Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28664 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28664 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 6202-2010 proposto da:
DUE BI EXPORT BERNARDONI ANDREA & C. S.A.S. IN
LIQUIDAZIONE W:IREF, (C.F./P.I. 02239430289), in
persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in

Data pubblicazione: 27/12/2013

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
2013
1632

dall’avvocato GOLLIN GIANFRANCO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

(C.F.

00884060526),

della

Banca

del

legale

Antonveneta

per

incorporazione

s.p.a.,

in

persona

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso

difende unitamente all’avvocato COSPITE NICOLA,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n.

1527/2009 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

31/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

LOREDANA NAZZICONE;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

GOLLIN

GIANFRANCO che si riporta;
udito,

per

la

controricorrente,

l’avvocato QUINTARELLI ALFONSO, che la rappresenta e

l’Avvocato

QUINTARELLI ALFONSO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Con atto di citazione notificato il 13 maggio 1994, la Due Bi
Export di Bernardoni Andrea e C. s.a.s. in liquidazione ha convenuto in
giudizio la Banca Popolare Veneta soc. coop. a r.1., chiedendone la
condanna al risarcimento del danno per il suo recesso dai contratti di
Costituitasi la banca, il tribunale ha respinto la domanda con
sentenza depositata il 20 luglio 2004.
2. — La società ha proposto appello con atto notificato il 26
novembre 2004, censurando la decisione, che non aveva ravvisato il
nesso causale tra la revoca dei fidi e la messa in liquidazione della
società, sebbene decisa sei giorni dopo la comunicazione delle revoche;
non aveva, poi, considerato che in precedenza la società non aveva debiti
o azioni esecutive, non aveva superato il limite degli affidamenti, non era
insolvente; aveva infondatamente ritenuto rilevante la mancata prova che
la società non avesse accesso al credito presso altri istituti.
Nel giudizio di appello, si è costituita la Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a. nel marzo 2005.
Con sentenza depositata il 22 marzo 2009, la Corte d’appello di
Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Due Bi
Export di Bernardoni Andrea e C. s.a.s., in quanto notificato alla Banca
Popolare Veneta soc. coop. a r.1., che assume incorporata il 24 giugno
1996 nella Banca Antoniana soc. coop. a r.1., poi trasformata in data 7
settembre 2001 nella Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.
3. — Ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 febbraio
2010, sulla base di cinque motivi la Due Bi s.a.s., chiedendo la
cassazione della indicata sentenza e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la
condanna della controparte al risarcimento del danno nella misura di C
516.456,89, con rivalutazione ed interessi.

3

Il con 1r . est.
Loredana aìk cone

apertura di credito in conto corrente, quantificato in un miliardo di lire.

Si è costituita la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,
incorporante la Banca Antonveneta s.p.a. (denominazione assunta con
deliberazione del 21 dicembre 2006) in seguito ad atto di fusione del 22
dicembre 2008, chiedendo dichiararsi improcedibile il ricorso per tardivo
deposito, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., ed inammissibile il ricorso
dichiararsi inammissibili ed infondati i singoli motivi, ed, in ulteriore
subordine, il rigetto nel merito della domanda ove la Corte si pronunci ai
sensi dell’art. 384 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — L’eccezione di improcedibilità del ricorso per tardivo
deposito del medesimo va disattesa.
Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso deve essere depositato nella
cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di venti
giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Il ricorso è stato notificato all’unica controricorrente con una
prima copia il 19 febbraio 2010, presso l’avvocato domiciliatario, e,
quindi, con una seconda copia il 24 febbraio 2010, alla parte stessa. Il
ricorso è stato, quindi, depositato in cancelleria il 18 marzo 2010, ma la
data di spedizione è quella dell’Il marzo 2010.
Trattandosi di un’unica parte, il dies a quo decorre dalla prima
notificazione, regolarmente avvenuta ai sensi dell’art. 330 c.p.c. in data
19 febbraio 2010 a mani di un addetto allo studio, onde il termine di
venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione è scaduto il giorno
11 marzo 2010.
Pertanto, da un lato, trova applicazione il principio secondo cui
l’onere del deposito del ricorso per cassazione entro venti giorni
dall’ultima notificazione si riferisce direttamente all’ipotesi di più
controparti alle quali il ricorso debba essere notificato, non già a quella
4

