Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28661 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28661 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 5303-2009 proposto da:
BOTTAI GROUP DI BOTTAI PIERLUIGI E C. S.N.C. (P.I.
00907150501), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 27/12/2013

G. PISANELLI 2, presso l’avvocato DI ME0 STEFANO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013
1520

INFESTA FILOMENA, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrentecontro

1

MONTI & MONTI INDUSTRIE CONCIARIE S.P.A.
01373440500),

già

Industria

Conciaria

(P.I.
Duemila

ser.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
DELLE MILIZIE 106, presso l’avvocato TRANCASSINI

all’avvocato BRUCINI ANGELO, giusta procura a
margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

372/2008 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

16/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

LOREDANA NAZZICONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato DI MED STEFANO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato SPANGARO
LORENZO, con delega avv. TRANCASSINI, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bottai Group di Bottai Pierluigi & C. s.n.c.
ricorre, sulla base di otto motivi, avverso la sentenza
della Corte d’appello di Firenze del 3 marzo 2008,
chiedendo, non essendo necessari accertamenti in fatto,

l’accoglimento della domanda, volta alla declaratoria
della sopravvenuta inefficacia del provvedimento
cautelare

emesso dal

Tribunale di

Pisa,

sezione

distaccata di Pontedera, il 25 maggio 2003 ed
all’adozione di tutti i provvedimenti necessari al
ripristino, con ordine alla Industria Conciaria Duemila
(I.C.D.) s.r.l. di restituzione di un terreno, di
proprietà di detta società.
In punto di fatto, la ricorrente espone che:
– fra la stessa, i suoi soci ed i signori Silvano,
Giuliana, Marco e Massimiliano Monti furono conclusi due
contratti collegati, aventi ad oggetto il primo la
vendita delle quote della I.C.D. s.r.1., all’epoca nella
titolarità di Pierluigi ed Andrea Bottai, ed il secondo
la concessione all’odierna ricorrente dell’appalto per la
costruzione di una conceria sul terreno in proprietà
della I.C.D. s.r.1.;
_ con lettera del 15 aprile 2002 la resistente
comunicò il recesso dal contratto di appalto;
– la I.C.D s.r.1., poi Monti & Monti Industrie
Conciarie s.p.a., ha intrapreso giudizio arbitrale
rituale chiedendo che fosse dichiarato

“l’avvenuto
3
Il cc.
Loredan

est.
le ne

scioglimento del contratto di appalto per recesso”

della

committente giustificato dall’inadempimento
dell’appaltatrice, oltre al risarcimento del danno per
l’abusiva occupazione del terreno; sostiene pure la
ricorrente che innanzi agli arbitri la I.C.D. s.r.l.

avrebbe chiesto invece “la risoluzione del contratto” con
“sentenza costitutiva”;

chiesti in sede arbitrale dalla Bottai Group

s.n.c., oltre al risarcimento del danno

ex

art. 1671

c.c., anche l’accertamento del collegamento negoziale e
la caducazione del trasferimento delle quote, il collegio
arbitrale – a fronte dell’intervento spontaneo di Andrea
e Pierluigi Bottai, ma non dei cessionari Monti, pur
ritenuti dal collegio arbitrale litisconsorti necessari
ed in presenza dell’impossibilità di emettere un ordine
di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. ha concluso innanzi a sé il procedimento, dichiarandolo
improcedibile con lodo del 30 aprile 2003;
– in pendenza del procedimento arbitrale, la I.C.D.
s.r.1., nel frattempo, aveva proposto ricorso il 23
gennaio 2003 per provvedimento d’urgenza
guinguies

ex

art. 669

e 700 c.p.c., chiedendo la restituzione del

terreno ed il ricorso è stato accolto in data 9 aprile
2003;

la I.C.D. s.r.1., quindi, ha notificato alla

controparte un atto di citazione in data 23 giugno 2003,
chiedendo la restituzione del terreno in forza del
4
Il cons.

