Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28664 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato SINIBALDI

MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANNI

ROBERTO;

– ricorrente –

contro

CO.LA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STRATTA ALBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato GIOVANNETTI Alessandra, difensore della resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Co.La., proprietaria di un immobile sito in (OMISSIS), nel giugno 1994, convocava in giudizio davanti al Tribunale di Ivrea, C.R. proprietaria del fondo confinante, per regolare i confini tra le due proprietà ed accertare l’esistenza di servitù di passo carrabile sul viottolo d’accesso al fondo, non essendo in contestazione, invece, il passaggio pedonale, nonchè l’illegittima occupazione di parte del proprio fondo da parte della convenuta.

Si costituiva la convenuta contestando la domanda dell’attrice ed in via riconvenzionale chiedeva che fosse dichiarato: a) il suo acquisto per usucapione della proprietà sulla parte del fondo attoreo utilizzato per il passaggio; b) o, in subordine, la servitù di passo pedonale e carraio.

Specificava che entrambi i fondi erano appartenuti a suo padre Co.Lu. e che indivisi erano pervenuti mortis causa a lei e al fratello C. dante causa dell’attrice.

Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 80 del 2001, regolava il confine, conformemente alle mappe catastali, escludeva ogni occupazione a danno del fondo attoreo, dichiarava esistente la sola servitù di passaggio pedonale e, non anche, quella di passaggio carraio, rigettava nel resto la domanda riconvenzionale.

Avverso questa sentenza, interponeva appello, davanti alla Corte di appello di Torino, C.R. (originaria convenuta), resisteva l’appellata.

La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 184 del 2004, rigettava l’appello. A sostegno di questa decisione, la Corte di Appello di Torino, osservava: a) che era manifestamente infondato il primo motivo di appello, con il quale, C.R., censurava la sentenza di primo grado perchè aveva erroneamente attribuito all’aera deputata al passaggio carraio carattere di pertinenza, anche rispetto alla proprietà di Co.La., perchè nè la parte indicava, nè l’atto di divisione conteneva, elementi da cui poteva supporsi la volontà dell’uno o dell’altro condividente di destinare il terreno di cui si dice al servizio di altro bene tra quelli divisi, nè tanto meno la preesistenza ad esso di una pertinenza comune, b) che era inammissibile il secondo motivo di appello con il quale, C.R., censurava la sentenza di primo grado per aver escluso l’acquisto della servitù di transito carraio e di sosta dei veicoli per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, perchè l’appellante non aveva indicato le ragioni concrete per cui si richiedeva il riesame della decisione impugnata.

La cassazione, della sentenza n. 184 del 2004, della Corte di Appello di Torino, è stata chiesta da C.R. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Co.La. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., u.c., degli artt. 346 e 112 c.p.c.; nonchè degli artt. 2909 e 818 cod. civ. (art. 360 c.p.c., violazione di legge). La ricorrente osserva che il Tribunale di Ivrea, pur avendo ammesso che “(…) l’area in controversia (quella deputata al passaggio carraio, costituente il mappale 49) si rappresenta esternamente come pertinenza di entrambe le contrapposte proprietà, essendo collocata di fronte ai rispettivi accessi e che essa è suscettibile di normale utilizzazione mediante l’esercizio del passaggio verso l’uno o l’altro degli accessi”, tuttavia, non aveva tratto le conseguenze di cui all’art. 818 cod. civ. (rectius 817 cod. civ.), nè dava atto che a seguito del rogito di divisione fra i germani C. e C.R., che aveva comportato l’assegnazione dei beni principali (casa insistente sul mappale 48 a C. e casa insistente sui mappali 232 e 49 parte, assegnata a R.), tale area era rimasta in comune, quale pertinenza al servizio di entrambe le suddette res principali.