medesimo, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.; ha chiesto, in subordine,

reiterata nei confronti della medesima parte (tranne che la prima
notificazione alla medesima parte debba essere considerata viziata da
nullità: Cass., sez. VI-3, ord. 10 agosto 2012, n. 14411; sez. VI-lav., ord.
17 settembre 2012, n. 15544).
Dall’altro lato, occorre tener conto del disposto dell’art. 134,

n. 182; sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1694), ai sensi del quale il deposito
del ricorso e del controricorso, nei casi in cui siano spediti a mezzo
posta, si ha per avvenuto alla data di spedizione del plico, risultante dal
timbro impresso dall’ufficio postale di partenza, e non già alla data del
suo arrivo in cancelleria.
Ne consegue che è tempestivo il deposito del ricorso in
cassazione, al quale si è nel caso di specie provveduto mediante
spedizione con plico raccomandato entro venti giorni dalla notificazione,
onde il ricorso è procedibile.
2. — La banca ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ai sensi
dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., argomentando nel senso che la sentenza
impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla
costante giurisprudenza della Corte riguardante l’impugnazione proposta
contro soggetto estintosi per fusione.
La controricorrente ha richiamato, infatti, le pronunce delle
Sezioni unite del 28 luglio 2005, n. 15783 e della prima Sezione del 7
luglio 2008, n. 18615, secondo cui — nei giudizi pendenti al 30 aprile
1995 — deve essere considerata la non conoscibilità dell’evento per l’altra
parte impugnante e, non essendo previsto uno strumento di sanatoria ex

tune (come poi l’art. 164, secondo e terzo comma, introdotto dalla legge
26 novembre 1990, n. 353, con riguardo alla rinnovazione ed alla
costituzione del convenuto) per il vizio di errata individuazione del
destinatario dell’impugnazione, resta priva di utilità la citazione della
società estinta per fusione, sebbene tale evento sia iscritto nel registro
5

11 9f4 eI est.
Loreda,Nàbikone

quinto comma, att. c.p.c. (su cui cfr. Cass., sez. II, ord. 4 gennaio 2011,

delle imprese, ove non sia stato però notificato alla controparte
impugnante. E la banca ha anche evidenziato come, nel caso di specie, la
corte d’appello ha riscontrato che l’evento fosse noto, in ragione
dell’indicazione, sulla sentenza di primo grado notificata, del soggetto
richiedente la notificazione medesima, ivi indicato.
1, c.p.c. va interpretato nel senso che la fattispecie è integrata se, al
momento in cui la Corte pronuncia, la decisione di merito si presenti
conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetti argomenti
per modificarla (Cass., sez. un., ord. 6 settembre 2010, n. 19051),
sanzionando la norma il ricorso che contesti l’interpretazione della
normativa applicabile, adottata dalla sentenza impugnata e conforme alla
consolidata giurisprudenza di legittimità, senza offrire elementi validi a
modificare il suddetto orientamento (Cass., sez. lav., 17 settembre 2012,
n. 15523).
Elemento decisivo è, dunque, la preesistenza di un orientamento
consolidato, univoco ed uniforme al momento della decisione.
Alla luce delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità
circa la questione in esame, l’eccezione deve ritenersi infondata: valga, a
tal fine, quanto si dirà nel § 4. Occorre, quindi, passare all’esame dei
motivi del ricorso.
3. — Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 328 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in
quanto, ove pure la notificazione dell’atto di appello fosse nulla, essa
sarebbe sanata ex nunc (trattandosi di giudizio pendente al 30 aprile
1995) dalla costituzione della banca, avvenuta prima della scadenza del
termine lungo per impugnare, non essendo d’altro canto valida la
notificazione della sentenza ad opera della banca medesima, che non
conteneva indicazioni idonee a consentire alla controparte di proporre
rituale appello, per la confusione in ordine al soggetto notificante.
6

