Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28662 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18872-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– ricorrente –

contro

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES

14, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7459/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA;

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello di O.B. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo n. 200/2016, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento di maggior reddito IRPEF e Addizionali 2008 con metodo sintetico;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5) per avere la CTR erroneamente affermato, sulla base della citata L. n. 212 del 2000, art. 6, violazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Ufficio, avendo notificato l’avviso di accertamento all’odierno controricorrente pur essendo stato effettuato “il controllo preliminare… anche nei confronti del… coniuge del contribuente”, solo alla quale era stato inviato il questionario prescritto;

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. nella materia controversia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24823/2015) le quali, nell’affermare che, allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale hanno individuato, tra gli altri, un argomento asseverante a contrario, proprio, nel dato normativo del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

1.4. in ordine poi all’applicabilità retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui “la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009″ (cfr. Cass. n. 21041/2014; ribadita da Cass. nn. 3885/2016, 22746/2015), ipotesi che non ricorre nel caso in esame;

2.1. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5 e dei D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992” lamentando che gli elementi utilizzati nell’accertamento sintetico, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non avevano mero valore indiziario e non necessitavano di ulteriori elementi di conferma, ma erano sufficienti ad attribuire al contribuente redditi imponibili in misura capiente rispetto alla capacità dimostrata;

2.2. come ribadito anche recentemente da questa Corte (cfr. Cass. n. 27811/2018; conf. Cass. nn. 16912/2016), in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore;

2.3. in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui al D.M. 10 settembre 1992, art. 1, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati, quindi, se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo “sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate (cfr. Cass. n. 21143/2016);

2.4. è d’uopo inoltre evidenziare che in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce, comunque, al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6) e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass. nn. 20588/2005, 21142/2016);

2.5. nell’impugnata decisione, la CTR, con riguardo all’accertamento fondato “sul contenuto induttivo degli indici di cui al D.M. 10 settembre 1992”, ha evidenziato la mancanza di “ulteriore argomentazione e documentazione a supporto della pretesa” dell’Ufficio, dal che ha tratto la conclusione che ciò rendesse “comunque illegittimo l’accertamento laddove il contribuente dimostri, come nel caso in esame, l’irrazionalità del recupero a tassazione”, ponendo in rilievo, in particolare, l’incongruenza del recupero dell’Ufficio circa le spese annuali per la badante, a motivo dei dati riportati nella tabella contenuta nel CCNL dei prestatori di lavoro domestico (“… la retribuzione massima indicata in tabella è pari ad Euro 7,10 all’ora; quindi moltiplicando per le ore di lavoro, così come individuate nell’avviso di accertamento, si ricava una spesa lorda annua di Euro 9.230,00” a fronte della spesa annuale quantificata dall’Ufficio pari ad Euro 24.128,00), nonchè per l’autovettura e per l’abitazione, a motivo della vetustà dell’autovettura e dell’immobile, il che rendeva “inverosimile,… incongruo e non inerente alla realtà dei fatti” l’importo a tassazione individuato dall’Ufficio;

2.6. la decisione risulta quindi non rispettosa del su esposto principio relativamente al recupero per le spese per l’autovettura e l’abitazione in quanto l’annullamento dell’accertamento non è stato ancorato a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) circa l’insussistenza della maggiore capacità contributiva accertata dall’Ufficio;

3. il ricorso va dunque accolto nei limiti dianzi indicati e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Giudice a qua per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nonchè il secondo motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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