Piuttosto, il Tribunale -omessa ogni pronuncia al riguardo – ha utilizzato tale accertamento per rigettare la domanda riconvenzionale principale della convenuta. Ciò posto, a dire della ricorrente, non sarebbe condivisibile la tesi della Corte torinese secondo cui su tale accertamento “non si era formato il giudicato interno”, perchè esso ha innegabilmente costituito il presupposto su cui la sentenza ha fondato il decisum, id est il rigetto della domanda di acquisto della proprietà esclusiva dell’area da parte dell’appellante (trattandosi di pertinenza comune, l’uso promiscuo di entrambe le ha impedito o negato l’uso esclusivo che è il presupposto inalienabile dell’acquisto per usucapione da parte della R.). E poichè nessuna delle parti aveva impugnato tale accertamento esso era sicuramente passato in giudicato e il Giudice di Appello non poteva d’ufficio prenderlo in esame, valutarlo e degradarlo a semplice “passaggio logico, neppure coessenziale della decisione”.

1.1.= La censura non è fondata e non può essere accolta perchè la Corte torinese ha correttamente interpretato la sentenza di primo grado, escludendo che quella sentenza avesse effettuato un accertamento in ordine all’esistenza di una pertinenza a vantaggio di C.R. e a carico del mappale n. 49, e, pertanto, escludendo il preteso “giudicato interno”. A ben vedere, l’espressione di cui alla sentenza del Tribunale di Ivrea e richiamata dalla ricorrente “l’area in controversia si rappresenta esternamente come pertinenza di entrambe le contrapposte proprietà e che essa è suscettibile di normale utilizzazione per il passaggio dalla strada pubblica verso l’uno o l’altro fondo” in sè considerata rappresenta la descrizione fisica del mappale 49 e, così, come l’area in contestazione si presentava ad una osservazione visiva, diversamente sarebbe incomprensibile l’espressione “esternamente” e l’espressione “suscettibile”, che, per altro, indica una potenzialità e, non anche, una situazione esistente.

1.1.a).= Va, qui, osservato che il rapporto pertinenziale è connotato da due elementi entrambi necessari: un elemento oggettivo costituito dal rapporto durevole di servizio o di ornamento tra le cose (ed è quello – eventualmente esistente, nell’ipotesi in esame, perchè in qualche maniera richiamato dalla sentenza del Tribunale di Ivrea) ed un elemento soggettivo costituito dalla volontà di effettuare la destinazione di cui sopra da parte del proprietario, ovvero da altro titolare di diritto reale sulla cosa principale. In ragione di ciò, perchè il vincolo pertinenziale, tra due beni autonomi e distinti, siano essi mobili o immobili, possa costituirsi e il relativo regime – che postula l’esclusività della funzione accessoria – possa essere identificato, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità anche della cosa accessoria e che la destinazione pertinenziale, specie quando essa derivi da un atto non negoziale, sia attuale ed effettiva e non meramente potenziale, dovendo risultare da un comportamento oggettivamente valutabile. In ogni caso, non sarebbe sufficiente l’esistenza di un rapporto di servizio tra due beni, in difetto di disponibilità di entrambi i beni da parte di un’unica parte.

Pertanto, non ricorre un vincolo pertinenziale, ma, semmai, un rapporto di comproprietà o di servitù, nell’ipotesi di un immobile, contemporaneamente, adibito a servizio di diversi altri immobili, appartenenti a proprietari diversi.

1.1.b).= Ora ammesso pure che l’espressione della sentenza del Tribunale di Ivrea, di cui qui si dice, avesse accertato l’esistenza di un rapporto di servizio tra la casa di C.R. e l’area di cui al mappale 49 in quell’espressione non sarebbe ricomprendibile l’esistenza di una volontà, di effettuare la destinazione di cui sopra considerato che in quel giudizio la C.R. chiedeva l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione, e in subordine l’accertamento della servitù, e per altro l’atto di divisione attribuiva l’esclusiva proprietà alla Co.La. e soprattutto non conteneva alcun elemento da cui poteva supporsi la volontà di destinare il terreno di cui al mappale 49 al servizio di altro bene.

2= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 2697 c.c. L. 27 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies e L. 24 febbraio 1985, n. 47, art. 26, u.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nel non aver riconosciuto l’esistenza della pertinenza a vantaggio della C.R. e a carico del mappale 49, perchè mostrerebbe di aver disatteso alcuni punti decisivi assolutamente pacifici, perchè ammessi da entrambi le parti, e, comunque, risultati anche dalle prove documentali e orali acquisite che avevano consentito al Tribunale di Ivrea di affermare che “l’area in controversia si rappresenta esternamente come pertinenza di entrambe e contrapposte proprietà”. L’accertamento di cui si dice – secondo la ricorrente – non sarebbe stato negato dalla Corte di Appello di Torino pur avendolo dichiarato siccome” passaggio logico” per altro non necessario, e anche se ha respinto la richiesta di riconoscimento della natura giuridica di pertinenze (almeno quanto alla casa di proprietà della convenuta) solo perchè sarebbe mancata un’attività volitiva del proprietario consistente nella durevole destinazione del bene al servizio di altro bene.

a) Epperò, la Corte torinese – sempre a dire della ricorrente – non avrebbe tenuto conto che quell’attività volitiva necessaria per la creazione del rapporto pertinenziale era stata posta in essere dall’originario e unico proprietario dei beni, oggetto di causa, Co.Lu. (genitore di C.R. e di C.C. quest’ultimo dante causa di Co.La.). L’attività volitiva sarebbe stata posta in essere nel momento in cui ha deciso di costruire, anzi, ha in concreto costruito sui detti mappali 232 e 233 e parte del 49, destinando al servizio della stessa la piccola porzione del suddetto mappale 49, che già adempiva lo stesso servizio per la casa preesistente sul mappale 48 posto che l’accesso dalla via (OMISSIS) rimase solo uno per entrambe le case. Se non avesse fatto così, la nuova casa sarebbe rimasta priva di aria e luce solare di accesso pedonale e carrabile, insomma sarebbe stata inabitabile. Perciò all’epoca del decesso di Co.Lu. la porzione del mappale 49 oggetto di lite costituiva pertinenza comune di entrambe le case di sua proprietà (così come ha riconosciuto la sentenza di primo giudizio), b) Nè è condivisibile l’affermazione della Corte torinese secondo cui, considerato che l’art. 818 cod. civ. consente di scindere nella circolazione dei beni la pertinenza dalla res principale, “con l’atto di divisione una tale scissione vi sarebbe, comunque, stata atteso che il mappale 49 è stato assegnato solo a C.C.” perchè se è vero che le pertinenze seguono la sorte del bene principale il fatto che l’atto di divisione abbia assegnato la casa di cui si dice a C.R. ha comportato, anche, l’attribuzione della pertinenza ad essa relativa gravante sulla porzione del mappale 49 destinata al suo servizio, perchè nel suddetto rogito non è stato pattuito diversamente, cioè, non è stata pattuita la cessazione di tale rapporto di servizio.

c) E di più, la funzione e natura pertinenziale della porzione del mappale 49 in contestazione è riconducibile anche alla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18 secondo cui sull’area circostante la nuova casa costruita dal C., nel 1962-1963, dovevano essere riservati gli appositi spazio per il parcheggio, i cui spazi erano da considerarsi beni pertinenziali delle costruzioni.

2.1.= Anche questa censura è infondata e non può essere accolta perchè la Corte torinese ha esplicitamente escluso, con valutazione delle prove acquisite al giudizio, che in quanto priva di vizi logici è incensurabile in Cassazione, che nell’ipotesi in esame, il fondo di cui al mappale 49 costituisse, in tutto o in parte, una pertinenza comune dei beni, allora, indivisi, essenzialmente perchè il preteso rapporto pertinenziale non è stato mai costituito, o se costituito è venuto meno per volontà della C.R..