Il c
Lored

rel. est.
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Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 360 bis, n.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione
dell’art. 291, primo comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4, c.p.c., per non avere la corte d’appello disposto la rinnovazione
della notificazione all’appellata, con conseguente vizio della sentenza.
Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 330 c.p.c., in
costituita entro il termine lungo per impugnare la banca appellata, ciò
avrebbe sanato ex nunc il vizio della notificazione.
Con il quarto motivo, denuncia la violazione dell’art. 164 c.p.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, ove
l’impugnazione sia rivolta all’ente estinto, si verifica una nullità dell’atto
ai sensi della norma suddetta, non della sua notificazione, onde la
costituzione della banca ha sanato ogni vizio.
Con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 2043 c.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza
impugnata escluso la responsabilità del banchiere con riguardo al
dissesto dovuto alla brutale interruzione del credito accordato, con
conseguente responsabilità contrattuale.
4. — I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente in
quanto strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico,
propongono la questione della corretta modalità di notificazione
dell’impugnazione nel caso di società incorporata per fusione.
4.1. — I dati fattuali, come emergono dal ricorso e dal
controricorso e risultano dall’esame diretto degli atti processuali,
consentito per la natura del vizio denunziato, sono i seguenti:
– in data 24 giugno 1996 è avvenuta la prima operazione
straordinaria che ha riguardato la banca, per quanto interessa, con la
quale la BANCA ANTONIANA—Popolare Cooperativa a responsabilità
limitata per azioni e la BANCA POPOLARE VENETA—Società
Cooperativa a responsabilità limitata si sono fuse, dando vita ad una
7

Il cop. 4a. est.
Lored
Acne

relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché, essendosi

nuova società, la BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA,
Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
– il 7 settembre 2001 quest’ultima si è trasformata in società per
azioni (come affermano entrambe le parti), denominata Banca
Antonveneta s.p.a.;
– tali eventi, ed in particolare la fusione, non sono stati mai

dichiarati dal difensore nel corso del giudizio di primo grado;
– in data 4 luglio 2004 è stata pubblicata la sentenza di primo
grado (onde il termine lungo per appellare scadeva ad ottobre 2005);
– in data 29 ottobre 2004 è avvenuta, ad iniziativa del difensore
della banca, la notificazione della sentenza di primo grado alla
controparte, onde il termine breve di trenta giorni per proporre appello è
scaduto il 28 novembre 2004;
– la notificazione dell’atto di appello alla società incorporata è
avvenuta il 26 novembre 2004; dunque essa fu tempestiva, ma indirizzata
al soggetto sbagliato;
– il 10 marzo 2005 la banca si è costituita nel giudizio di secondo
grado.
4.2. — La corte territoriale ha ritenuto — attesa l’intervenuta fusione
della Banca Popolare Veneta soc. coop. a r.l. in data 24 giugno 1996 con
la Banca Antoniana Popolare Veneta soc. coop. per azioni a r.l. e la
successiva trasformazione in società per azioni — che la Due Bi s.a.s.
fosse tenuta a notificare l’atto di appello al soggetto succeduto alla
originaria società estinta.
La sentenza impugnata ha affermato, infatti, che la fusione, nel
regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, secondo la giurisprudenza di
legittimità provoca l’estinzione della società incorporata, idonea a
determinare, ove intervenga dopo la sentenza, la legittimazione della
società incorporante nel giudizio di impugnazione; e, nei giudizi pendenti
al 30 aprile 1995 (quindi soggetti alla disciplina del rito antecedente alla
8

Il co
Loreda

l. est.
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1/4

1. n. 353 del 1990), non essendo previsto uno strumento per sanare con
efficacia ex tunc il vizio di errata individuazione del destinatario
dell’impugnazione, l’esigenza di tutelare la controparte incolpevolmente
ignara della fusione comporta la necessità di indirizzare l’impugnazione
nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato, ma ciò
restando irrilevante l’iscrizione della fusione nel registro delle imprese.
Per quanto riguarda il caso di specie, pertanto, ha ritenuto che
l’evento fosse conoscibile, in quanto l’ufficiale giudiziario ha dato atto,
nel notificare la sentenza alla Due Bi s.a.s., che la richiesta proveniva
dall’avvocato «quale procuratore e difensore della Banca Popolare
Veneta S. c. a r. i. ora Banca Antoniana Popolare Veneta a seguito della
fusione con la Banca Antoniana S.c.r.l.».
Ha, quindi, concluso per l’inammissibilità dell’appello.
4.3. — Secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità —
concernente le società partecipanti alla fusione nel vigore dell’art. 2504
bis c.c., anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6 — ove l’evento dell’incorporazione non sia stato dichiarato dal
difensore della società nel corso del giudizio di primo grado, è
ammissibile l’atto di citazione in appello, rivolto e notificato alla società
incorporata, allorché con l’ordinaria diligenza non fosse possibile alla
parte notificante conoscere l’evento, la pubblicazione dell’atto di fusione
nel registro delle imprese non integrando, di per sé, tale conoscibilità
(Cass., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509, che concerne la notifica
dell’impugnazione; sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698, sulla
notificazione dell’atto di citazione), sentenze secondo cui
«sull’affermazione che dalla fusione per incorporazione derivi
l’estinzione automatica della società incorporata si è formato un
orientamento pacificamente e costantemente seguito dalla
giurisprudenza di questa Corte e che, ben a ragione, deve essere
9

