Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28662 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9275/2006 proposto da:

R.T.A. deceduto e per esso erede il figlio

R.P.R. (OMISSIS), rappresentato e difeso da

se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato PICARONE

CARLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN ZENONE AL LAMBRO in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LODI, depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato R.P.R., che si difende ex art. 86

c.p.c., ha chiesto accoglimento del ricorso e fa presente che alle

more è deceduto il ricorrente di cui è l’unico erede;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Gli avv.ti R.T.A. e R.P.R. propongono ricorso per cassazione contro il Comune di San Zenone al Lambro, che non svolge difese, avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Lodi del 21.2.2006 che ha liquidato, nel procedimento 1240/95, Euro 11.670, oltre accessori rilevando che le spese non imponibili risultavano in massima parte non documentate ovvero già comprese nel rimborso spese generali forfettario e dovevano essere ridotte ad Euro 1000, i diritti risultavano in massima parte dovuti e si liquidavano in Euro 4500, gli onorari risultavano esposti nella misura massima non giustificata dalla importanza modesta della causa ed andavano liquidati in misura di poco superiore al minimo e cioè in Euro 5.000.

Con tre motivi si denunziano 1) violazione dell’art. 50 bis c.p.c., comma 2 e L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 1, perchè lo speciale provvedimento in camera di consiglio deve essere trattato dal Tribunale in composizione collegiale e non, come nella specie, dal solo Presidente. 2) violazione del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5 e conseguente insufficiente e contraddittoria motivazione, criticando la liquidazione in misura di poco superiore al minimo per la modestia della controversia. 3) omessa pronuncia su due punti e mera apparenza della motivazione in ordine al pagamento di euro 191,87 versati all’ordine ed alla richiesta di liquidazione degli interessi moratori e rivalutazione monetaria.

Osserva la Corte:

I ricorrenti invocano a suffragio del primo motivo Cass. 11.3.2004 n. 4967 ma per Cass. 29.1 2003 n. 1312, sia pure in tema di opposizione a d.i., si è ritenuto che la procedura camerale in questione vada trattata dal tribunale in composizione monocratica, orientamento confermato successivamente (Cass. 22.10.2010 n. 21786 anche se riferita ai compensi degli ausiliari del giudice D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, speciale procedimento regolato dalla legge 794/1942).

Va, comunque, osservato che il ricorso va proposto al capo dell’ufficio e, nella specie, risulta l’udienza in camera di consiglio e non è dato comprendere se la sottoscrizione del solo Presidente sia quale estensore mentre l’invocato art. 50 bis c.p.c., prevede cause specifiche nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale.

In ogni caso la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 28.1.2005, ha affermato che il procedimento camerale disciplinato dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, non rientra tra quelli di cui all’art. 737 c.p.c., e segg., donde il rigetto del primo motivo.

Gli ulteriori motivi attengano al merito ed i ricorrenti invocano la cassazione, eventualmente senza rinvio.

Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come la parcella corredata dal parere espresso dal Consiglio dell’Ordine abbia, per il combinato disposto dell’art. 633 c.p.c., comma 1, n. 2 e art. 636 c.p.c., comma 1, valore di prova privilegiata, al pari di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 633 c.p.c., comma 1, n. 1 e artt. 634 o 535 c.p.c., per i documenti in questi ultimi considerati, e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell’ingiunzione, e come tali valore e carattere non abbia, per contro, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista, anche nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall’ingiunto con l’opposizione ex art. 645 c.p.c.; nel quale, attesane la natura d’ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l’ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale d’attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell’opponente, in ordine così all’effettività delle prestazioni eseguite come all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice (Cass. 29.1.99 n. 807, 12.2.98 n. 1505, 7.5.97 n. 3972, 19.2.97 n. 1513, 30.10.96 n. 9514, 21.2.95 n. 1889, 26.1.95 95 n. 942, ma già, e pluribus, 21.3.83 n. 1977, 23.10.79 n. 5528, 28.11.78 n. 5610, 17.11.77 n. 5032, 12.7.75 n. 3498).