Loredana

st.
icdne

proprio recesso ad nutum dal contratto di appalto, senza
più riferimento, deduce la ricorrente, all’inadempimento
della controparte e motivando l’instaurazione di tale
giudizio ai sensi dell’art. 669

octies

c.p.c. attesa

l’avvenuta dichiarazione di improcedibilità del giudizio

arbitrale;
– con ricorso del 24 giugno 2003, la Bottai s.n.c.
ha chiesto la declaratoria di inefficacia del
provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669

novies

c.p.c., ricorso respinto dal Tribunale con sentenza del 2
dicembre 2003, confermata dalla Corte d’appello di
Firenze con la sentenza oggi impugnata, depositata il 3
marzo 2008;
– infine, l’odierna ricorrente espone di avere
introdotto giudizio di restituzione delle quote e del
terreno.
Resiste con controricorso la Monti & Monti Industrie
Conciarie s.p.a.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – L’esame di motivi conduce alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
2.

I

primi

due motivi

vanno

esaminati

congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la
nullità della sentenza per violazione dell’art. 112
c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,

5
Il cs. èì est.

Loreda

zi one

c.p.c., in quanto il giudice di appello ha mancato di
rispondere ad una serie di

“critiche ed obiezioni” poste

alla sentenza di primo grado, afferenti l’inefficacia
della misura cautelare nelle ipotesi affini a quella
dell’estinzione del giudizio di merito, sola
novies,

primo

comma, c.p.c., ed essendosi in particolare il giudice
d’appello limitato a richiamare l’intento del legislatore
di evitare abusi da parte del soggetto che ometta di
proporre la domanda di merito.
Con il secondo motivo, la ricorrente d’altro canto
censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c., non essendo state esplicitate
le ragioni del proprio convincimento, in risposta alle
“critiche ed obiezioni” dell’appellante.
Si tratta della medesima censura, proposta ora come
violazione di legge ed ora come vizio di motivazione, la
quale però non attiene ad una domanda od eccezione di
parte, ma alla mera prospettazione di argomentazioni
giuridiche, che la corte del merito ha disatteso.
Alla stregua dell’orientamento costante della Corte
di legittimità, il rapporto tra le istanze delle parti e
la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112
c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il
giudice omette del tutto di pronunciarsi su di una
domanda o un’eccezione, ricorre un vizio di nullità della
sentenza per

error in procedendo,

censurabile in

espressamente contemplata dall’art. 669

cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,
c.p.c.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda
o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più
delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame
nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione,

ricorre un vizio di motivazione, censurabile in
cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c. (Cass., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; sez. V,
18 maggio 2012, n. 7871).
Nella specie, poiché la censura ha ad oggetto
l’omessa valutazione di un’argomentazione, deve essere
qualificata come diretta a far valere un vizio di
motivazione.
Ma, così specificata la censura, ne va dichiarata
l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366

bis

c.p.c.

(introdotto dall’art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed
applicabile al caso di specie, poiché la causa è stata
introdotta prima del 4 luglio 2009), per la completa
mancanza del momento di sintesi, posto che quando si
deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata
in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare
chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la
motivazione è insufficiente va adempiuto non solo
illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche
formulando, al termine di esso, un’indicazione
riassuntiva e sintetica, che costituisca un

quid pluris

rispetto alla illustrazione del motivo, così da

7
Il con
Lomdan

st

wo e

consentire

al

di

giudice

valutare

immediatamente

l’ammissibilità del ricorso stesso (e multis, Cass., sez.
I, l ° settembre 2013, n. 21334; sez. V, 8 marzo 2013, n.
5858; sez. V, 18 novembre 2011, n. 24255; sez. un., 10
dicembre 2009, n. 25254; sez. III, ord. 7 aprile 2008, n.

8897; sez. III, ord. 4 febbraio 2008, n. 2652; sez. un.,
l ° ottobre 2007, n. 20603).
3. – Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la
violazione e la falsa applicazione degli art. 50 e 669
novies

c.p.c., per avere la sentenza erroneamente

interpretato ed applicato tali norme, con riguardo
all’estensione dell’inefficacia, prevista in caso di
estinzione del giudizio di merito, anche alle ipotesi di
definizione di questo in rito, in particolare di giudizio
arbitrale conclusosi con declaratoria di improcedibilità
per la mancata chiamata in causa dei litisconsorti
necessari.
Il motivo è inammissibile, non cogliendo il decisum
della sentenza impugnata, la quale ha osservato che il
giudizio intrapreso per secondo, il quale non è
contestato sia stato tempestivamente promosso ai sensi
dell’art. 669

octies

c.p.c., può essere considerato

quello di merito (mirante alla restituzione del terreno)
volto a far valere proprio quel diritto cautelato dal
disposto provvedimento d’urgenza, sebbene, in un primo
momento, questo fosse stato richiesto e concesso nel