soltanto purché sia conoscibile l’evento secondo normale diligenza, e

considerato diritto vivente (…) con i conseguenti

effetti

sulla

legittimazione attiva e passiva».

Le Sezioni unite ora ricordate, infatti, si sono collegate al proprio
precedente (Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783), che, sia pure
limitatamente ai processi pendenti al 30 aprile 1995, per le ipotesi
ammesso la rilevanza della «conoscibilità dell’evento, secondo criteri di
normale diligenza, da parte del soggetto che intenda proporre
l ‘impugnazione».

In tale orientamento del 2010 possono essere distinti più profili, in
quanto vi si afferma che:
a) la fusione per incorporazione (enunciato evidentemente da
estendere anche alla fusione con costituzione di una nuova società, ex art.
2501 c.c.) comporta l’estinzione della società, ove iscritta prima
dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2004 della riforma del diritto
societario;
b) sia la vocatio in jus, che la notificazione dell’atto (di citazione o
di impugnazione) devono essere dirette al successore;
c) tuttavia, l’impugnazione può essere validamente notificata al
procuratore costituito della società estinta, qualora l’impugnante non
abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacità giuridica
mediante la (dichiarazione o la) notificazione di esso, e ciò in quanto non
è ostativa, al fine di impedire l’effetto “stabilizzante” dell’omessa
dichiarazione, l’iscrizione dell’evento societario nel registro delle
imprese ex art. 2193 c.c.;
d) la citazione o l’impugnazione dirette e notificate a soggetto non
più esistente sono nulle e la nullità è sanabile con la costituzione in
giudizio dell’incorporante.
4.4. — In ordine ai primi due profili, l’orientamento è stato più
volte confermato.
10

Il cWSs. rlJ. est.
Lored
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diverse dal raggiungimento della maggiore età aveva espressamente

La fusione ante riforma — quanto al profilo sub a)

produce

senz’altro l’estinzione della incorporata o delle società fuse a partire
dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle
imprese (e plurimis, alle precedenti adde Cass., sez. I, 26 luglio 2013, n.
18128; sez. III, 21 dicembre 2011, n. 27905; sez. II, 11 luglio 2011, n.

2504 bis abbia effetto retroattivo ed interpretativo.
4.5. — Dalla situazione di estinzione del soggetto collettivo deriva
poi, quanto al profilo sub b), che sia la vocatio in jus, sia la notificazione
dell’atto (di citazione o di impugnazione) devono essere dirette al
successore, dunque alla società incorporante o risultante dalla fusione
(cfr., e multis, le citate sez. II, 11 luglio 2011, n. 15180 e sez. III, 13
marzo 2009, n. 6167).
4.6. — Circa i rimanenti due aspetti, le Sezioni Unite con le
sentenze del 16 marzo 2013, nn. 6070-6072, pur accogliendo una
differente soluzione con riguardo alla cancellazione dal registro delle
imprese seguìta al completamento delle operazioni di liquidazione della
società, hanno tuttavia fatto salvo il precedente orientamento con
riguardo alla cancellazione per fusione societaria.
Invero, quanto al profilo sub c) relativo agli effetti processuali
dell’iscrizione dell’evento nel registro delle imprese, le Sezioni unite ora
menzionate hanno operato un distinguo fra estinzione da completamento
delle operazioni di liquidazione ed estinzione da fusione: esse hanno
osservato come l’opzione del 2010 fosse condizionata dalla
considerazione che la società incorporante «non è mai totalmente distinta
dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende
interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne
sono protagoniste».
Ed infatti, secondo Cass., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509 e
17 settembre 2010, n. 19698, «nell’incorporazione per fusione, la società
Il

11
..

