009, resa in data 8 febbraio 2009
dalla Corte di appello di Napoli, nei confronti dei Fallimenti della Bremmi di
Alfredo Bremmi s.a.s. e del medesimo Alfredo Bremmi in proprio;
gli intimati hanno resistito con controricorso notificato il 3 maggio 2010;
cancelleria il 24 ottobre 2013, i difensori delle stesse hanno chiesto che sia
dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta transazione;
all’udienza del 31 ottobre 2013 è comparso il difensore delle ricorrenti,
insistendo sulla predetta richiesta;
ritenuto che
allorché nel giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che
determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del
giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito dell’impugnazione (sin da Cass.,
sez. un., 18 maggio 2000, n. 368 ed ord., sez. un., 26 luglio 2004, n. 14059; e
quindi, e multis, sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1344; sez. lav., 13 luglio 2009, n.
16341; sez. II, 5 agosto 2008, n. 21122; sez. I, 15 marzo 2007, n. 6026; 30
giugno 2006, n. 15113; sez. I, 24 giugno 2005, n. 13565; sez. III, 27 gennaio
2003, n. 1205);
la documentazione concernente la cessazione della materia del contendere per
fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso può essere prodotta fino alla
relazione della causa in udienza, rientrando tale produzione nell’ambito di
applicazione dell’art. 372 c.p.c., riguardante la facoltà di deposito dei documenti
attinenti all’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1344;
sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; sez. II, 5 agosto 2008, n. 21122);
pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese giudiziali del giudizio di legittimità restano interamente compensate,
secondo quanto convenuto fra le parti con l’atto di transazione;
P.Q.M.
3

li

con istanza sottoscritta con firme non autenticate delle parti, depositata in

La Corte dichiara inammissibile il ricorso essendo cessata la materia del
contendere e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2013.

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