Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28661 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6775/2019 R.G., proposto da:

NAV SYSTEM S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Casadei, con domicilio in

Cesena, Viale Oberdan n. 674.

– ricorrente –

contro

POGGIO SAN GIORGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

e P.D., rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro

Bacchi, domiciliati in Perugia, Via Baglioni n. 36.

– ricorrenti in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1973/2018,

depositata in data 19.7.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.9.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Nav System s.p.a. ha evocato in giudizio la Poggio S. Giorgio s.a.s. e il socio accomandatario P.D., assumendo aver stipulato con la società convenuta un appalto per la fornitura e posa in opera di pannelli sandwich ed accessori di completamento per la realizzazione di celle frigorifere, da installarsi presso lo stabilimento di Norcia, per un corrispettivo di Euro 218.317,28 oltre Iva; che il contratto era stato regolarmente eseguito, al pari di taluni lavori aggiuntivi (quali lo scarico e la movimentazione dei materiali), i cui costi era a carico della committente.

Ha chiesto, a tale titolo, il pagamento di Euro 14.157,05 oltre accessori. Si è costituita la Poggio S. Giorgio, resistendo alla domanda e spiegando la riconvenzionale per il rimborso delle spese per lo scarico e il trasporto del materiale e per la fornitura di 1343 rondelle e dadi.

Espletata c.t.u., il tribunale ha accolto sia la domanda principale che la riconvenzionale e – previa compensazione dei rispettivi crediti ha condannato la Poggio S. Giorgio al pagamento di Euro 799,92.

Su appello della Nav System s.r.l., la sentenza è stata parzialmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Bologna, dopo aver osservato che l’appalto era a misura, ha ritenuto che l’appellata non avesse contestato l’esecuzione del contratto, ritenendo dovuti i corrispettivi inizialmente richiesti.

Riguardo al costo dei dadi e delle rondelle, la sentenza ha osservato che l’importo riconosciuto dal tribunale, pari ad Euro 5.462,25, non teneva conto del fatto che tale somma comprendeva anche i costi per la realizzazione dei fori di fissaggio, cui non aveva provveduto l’appaltatrice, ed ha quindi riconosciuto, a tale titolo, il minor importo di Euro 1880,20, allo scopo di evitare una ingiusta locupletazione da parte della committente.

Nel respingere l’appello incidentale della Poggio S. Giorgio, volto ad ottenere il rimborso di Euro 5850,00 per le spese di scarico e posizionamento dei pannelli, la Corte ha osservato che “le dichiarazioni testimoniali hanno confermato quanto la Nav System aveva dedotto in primo grado, ovvero che questa aveva provveduto alla sistemazione dei pannelli ai piani, portati a ciascun livello di piano, mediante il cestello elevatore delta Edilcos, la quale, non essendo a conoscenza dell’opera da eseguire, non poteva che limitarsi a detta attività di manovra del carrello elevatore, seguendo le direttive della Nav System”.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Nav System con ricorso strutturato in un unico motivo.

La Poggio S. Giorgio e P.D. hanno proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale, in quanto manifestamente fondato, ed il ricorso incidentale, in quanto manifestamente infondato, potevano esser definiti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, pur avendo la sentenza riconosciuto un credito a favore dell’appaltatrice, abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione degli interessi D.Lgs. n. 231 del 2002 ex art. 5, espressamente formulata in giudizio.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia ritenuto incontestate le lavorazioni extra-contratto, mentre dagli accertamenti del consulente tecnico era emerso che detti lavori erano stati eseguiti per il minor importo di Euro 1547,17.

Si deduce inoltre che: a) quanto alla restituzione dei costi per dadi e rondelle, la Corte di merito abbia erroneamente escluso che la committente avesse chiesto il rimborso dell’intera somma di Euro 5462,25, in contrasto con quanto esplicitamente dedotto nella memoria autorizzata di replica; b) quanto alle attività di scarico e posizionamento dei pannelli, la sentenza abbia indebitamente valorizzato la testimonianze di un dipendente dall’appaltatrice, benchè questi avesse dichiarato di aver presenziato solo all’esecuzione di parte dei lavori.

Il giudice avrebbe poi omesso di detrarre dal compenso dell’appaltatrice i costi del carrello elevatore sostenuti dalla committente, pari ad Euro 1135,00.

2. Per ragioni di ordine logico, va esaminato con priorità il ricorso incidentale.

Il primo motivo è infondato.

La committente, nel costituirsi in giudizio, aveva sostenuto che l’appalto era a corpo e che l’appaltatrice aveva erroneamente contabilizzato i lavori, annotando più volte talune poste a credito, senza – quindi – porre specificamente in dubbio l’esecuzione delle singole lavorazioni oggetto di domanda, specie riguardo ai lavori extra-contratto, essendosi limitata a sostenere, riguardo a questi ultimi, che non fossero stati concordati per iscritto (cfr. sentenza pag. 6).

Di conseguenza, del tutto legittimamente la pronuncia ha ritenuto incontestata l’esecuzione dell’appalto, nei termini fattuali indicati nell’atto introduttivo, non avendo rilievo le contrarie risultanze della consulenza tecnica, essendo il giudice del tutto esonerato dall’accertamento dei fatti non controversi.

Giova considerare che la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che, salvo che nei procedimenti in cui gli è conferito un potere officioso di indagine, deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. 5429/2020; Cass. 12517/2016; Cass. 3727/2012).

3. Il secondo motivo è infondato.

Non sussiste la denunciata illogicità della sentenza, essendo chiaramente evidenziato in motivazione che, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, la domanda di restituzione (Euro 5462,25), relativa ai costi dei dadi e delle rondelle, in realtà ricomprendeva anche il costo di lavorazioni, che erano state, però, effettuate dall’appaltatrice, sicchè la committenza non poteva pretendere alcun rimborso (cfr., sentenza pag. 5).

In sostanza, con argomentazione del tutto logica, la Corte è, nei fatti, pervenuta all’accoglimento solo parziale della riconvenzionale, senza affatto travisare il contenuto delle allegazioni, avendo legittimamente attribuito alla committente solo le somme (Euro 1880,00) che, secondo gli esiti dell’istruttoria, quest’ultima aveva realmente sostenuto.

E’ pure insindacabile, poichè attiene al merito, la scelta del giudice di valorizzare le dichiarazioni di uno dei testi escussi al fine di ritenere provata l’attività di scarico ed installazione dei pannelli, mentre, quanto alla quantificazione del compenso spettante all’appaltatrice, la censura è inammissibile, poichè profila, in sostanza, non un errore in diritto ma un errore di fatto, evincibile dal contenuto della pronuncia.

4. Il ricorso principale è fondato, poichè la sentenza, nel riportare

le conclusioni dell’appellante (cfr., pag. 2), menziona espressamente la richiesta degli accessori ex D.Lgs. n. 231 del 2002, ma, nel liquidare il compenso, ha omesso di pronunciare sulla spettanza di tali accessori, incorrendo nel vizio denunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. In conclusione, è accolto l’unico motivo del ricorso principale, mentre è respinto il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo del ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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