Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28663 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 21962/2019

R.G., proposto da:

C.S. E M.M.R.C., rappresentati e

difese dall’avv. Pasquale Iannuccilli, elettivamente domiciliati in

Roma, alla Via Lima n. 7.

– ricorrenti –

contro

P.A., P.F., MU.EV.,

PA.AN., rappresentati e difesi dall’avv. Adriana Boscagli e

dall’avv. David Pellegrino, elettivamente domiciliati in Roma, alla

Via dei Monte Parioli n. 10.

– resistenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di s. Maria Capua Vetere,

depositata in data 10.6.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

22.4.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Celeste Alberto, che ha concluso per

l’accoglimento del regolamento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata il 6.3.2002, P.B. ha convenuto in giudizio C.S. e M.M.R.C., esponendo di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Caserta, alla via (OMISSIS), in catasto alla partita (OMISSIS), fg. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), confinante con la proprietà dei convenuti; che questi ultimi avevano acquistato il proprio immobile da Mu.Ev. e da An., A. e P.F., con atto del 17.7.2001, ed avevano poi eseguito interventi di manutenzione straordinaria, modificando l’aspetto esterno della facciata, ed avevano realizzato una mansarda, una scala esterna e talune finestre; che le nuove opere violavano le distanze legali ed avevano recato danno agli immobili degli attori, riducendone la luminosità e pregiudicando la tenuta statica.

Ha chiesto la riduzione in pristino deglii abusi, con risarcimento del danno ed attribuzione delle spese processuali.

Costituitisi ritualmente in giudizio, i convenuti hanno dedotto di aver acquistato l’immobile (edificato in base alla concessione edilizia n. 102/1970) nelle medesime condizioni di fatto in cui si trovava al momento della causa e di non avervi apportato alcuna modifica, fatta eccezione dell’ampliamento di una scala, effettuato nel rispetto della distanza di 10 mt. dalla proprietà delle controparti; che, quindi, la mansarda e la scala esterna, non successivamente condonate, erano state realizzate da Mu.Ev. e da An., A. e P.F.; che, successivamente, P.B. aveva realizzato la sua costruzione alla distanza di metri 1.50 dal confine; che, poichè fino al 1987 nessuna disposizione in tema di distanze era contenuta negli strumenti urbanistici del Comune di Caserta, P.B. non aveva osservato la distanza imposta dalla L. n. 765 del 1967, art. 17, pari a mt. 7,10.

Hanno chiesto di respingere le domande principali, istando in via riconvenzionale per la riduzione in pristino delle opere dell’attore poste a distanza illegale e per il risarcimento del danno, chiedendo di chiamare in causa i loro danti causa per essere manlevati.

Si sono costituiti P.A., Mu.Ev. e P.F., assumendo che i presunti abusi erano stati commessi dai coniugi C. e M. dopo aver acquistato il fabbricato e, quindi, successivamente al 2001; che, nell’atto di acquisto, gli acquirenti avevano dichiarato di aver visionato l’immobile, rinunciando ad ogni eccezione o contestazione.

Il tribunale, con sentenza n. 577/2011, ha accolto la domanda principale ed ha disposto l’arretramento del piano mansardato fino alla distanza legale. Ha respinto la riconvenzionale di abbattimento delle opere eseguite da P.B., per intervenuta usucapione del diritto, ed ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni, pari ad Euro 3.000,00, respingendo la domanda riconvenzionale e dichiarando inammissibile l’azione di accertamento della nullità dell’atto di compravendita.

La sentenza, impugnata in via principale da C.S. e M.M.R.C., nonchè, in via incidentale, da P.B., è stata integralmente confermata dalla Corte distrettuale di Napoli.

Avverso detta sentenza pende ricorso in cassazione, ad oggi non definito.