2.1.a).= A) Anzitutto, è mancata la prova (nè la parte indica, nè l’atto notaio Fabbi (…) contiene alcun elemento (…) di un’attività volitiva del proprietario consistente nella durevole destinazione dell’area, meglio identificata dal mappale 49, a servizio od all’ornamento dei beni indivisi. Per altro – come bene ha chiarito la stessa Corte torinese – la circostanza che la prova dell’esistenza di un’attività volitiva di destinazione, possa trarsi anche da indici rivelatori estrinseci e non necessariamente da una manifestazione espressa di volontà non significa che la destinazione possa scaturire da un’attività volta ad altro effetto (ad aver dotato la nuova costruzione di luci prospicienti sulla pretesa area pertinenziale o di aver dotato la nuova costruzione di un accesso pedonale mediante l’utilizzazione del più volte richiamato fondo riportato dal mappale 49) o, in altri termini, che l’atto di destinazione possa essere l’effetto di un negozio diverso.

2.1.b).= B) Nel caso in esame, la Corte torinese ha, altresì, chiarito che l’esclusione di un ipotetico vincolo pertinenziale vi sarebbe stata con l’atto di divisione, considerato che quell’atto ha assegnato il fondo di cui al mappale 49 solo a C.C., dante causa di Co.La.. Nè, ha pregio l’osservazione che avendo l’atto di divisione assegnato la casa di cui si dice a C. R., quello stesso atto avrebbe assegnato la pertinenza sul mappale 49, considerato che le pertinenze seguono le sorti della cosa principale, perchè non si tiene conto che non può un bene pertinenziale seguire le sorti del bene principale, se del bene di cui trattasi si è già disposto o non si è più proprietari.

D’altra parte -come ha pure evidenziato la Corte torinese – il diritto di proprietà del terreno adibito all’attività di passaggio in capo a Co.La. non è stato contestato da C. R., anche, perchè quest’ultima rivendicando l’intervenuta e successiva usucapione della proprietà del fondo di cui si dice ha ammesso, ineludibilmente, l’altrui titolo di proprietà esclusiva.

2.1.c).= E’ principio pacifico in dottrina e nella giurisprudenza anche di questa Corte che il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni o quando l’avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza.

Così come la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell’originario proprietario di entrambe non consente d’affermare la sussistenza del vincolo pertinenziale, pur ove possa apparire ragionevole l’utilità di quella accessoria rispetto alla principale.

2.1.c).= Irrilevante ed inlnfluente, ai fini del presente giudizio è, invece, il richiamo effettuato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18 il quale prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle rispettive aree di pertinenza devono essere riservati determinati spazi per il parcheggio, per la ragione assorbente che tale normativa è entrata in vigore successivamente alla costruzione dell’abitazione di C.R., come è stato evidenziato dalla stessa ricorrente, laddove specifica la data cui risale la costruzione di cui si dice.

3.= Con il terzo motivo, C.R. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360 c.p.c., n. 5). Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto del tutto generico e del tutto inammissibile, il motivo di appello con il quale l’attuale ricorrente aveva censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui in violazione dell’art. 905 cod. civ., aveva ignorato che una parte del mappale 49 era ed è occupata dalla casa nuova assegnata ad essa, C.R., come risultava dalla planimetria del geom. C. M. da essa prodotta. Piuttosto, quel motivo non era generico e, pertanto, non era inammissibile perchè erano stati indicati gli elementi di fatto e di diritto (addotti) per contrastare la (ritenuta) assegnazione dell’intero mappale 49 a C.C., e, cioè, la circostanza che allo stesso non poteva essere stato assegnato l’intero mappale 49, perchè una parte di esso è occupata dalla casa a lei assegnata, la quale (in difetto di limitazioni) è comprensiva di terreno sui cui insiste il fabbricato.