Nè la prevalente giurisprudenza di legittimità richiede che la contestazione mossa dall’opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine abbia carattere specifico, per il determinarsi del suddetto onere probatorio a carico del professionista essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico, giacchè nel giudizio d’opposizione de quo non è applicabile, nei confronti dell’opponente-convenuto, il principio – desumibile dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e valido, giusta lo specifico ambito d’operatività della norma, ai fini del solo ricorso per cassazione – per cui la censura intesa a prospettare la violazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle spese di giudizio è ammissibile solo se articolata in una dettagliata disamina delle voci che s’intendono violate; onde ogni contestazione, anche generica, sollevata dall’opponente-convenuto in ordine all’espletamento dell’attività ed all’ortodossia dell’applicazione delle tariffe è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l’onere probatorio in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. 26.1.95 n. 942, 16.8.93 n. 8724, 14.12.92 n. 13181, ma già 20.5.77 n. 2101).

Non può essere condivisa la minoritaria e datata giurisprudenza (Cass. 4409/79 e 3019/73, pur ripresa dall’isolata Cass. 242/97), per la quale la parcella del difensore sarebbe assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del destinatario non possono essere generiche ma devono riguardare le singole voci esposte; detta opinione non sembra, infatti, considerare che, in tal guisa argomentando e non potendosi tradurre la contestazione analitica in un semplice formalismo privo d’effetti giuridici, verrebbe, di fatto, invertito il principio dell’onere della prova, dovendosi poi richiedere dal convenuto-opponente autore di siffatta contestazione la dimostrazione del relativo fondamento, id est dell’insussistenza delle prestazioni dedotte dal professionista in parcella e della non corretta applicazione delle tariffe (prova negativa), così esonerandosi il professionista stesso dal fornire la dovuta dimostrazione dell’attività svolta e della legittimità della pretesa economica ad essa relativa (prova positiva); nè senza considerare che, come è stato altre volte ritenuto (Cass. 30.1.97 n. 932, 20.1.82 n. 384, 21.10.78 n. 4775), il parere del Consiglio dell’Ordine costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa e non può estendersi nè all’accertamento del valore della causa, onde svolgere tale controllo anche sulla corretta applicazione della tariffa pertinente, nè, tanto meno, all’effettività delle prestazioni parcellate, ragion per cui non ha valore di certificazione amministrativa e non da luogo, pertanto, ad alcuna presunzione di verità che esoneri il professionista dall’onere della prova ed imponga al cliente quello della contestazione specifica. Questa Corte, a parte la considerazione che in tema di procedura speciale come quella in esame, hanno rilievo soli i vizi di violazione di legge, ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, richieda la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi; come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione non nella censura della motivazione data alla propria decisione dal giudice a quo ma in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice stesso.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – com’è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. Le argomentazioni svolte richiamando i precedenti giurisprudenziali di questa Corte trovano conferma in Cass. 24 gennaio 2000 n. 736, la cui esauriente motivazione si condivide. Nella fattispecie, come dedotto, non si tratta di decreto di ingiunzione a seguito di parcella vistata dall’ordine ma di procedura speciale, per la quale, in ogni caso la decisione adottata, sopra riportata, che ha statuito sulle spese, sui diritti e sugli onorari, di poco superiori al minimo per la modestia della controversia, appare corretta senza che rilevi il mero dissenso dei ricorrenti, essendo immune da censure, donde il rigetto del secondo motivo.

Il terzo motivo non appare formulato ritualmente come violazione dell’art. 112 c.p.c., nonostante il generico richiamo alla omessa pronuncia, non riportando specificamente le domande formulate.

Comunque quanto all’importo di Euro 191,87 non è dato comprendere e non si chiarisce in ricorso se la statuizione del Tribunale circa l’esistenza di spese non documentate riguardi anche tale voce ed, in ogni caso, il motivo è infondato perchè il parere non è necessario non essendovi richiesta di decreto ingiuntivo (Cass. n. 839 del 10.2.1986), mentre gli interessi moratori e la rivalutazione dal 4.7.2003, in mancanza di altri elementi specifici e risultando il ricorso del 21.9.2005 ed il decreto del 6.10.2005 non appaiono dovuti.

Se è vero che il D.M. n. 238 del 1992, prevede gli interessi dal terzo mese dall’invio della parcella, in caso di contestazione il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione (Cass. n. 2431 del 2.2.2011).

Conseguentemente il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA