Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28662 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza iscritto al n. 21071/2019 R.G.,

proposto da:

R.D.T.P.A., rappresentato e difeso dall’avv.

Stefania Guercini, con domicilio in Firenze, alla Via Saffi n. 35.

– ricorrente –

contro

D.L., rappresentato e difeso dall’avv. Bernardino Sirca,

con domicilio eletto in Roma, Via Appio Claudio 215, presso l’avv.

Antonino Bosco.

– controricorrente –

e

DO.IR. E DO.TE..

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze n. 4433/2019, depositata

in data 23.5.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.9.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Mistri Corrado, che ha concluso per

l’accoglimento del regolamento.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il tribunale di Firenze, con provvedimento emesso in data 28.1.2015, ha respinto l’opposizione proposta dal R.d.T. avverso il decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di Euro 1515,58, a titolo di compenso riconosciuto a D.L. quale consulente tecnico incaricato dell’espletamento di un accertamento tecnico preventivo. Con ordinanza n. 18359/2018, questa Corte ha cassato il provvedimento, rinviando la causa ad altro giudice del tribunale fiorentino.

Il giudizio è stato separatamente riassunto dal R.d.T. e dal D..

I due distinti procedimenti sono stati assegnati a due diversi giudici del medesimo tribunale, ma il giudizio incardinato dal ricorrente è stato dichiarato estinto per litispendenza, in quanto riassunto allorquando la medesima causa, riassunta dal D., era stata già assegnata ad altro giudice.

Avverso detto provvedimento ricorre R.d.T.P.A., deducendo – con l’unico motivo di ricorso – la violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo il ricorrente non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per la declaratoria di litispendenza, poichè i giudizi instaurati a seguito di separata riassunzione pendevano dinanzi al medesimo ufficio giudizio.

D.L. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., chiedendo di accogliere il regolamento.

Do.Ir. e Do.Te. non hanno svolto difese.

Il regolamento è fondato.

Il tribunale ha dichiarato la litispendenza tra le due cause, separatamente riassunte dalle parti ed entrambe pendenti dinanzi al tribunale di Firenze, a seguito di ordinanza di cassazione con rinvio n. 18359/2018.

E’ principio assolutamente pacifico che, per aversi litispendenza, è necessario che la medesima controversia penda dinanzi a giudici diversi e tale diversità non si configura qualora la controversia sia affidata a giudici, persone fisiche, appartenenti allo stesso ufficio giudiziario.

La contemporanea pendenza, davanti al medesimo ufficio giudiziario, di più procedimenti relativi alla stessa causa non è riconducibile all’ambito di disciplina dell’art. 39 c.p.c., comma 1, ma dà luogo all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 273 c.p.c. e – quindi -alla riunione delle cause (Cass. 9510/2010; Cass. 19411/2010; Cass. 21761/2013).

E’ accolto l’unico motivo di ricorso con cassazione del provvedimento impugnato e con rimessione delle parti dinanzi al tribunale di Firenze, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con concessione di gg. 60 per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente decisione.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rimette le parti dinanzi al tribunale di Firenze, anche per la regolazione delle spese di legittimità, con termine di gg. 60 per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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