Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28663 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22486-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CM SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 48, presso lo studio

dell’avvocato MARCO ORLANDO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 291/1/17 depositata in data 22 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società C.M. Service (C.M.S.) Srl nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 825/5/15 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per IVA e II.DD. 2008;

– La CTR, premetteva una ricostruzione in fatto sulla articolata serie di riprese emesse nei confronti della contribuente, società svolgente di attività di pulizia generale degli edifici, e che operava sia offrendo servizi direttamente ai clienti finali, sia tramite il consorzio di imprese Planet Plus di cui la società era consorziata; nel merito, riteneva non dimostrata l’inerenza di costi per pranzi e affitto locali, per genericità della documentazione, mentre confermava le riprese nel resto, per imponibile ripreso a tassazione quale costo non deducibile e IVA illegittimamente detratta;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi. La contribuente si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, degli artt. 112 e 132 c.p.c., e dell’art. 11l Cost. per motivazione apparente della sentenza;

– Il motivo, sotto il profilo dell’art. 132 c.p.c. è fondato, in relazione a numerose riprese. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

– Nel caso di specie, la sentenza opera una ricostruzione in fatto adeguata, ma la parte motiva si articola in modo molto succinto, in particolare, nei seguenti termini nel passaggio decisivo: “I rapporti sono chiari ed un approfondimento migliore da parte dell’ufficio avrebbe consentito di chiarire la situazione fin dall’origine, chiarendo l’inerenza di tali costi. Per quanto riguarda la situazione con il sig. G. il Tribunale ha appurato che le operazioni sono corrette. Non è invece sufficientemente dimostrata la inerenza dei consti per pranzi e per l’affitto dei locali del Caffè Teatro, risultando la documentazione alquanto generica.”. Benchè correttamente in controricorso si ricordi che la sentenza va letta unitariamente e, dunque, la parte motiva va integrata con l’esposizione in fatto ai fini della migliore comprensione dell’articolazione delle argomentazioni, tale operazione non consente di evincere adeguatamente l’iter logico argomentativo seguito dai giudici di appello nel confermare solo in parte la decisione di primo grado. Si pensi ad esempio, all’affermazione puramente tautologica circa le riprese relative al G., riprese che sono in una certa misura identificabili sulla base dell’esposizione in fatto in cui vengono riassunti i motivi di appello del contribuente “le vicende processuali del sig. G.I. sono sfociate in una archiviazione (…)”, ma non è dato comprendere per quale ragione giuridica la CTR aderisca a tale prospettazione;

– Più in generale, la motivazione si limita apoditticamente a statuire sulle numerose, analitiche, riprese per singoli costi non deducibili e IVA illegittimamente detratta, con poche battute, seguendo una logica espositiva non chiara e meramente assertiva, che si colloca nel suo complesso all’evidenza al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza della S.C.;

– Pertanto, il primo motivo ricorso va accolto, con assorbimento del secondo e terzo, con cui viene rispettivamente dedotta la nullità della sentenza per aver la CTR valutato ai fini della decisione documentazione inutilizzabile, e la violazione di legge per aver la CTR erroneamente applicato il canone dell’onere della prova, e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame del profilo accolto, dei profili assorbiti, e per il regolamento della spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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