Lore

est.
zi one

15180; sez. III, 13 marzo 2009, n. 6167), escludendosi che il nuovo art.

incorporata, già prima della citata novella del 2003, in qualità di
partecipe alla fusione con la società in cui si fonde non è totalmente
distinta».
Non così per il caso della cancellazione dell’iscrizione della
società ex art. 2312 e 2495 c.c., in cui i soci non partecipano
16 marzo 2013, l’esigenza di stabilità del processo va limitata al grado di
giudizio in cui l’evento è occorso.
Nell’ipotesi di estinzione per fusione è, allora, possibile la notifica
alla società originaria, con stabilizzazione del soggetto e maggior tutela
della parte notificante, almeno sino a quando l’evento non sia notificato —
o reso comunque idoneamente noto, come sotto si dirà — a quest’ultima.
4.7. — Infine, con riguardo al profilo sub d) circa l’esito
dell’impugnazione non rivolta alla “giusta parte”, l’opzione prescelta
dalle Sezioni unite del 2013 è che essa dev’essere senz’altro dichiarata
inammissibile: in quanto non di incertezza circa l’identità della parte si
tratta, che anzi è ben chiara, ma è errata e diversa da quella che nel
giudizio avrebbe dovuto essere evocata, onde l’atto è inammissibile per
«inidoneità strutturale del giudizio a realizzare il suo scopo». Ed infatti,
la nullità viene di regola riservata, appunto, ai casi di errore
nell’identificazione della parte (cfr., fra le altre, ad esempio Cass., sez.
trib., ord. 10 gennaio 2013, n. 384, in tema di appello nei confronti di
società fallita nel corso del termine di impugnazione).
4.8. — Traendo le fila del discorso, occorre evidenziare come,
secondo la via indicata dalle Sezioni unite nel 2010 (sent. nn. 19509 e
19698) e confermata dalle medesime nel 2013 (sent. nn. 6070-6072),
l’estinzione per fusione rende maggiormente responsabili i soggetti
collettivi interessati all’operazione, onde si giustifica una più intensa
tutela per la controparte, nonostante l’iscrizione nel registro delle
imprese ex art. 2193 c.c., disposizione che, in questo caso, torna ad
12

11 c s. re est.
Lored
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all’estinzione in quanto tale, perché allora, secondo le Sezioni unite del

essere recessiva rispetto alla norma speciale stabilizzante, e prevalente
nel caso della fusione, dell’art. 300 c.p.c.
Nel bilanciamento fra il regime pubblicitario erga omnes ex art.
2193 c.c., e la specifica disposizione processuale dell’art. 300 c.p.c.,
quest’ultima prevale per il caso di fusione (o scissione) ante riforma.
penalizzante per la controparte, tenuto conto che non solo l’omessa
dichiarazione ex art. 300 c.p.c., ma la stessa operazione straordinaria è un
evento previsto ed, anzi, volontario e che il meccanismo processuale
mira, per l’appunto, ad affidare all’esclusiva discrezionalità del difensore
la scelta se palesare o no (ai fini prettamente processuali) l’evento che
abbia interessato la parte assistita.
Del resto, non è la prima vicenda in cui i principi al riguardo sono
stati ritenuti suscettibili, nel rispetto dei valori costituzionali, di
adeguamento alla singola fattispecie (si pensi, per tutte, all’ipotesi del
minorenne divenuto maggiorenne nel corso del giudizio).
4.9. — E però, proprio il bilanciamento degli interessi coinvolti
impone che, qualora la parte non colpita dall’evento sia stata resa edotta
in via diretta della fusione, allora non si giustifichi più la speciale tutela.
L’evento dovrà essere esternato non necessariamente attraverso
una notificazione, ma mediante qualsiasi atto idoneo a portarlo nella
sfera di conoscibilità del destinatario in maniera adeguata a garantirne la
certezza e la dimostrazione documentale. Occorrerà, pertanto, valutare
volta per volta la congruenza del mezzo utilizzato.
Dall’esame della giurisprudenza della Corte, risulta come, in
alcuni casi, si è ritenuta idonea a rendere edotta la controparte non
colpita dall’evento interruttivo una lettera raccomandata (Cass., sez. III,
7 gennaio 2011, n. 259; sez. lav., 5 febbraio 2004, n. 2177; v. pure sez.
lav., 4 maggio 2010, n. 10714) oppure il precetto notificato ad istanza
degli eredi (Cass., sez. lav., 14 maggio 2009, n. 11203, in cui si
13