3.1.= La censura è inammissibile non solo o non tanto perchè investe profili di merito non proponibili nel giudizio di legittimità, ma, soprattutto, perchè la Corte torinese ha motivato la sua decisione in modo chiaro, completo e razionale laddove ha escluso che il Tribunale, nell’assegnare a C.C. il fondo di cui al mappale 49 avesse sopravvalutato il significato e la portata del solo dato catastale, considerato che l’atto di divisione descriveva il fondo, di cui si dice, attraverso una confinazione che non ammetteva dubbi. A bene vedere, la Corte torinese, ha ritenuto che la confinazione espressa nell’atto di divisione rispondeva ai dati catastali, con una chiara volontà dei condividenti di assegnare il bene per l’intero al solo C.C., il richiamo, pertanto della confinazione espressa nell’atto di divisione non aveva il senso di evidenziare una difformità con i dati catastali ma il semplice valore di indicare una volontà chiara delle parti in ordine alla configurazione dei confini relativi al fondo e/o ai beni assegnati a C.C. dante causa di Lu.Co..

3.1.a).= Va qui osservato che nell’indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto o all’atto di divisione, con valore negozialmente vincolante, mentre i relativi dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l’originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l’interpretazione dell’effettivo intento negoziale delle parti (cfr. Cass. sent. 8327 del 1997).

4.= Con il quarto motivo, C.R. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. degli artt. 1158, 1062 c.c. art. 392 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Avrebbe errato la Corte di Appello di Torino, secondo la ricorrente, per aver dichiarato inammissibile il motivo di appello con il quale l’attuale ricorrente aveva censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso l’acquisto da parte sua di una servitù di transito veicolare, di sosta e di parcheggio per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, per la semplice ragione che non avrebbe indicato le ragioni concrete per cui si chiedeva il riesame della sentenza impugnata. Epperò, sostiene la ricorrente – nel suo atto di appello aveva sostenuto che la sua pretesa di acquisto della servitù per usucapione e destinazione del padre di famiglia fosse, comunque, sorretta dalle opere visibili e permanenti costituite dalle ampie visibili tracce di sedime sterrato, provocate dalla sosta, anzi, dal parcheggio dei veicoli della R. oltre che dal tracciato, sempre in terra battuta del sentiero percorso dagli automezzi suddetti. Non solo, ma se la Corte di merito avesse considerato – specifica ancora la ricorrente – le risultanze delle fotografie depositate avrebbe dovuto dare atto che l’impugnazione investiva proprio l’affermazione della sentenza secondo cui il sedime sterrato avrebbe collegato la strada esterna, soltanto con l’accesso alla proprietà dell’odierna attrice.

4.1.- Anche quest’ultima censura è infondata e non merita di essere accolta, non tanto o non solo perchè, ancora una volta, la ricorrente tenta di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio, che non può essere proposta al Giudice di legittimità, ma, soprattutto, perchè, la Corte torinese, ha adeguatamente motivato la sua decisione di ritenere inammissibile il motivo di appello proposto e appena richiamato, e, comunque, ha sufficientemente e con chiarezza indicato le ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione di confermare la sentenza di primo grado, laddove ha escluso l’acquisto della servitù per usucapione o destinazione del padre di famiglia da parte della C.R..

4.2.= A ben vedere, la Corte torinese non ha omesso – come ritiene la ricorrente – di esaminare e valutare le risultanze istruttorie ma, laddove afferma che “le tracce di tale sentiero collegano la strada esterna, soltanto, con l’accesso alla proprietà attrice” e, laddove, riportando il motivo di appello di C.R. specifica che “l’appellante osserva che l’acquisto di una servitù di transito carraio e di sosta dei veicoli per destinazione del padre di famiglia o per usucapione sarebbe, comunque, sorretta dalle opere visibili e permanenti costituite dalle ampie e visibili tracce di sedime sterrato provocate dal passaggio e dal parcheggio dei veicoli di C.R., inequivocabilmente, emergenti dalle fotografie prodotte”, mostra di aver esaminato e valutato le prove acquisite e la documentazione (comprensive delle fotografie) prodotta nel corso del giudizio e di essersi convinta che le tracce del sentiero, di cui si dice, collegavano la strada esterna, soltanto, con l’accesso alla proprietà attrice, situazione che escludeva l’eventuale possesso da parte della C.R. ed era incompatibile con l’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata a rimborsare alla controricorrente ( Co.Lu.) le spese del presente giudizio di cassazione, così, come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanno la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e, oltre, spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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