I coniugi C./ M. hanno – inoltre – proposto un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nei confronti di P.A., P.F., Mu.Ev. e Pa.An., chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti per aver venduto beni realizzati in parziale difformità dalle concessioni edilizie o, comunque, edificati in violazione delle distanze legali, chiedendo la riduzione del prezzo(e il risarcimento del danno. Con provvedimento del 10.6.2019, il Tribunale ha respinto l’eccezione di litispendenza, mentre, rilevato che oggetto della causa pendente in cassazione era sia la domanda di riduzione in pristino dell’immobile acquistato dagli attori, che l’azione di rivalsa proposta dai coniugi C./ M. verso i venditori, ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., osservando che la sentenza di legittimità avrebbe avuto diretta influenza nel giudizio, in cui la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno erano stati chiesti proprio sul presupposto della disposta riduzione in pristino, che ai venditori era stata contestata l’alienazione di una costruzione difforme dalle concessioni edilizie, e quindi circostanze in corso di accertamento nel diverso processo, e che la pronuncia di legittimità avrebbe avuto effetto anche ai fini dell’individuazione del momento in cui erano state commesse le violazioni.

La cassazione del provvedimento di sospensione è chiesta da C.S. e da M.M.R.C. con ricorso ex art. 42 c.p.c. sviluppato in due motivi.

A., F. e Pa.An., nonchè Mu.Ev. hanno depositato controricorso e memoria illustrativa.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 42,295 e 337 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la sospensione non poteva esser disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., poichè la causa pregiudicante era stata definita con sentenza impugnata in cassazione e, quindi, non passata in giudicato.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che tra le due controversie intercorreva un vincolo di pregiudizialità meramente logica, ma non tecnico-giuridica, non sussistendo neppure il requisito dell’identità delle parti, per cui il tribunale non poteva disporre la sospensione obbligatoria del giudizio.

3. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

E’ del tutto pacifico che, nella causa pendenza in cassazione, unitamente alla domanda di demolizione della parte dell’immobile dei ricorrenti edificata a distanza illegale, era stata proposta la domanda di manleva da parte dei coniugi C. – M. nei confronti di Mu. e P., per l’ipotesi che fosse stata ordinata la demolizione e che i convenuti fossero stati condannati al risarcimento del danno.

Tale giudizio era stato definito – sia in primo che in secondo grado con l’accoglimento della domanda principale e con la condanna alla riduzione in pristino del piano mansardato, oltre che con il rigetto delle azioni proposte in via riconvenzionale e di quelle spiegate verso i terzi chiamati in causa.

Inoltre, nel giudizio che il tribunale ha ritenuto pregiudicato, i coniugi C. – M. avevano chiesto di disporre la riduzione del prezzo della vendita, per l’ipotesi che fosse stata accolta la richiesta di demolizione avanzata nel processo pendente in cassazione o, comunque, per le difformità e gli abusi denunciati.

Nel disporre la sospensione di tale giudizio, il tribunale ha evidenziato che la pronuncia di cassazione, dovendo definire anche la richiesta di riduzione in pristino, avrebbe potuto spiegare effetto ai fini della definizione della richiesta di riduzione del prezzo, formulata sulla base delle prospettate difformità urbanistiche e della violazione delle distanze, ravvisando un rapporto di pregiudizialità tecnica tra le due controversie ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Il giudizio pregiudicante era stato – però – definito con sentenza non passata in giudicato, il che ostava all’applicazione dell’art. 295 c.p.c.. Secondo il costante orientamento di questa Corte, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta – facoltativamente soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

Qualora il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione, ai sensi della norma correttamente applicabile (Cass. 17936/2018; Cass. 13823/2016; Cass. 10027/2012; Cass. 375/201313; Cass. 13035/20139).

Il tribunale, avendo invece ritenuto sussistente un’ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c., non avvedendosi che il giudizio pregiudicante era stato definito con sentenza non passata in giudicato, è incorso nella violazione denunciata, con conseguente illegittimità della pronuncia.

Sono accolti entrambi i motivi di ricorso,

Il provvedimento è cassato in relazione ai motivi accolti, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione, e con concessione del termine di gg. 60 per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con riassunzione nel termine di gg. 60, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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