Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28661 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18737-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n, 687/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA;

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 22/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno in accoglimento del ricorso proposto da C.S. avverso avviso di accertamento IRPEF IVA IRAP annualità 2005 per omessa dichiarazione di ricavi professionali, risultante anche da indagini finanziarie effettuate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre, 1996, n. 546, art. 2 e art. 35, comma 3, e dell’art. 112 e 277 c.p.c.” poichè, si sostiene, la CTR, dopo aver “erroneamente ritenute inutilizzabili le presunzioni di maggior reddito desunte dai prelevamenti non giustificati dal professionista, avrebbe dovuto rideterminare essa stessa i ricavi sulla base delle presunzioni desunte dai versamenti non giustificati”;

1.2. è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di “impugnazione annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione – merito”, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria; ne consegue che il Giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve, scendendo nel merito, quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti (cfr. Cass. nn. 25317/2014, 13868/2010, 11212/2007, 4280/2001);

1.3. poste tali premesse, dall’esame della sentenza impugnata emerge che la CTR ebbe a ritenere la pretesa dell’Ufficio finanziario del tutto infondata con riguardo alle presunzioni derivanti sia dai versamenti che dai prelevamenti sui conti correnti bancari del professionista, menzionando la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 e le risultanze di decreto penale di archiviazione, emesso nei confronti del contribuente, attestante come le “movimentazioni bancarie fossero riconducibili al giuoco ed alle scommesse”;

1.4. non avendo ravvisato l’infondatezza solo parziale della pretesa dell’amministrazione, la CTR non era quindi tenuta ad alcuna ulteriore quantificazione della pretesa tributaria;

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nn. 2 e 7 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2” poichè, si sostiene, la CTR avrebbe ritenuto assolto l’onere probatorio a carico del contribuente sulla scorta della richiesta di archiviazione del PM, confermata con decreto del GIP del Tribunale di Fermo, relativa a dichiarazioni di persone escusse su richiesta dell’indagato che avrebbero “confermato l’ampiezza di tali movimentazioni nel contesto di attività estranee alla professione”, quindi basandosi su prova “genericamente riferita all’intera massa monetaria movimentata”;

2.2. la censura è fondata atteso che, in tema di accertamenti bancari, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento aì versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (cfr. Cass. nn. 22931/2018, 7951/2018);

2.3. nel caso in esame ha dunque errato, nella specie, il Giudice di appello che, in relazione ai versamenti risultanti dai conti correnti del contribuente, non si è attenuto ai principi sopra enunciati, essendo tenuto il contribuente a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. Cass. nn. 26018 del 2014, 18081 del 2010), il che non si riscontra nel caso in esame, avendo la CTR fatto genericamente riferimento solo alle risultanze di un decreto penale di archiviazione nei confronti del contribuente;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, respinto il primo motivo si rende invece, necessario l’accoglimento del secondo motivo nei limiti sopra precisati e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al profilo dei soli versamenti riscontrati sui conti correnti del contribuente, con rinvio al Giudice a quo affinchè riesamini la vicenda processuale alla luce dei suddetti principi e provveda anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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