8
Il co

est.
Loredan44akzicne

corso del procedimento arbitrale, e dunque in via
strumentale rispetto alla domanda di restituzione del
terreno ivi già proposta.
Con tale argomentazione, il giudice d’appello
mentre ha implicitamente ritenuto che la domanda
innanzi al giudice ordinario tendesse,

appunto, al conseguimento del bene della vita
provvisoriamente assicurato mediante il già concesso
provvedimento ex art. 700 c.p.c. – ha reso irrilevante il
problema dell’inefficacia del provvedimento cautelare,
ove il giudizio di merito si sia estinto, in generale, e,
in particolare, se il giudizio arbitrale sia dichiarato
improcedibile per ritenuta carenza di litisconsorzio
necessario; questione che risulta, così, non sostenere
affatto l’impugnata decisione, al pari di quella
concernente l’inapplicabilità al procedimento arbitrale
dell’art. 50 c.p.c. (come espressamente stabilito
dall’art. 819

ter,

prima della sentenza

della Corte

cost. n. 223 del 2013).
La doglianza proposta, pertanto, non coglie il
contenuto della decisione censurata, perché riporta
ragioni diverse da quelle fatte proprie dalla corte di
merito, la quale ha applicato una diversa disposizione.
Non avendo questa interpretato e applicato l’art. 669
novies

c.p.c., né dell’art. 50 c.p.c., la censura di

errata interpretazione ed applicazione di tali
disposizioni si palesa inammissibile.
Il c
Lored

9
elkest.
zicone

introdotta

4. – Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta il
vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per
avere la sentenza contraddittoriamente fatto riferimento
all’introduzione

del

giudizio

di merito,

tempestiva ai sensi dell’art. 669

ritenuta

octies c.p.c., e poi

applicata dal giudice di primo grado.
Il motivo è inammissibile, per mancanza del momento
di sintesi, onde si rinvia a quanto sopra esposto (v.
ante, § 2).
5. – Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la
violazione di legge per omessa pronuncia, ai sensi degli
art. 360, primo comma, n. 3 e 112 c.p.c., in quanto la
sentenza impugnata non avrebbe risposto alle osservazioni
avanzate nell’atto di appello circa la mancanza di
strumentalità fra provvedimento cautelare e giudizio
ordinario poi intrapreso dalla committente.
Il motivo è inammissibile, in quanto proposto ai
sensi del solo n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e senza alcuna
deduzione idonea a sostenerlo, non operando esso, pur
lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., la chiara
censura di nullità della decisione, derivante
dall’omissione. Come statuito dalle Sezioni Unite con la
sentenza del 24 luglio 2013, n. 17931, in tal caso il
ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, se il
ricorrente, nel lamentare l’omessa pronuncia in ordine ad
una delle domande od eccezioni formulate, non si limiti a
Il

Lored

10
elíest.
zicone

avere affermato che tale norma non sia stata in realtà

richiamare un motivo non pertinente ed ometta di
menzionare quello di cui all’art. 360, primo comma, n. 4
c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., ma oltre a ciò
provveda solo ad argomentare sulla violazione di legge od
a sostenere che la motivazione sia stata omessa o sia

nullità della decisione derivante dall’omissione (in tal
senso, di recente ancora Cass., sez. I, 14 ottobre 2013,
n. 23235).
Se, poi, il motivo sia riguardato sotto il profilo
del vizio di motivazione, in quanto censura che la corte
del merito non abbia preso in esame argomentazioni
giuridiche della parte, è inammissibile per la mancata
enucleazione di un idoneo momento di sintesi, ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c.
6. – Con il sesto motivo viene dedotto il vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c., per non avere la sentenza impugnata dato a
sufficienza conto della ritenuta coincidenza tra le
domande proposte in sede arbitrale e quelle avanzate nel
successivo giudizio di cognizione innanzi al giudice
ordinario.
Esso è inammissibile, omettendo del tutto di fornire
il necessario momento di sintesi, ai sensi dell’art. 366
bis c.p.c.

