Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28665 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 18/10/2021), n.28665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17492/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in fallimento, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Maria Musto,

con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via

Tembien, 15;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Fronticelli

Baldelli, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma,

viale Regina Margherita, 294;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 39/28/15, depositata il 9 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2021

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la (OMISSIS) s.r.l. in fallimento propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 gennaio 2015, che, respingendo il suo appello principale e accogliendo quello incidentale dell’Ufficio, ha dichiarato legittima la cartella di pagamento notificata per il pagamento dell’I.v.a. e l’I.re.s relative all’anno 2006, nonché delle relative sanzioni;

– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente al profilo concernente l’asserita duplicazione delle sanzioni;

– ha, quindi, disatteso l’appello della contribuente evidenziando che non sussistevano i presupposti per l’invio della preventiva comunicazione di irregolarità, per cui infondata era la richiesta di riduzione delle sanzioni;

– ha, quindi, accolto il gravame incidentale dell’Agenzia delle Entrate vertente sulla duplicazione delle sanzioni;

– il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;

– resistono, con separati controricorsi, sia l’Agenzia delle Entrate, sia la Equitalia Centro s.p.a.; l’Agenzia deposita altresì memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– deve preliminarmente rilevarsi che agli atti non vi è prova della notifica del controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente, essendo stata presente unicamente l’attestazione della spedizione dell’atto mediante servizio postale, ma non anche il documento attestante la ricezione dello stesso da parte del destinatario;

– pertanto, il controricorso dell’Agenzia e la (ndr: testo originale non comprensibile) memoria devono ritenersi inammissibili;

– nel merito, con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per aver la sentenza impugnata escluso che la notifica della cartella di pagamento dovesse essere preceduta dalla comunicazione di irregolarità di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5;

– il motivo è infondato;

– l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, dell’importo non versato e della relativa sanzione non deve essere necessariamente preceduto dall’invio della comunicazione di irregolarità di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, il quale è previsto soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr. Cass., ord., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., ord., 28 giugno 2019, n. 17479; Cass. 8 giugno 2018, n. 14949; Cass. 12 aprile 2017, n. 9463);

– pertanto, qualora, come nel caso in esame, non venga prospettata l’esistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione (della società contribuente) ovvero l’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dalla Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., ord., 4 luglio 2019, n. 17972; Cass. 6 luglio 2016, n. 13759);

– né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della considerazione che, essendosi al cospetto di tardivi versamenti di quanto dovuto, l’omessa comunicazione d’irregolarità al contribuente gli avrebbe impedito di ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2;

– infatti, non è ravvisabile un siffatto pregiudizio, in quanto l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta;

– con il secondo motivo la società deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per aver la Commissione regionale omesso di rilevare che la cartella di pagamento fosse illegittima per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell’agente della riscossione e di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;

– il motivo è inammissibile;

– la parte omette di riprodurre, quanto meno per le parti salienti, il contenuto del ricorso originario e dell’atto di appello, necessari, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione sottoposta con il motivo di impugnazione non sia “nuova” e di valutarne la rilevanza e la fondatezza, non essendo possibile procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);

– in tal modo non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato;

– comunque, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità anche sotto il diverso profilo della mancata riproduzione della contestata cartella di pagamento, necessaria al fine di valutare la rilevanza, nel caso in esame, della questione prospettata;

– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della Equitalia Centro s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 20.000,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

 

 

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