Il ce

Lore

est.
zikpne

In tal caso, l’opposta soluzione sarebbe eccessivamente

menziona peraltro anche la conoscenza dovuta a determinazione
dell’Inpdap al datore circa il trattamento pensionistico di reversibilità;
sez. III, 20 aprile 2009, n. 9350; sez. I, 9 agosto 1997, n. 7441) o l’atto
introduttivo di altro giudizio, intrapreso dagli eredi avverso la medesima
controparte (Cass., sez. lav., 25 settembre 2012, n. 16240).
verificarsi dell’evento è stato reso noto nell’istanza per la notificazione
della sentenza riportata nella relazione dell’ufficiale giudiziario (Cass.,
sez. I, 5 febbraio 2010, n. 2699; sez. III, 20 aprile 2009, n. 9350; sez. III,
30 ottobre 1998, n. 10894; Cass., sez. III, 21 giugno 1995, n. 7023; in
tema di fusione per incorporazione, la notificazione dell’impugnata
sentenza era avvenuta su istanza di un legale espressamente qualificatosi
come rappresentante in giudizio di una banca, «già» altra precedente
incorporata e ciò aveva posto, secondo la Corte, il destinatario in
condizioni di percepire il mutamento avvenuto in capo alla controparte,
onerandolo a quel punto di consultare il registro delle imprese per ogni
altro dato: Cass., sez. I, 24 marzo 2006, n. 6686).
Orbene, reputa il Collegio che, nell’ipotesi di fusione per
incorporazione ante riforma, la notificazione dell’impugnazione eseguita
nei confronti della società incorporata sia ammissibile, allorché l’evento
non risulti essere stato comunicato alla controparte con un qualunque atto
che rechi in modo certo e documentabile la notizia dell’evento; mentre
non sarebbe sufficiente che l’evento fosse comunque noto alla
controparte in qualsiasi modo, eventualmente anche indipendente
dall’attivazione della parte colpita dall’evento (o del suo successore), dal
momento che ciò indurrebbe un eccesso di indeterminatezza anche
probatoria in un ambito, invece, per definizione retto da rigidità formale,
qual è quello della verifica della tempestività dell’impugnazione.
4.10. — Nel caso di specie, la sentenza impugnata, che ha
dichiarato inammissibile l’appello, non merita censure.
14

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In molti casi — analogamente alla presente controversia — il

In primo luogo, non era stata semplicemente eseguita l’iscrizione
della fusione nel registro delle imprese, ma la parte notificante era stata
resa adeguatamente edotta del fenomeno successorio, avendo la banca
risultante dalla fusione (e poi trasformata) provveduto, mediante il suo
difensore, a notificare la sentenza e risultando da tale notificazione in
originario.
Ne deriva che, sebbene l’atto di citazione in appello sia stato
notificato entro il termine breve (26 ottobre, quando esso scadeva il 28
ottobre), ciò è avvenuto nei confronti del soggetto errato.
Quanto al profilo attinente alla sanabilità del vizio della
notificazione, esso resta del tutto irrilevante, perché la banca legittimata
si è costituita dopo la scadenza del termine ex art. 327 c.p.c., non potendo
dunque, in nessun caso, tale costituzione produrre la sanatoria
(trattandosi di giudizio anteriore all’aprile del 1995).
Il ricorso, in definitiva, va respinto.
5. — Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel
dispositivo, ai sensi del d.m. 12 luglio 2012, n. 140, applicabile anche
alle prestazioni professionali eseguite nel vigore delle previgenti tariffe
(Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente DUE BI EXPORT
S.A.S. DI BERNARDINI ANDREA & C. in liquidazione al pagamento
delle spese di lite in favore della controricorrente BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A., che liquida in E 11.200,00, di cui E 200,00
per esborsi, oltre agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2013.

modo inequivoco, quale mandante, il nuovo soggetto succeduto a quello

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