Inoltre, la ricorrente – probabilmente volendo
trarre spunto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Il
Lored

11
tel. est.
zitone

insufficiente, senza alcun riferimento inequivoco alla

Cass.,

sez. II,

6 aprile 2011, n. 7878),

la quale

distingue tra domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento e domanda di accertamento dell’esercizio
legittimo del recesso, che sono diverse per causa petendi
e

petitum,

solo

la prima mirando ad una pronuncia di

carattere costitutivo che faccia risalire la risoluzione
al momento dell’inadempimento – afferma che sono diverse
le domande proposte innanzi agli arbitri ed innanzi al
giudice ordinario, asserendo trattarsi nel primo caso di
domanda costitutiva e nel secondo di accertamento.
Ma poi, per quanto riguarda l’esatto tenore della
domanda relativa al vincolo contrattuale, è la stessa
ricorrente che – laddove riferisce della domanda proposta
da controparte innanzi agli arbitri – la qualifica, nel
contesto di poche righe, ora come domanda di
accertamento del recesso ed ora di risoluzione per
inadempimento, in tal modo contribuendo a rendere
perplessa la censura.
7. – Con il settimo motivo la ricorrente, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamenta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 669
correlazione agli art. 669

octies e

669

novies

bis,

in

c.p.c.,

per non avere la sentenza impugnata considerato la
necessaria strumentalità tra giudizio cautelare e
giudizio di merito, né verificato se nella specie
sussistesse la perfetta coincidenza della domanda
preannunziata nel ricorso cautelare con quella di merito.

12
c
Loreda

est.
ne

Il motivo (che nella seconda parte ripete la censura
di cui al motivo quinto) è inammissibile sotto il profilo
della inidoneità del quesito di diritto, che finisce per
essere meramente tautologico e volto ad ottenere una
risposta affermativa risolventesi in una ovvia

laddove si chiede in astratto se il giudice abbia il
dovere di verificare che la domanda di merito enunciata
nel ricorso cautelare sia poi quella effettivamente
proposta.
Ciò in quanto viola il disposto dell’art. 366

bis

c.p.c. il ricorso per cassazione, nel quale
l’illustrazione del motivo sia accompagnata dalla
formulazione di un quesito di diritto che si risolva in
una tautologia o in un interrogativo circolare, che già
presuppone la risposta (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008,
n. 28536; sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26020; più di
recente, ancora sez. un., 23 settembre 2013, n. 21672).
8. – Con l’ottavo motivo, la ricorrente denuncia il
vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con
riguardo alla pronuncia sul capo sulle spese operata dal
giudice di primo grado, di cui si lamentava in appello la
mancanza compensazione, avendo al riguardo la sentenza
impugnata enunciato una motivazione inadeguata, che non
ha tenuto conto dell’obiettiva controvertibilità delle
tesi e si è limitata ad affermare che la controversia è
stata risolta senza che venisse in considerazione il
Il c
Loredan

asserzione, priva della dignità di massima di diritto,

contrasto

dottrinario

e

giurisprudenziale

all’interpretazione estensiva dell’art. 669

relativo

novies, primo

comma, c.p.c.
Anche tale censura non coglie nel segno, dal momento
che la violazione dell’art. 92 c.p.c. va denunciata come

neppure indicato quale sia il fatto controverso, decisivo
per il giudizio, sul quale la motivazione sia stata
carente, finendo per riproporre il giudizio di fatto.
9. – Le spese processuali seguono la soccombenza e
si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del d.m. 12
luglio 2012, n. 140, applicabile anche alle prestazioni
professionali eseguite nel vigore delle previgenti
tariffe (Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la
Bottai Group di Bottai Pierluigi & C. s.n.c. al pagamento
delle spese processuali in favore della Monti & Monti
Industrie Conciarie s.p.a., liquidate in C 8.200,00, di
cui C 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
16 ottobre 2013.

vizio di violazione di legge, mentre la ricorrente non ha

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