Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28660 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9154-2006 proposto da:

D.Z.S., D.Z.I., R.S., S.

E., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F P

DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato TOMA ROBERTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BERNOT LIVIO;

– ricorrente –

contro

BANCO SICILIA SPA, CASSA RISP TRIESTE BANCA SPA, BANCA AGRICOLA

KMECKA BANKA SPA, FRIULCASSA SPA, COMIT, T.D.R.,

ROLO BANCA (OMISSIS) SPA, BANCA CIVIDALE SPA, BANCA INTESA SPA;

– intimati –

e contro

MINISTERO TESORO FRIE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

sul ricorso 12154-2006 proposto da:

BANCO SICILIA SPA ORA UGC BANCA SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BORGNA GIOVANNI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

T.D.R., COMIT, D.Z.I., S.A., ROLO

BANCA (OMISSIS) SPA, BANCO AMBROSIANO VENETO SPA, M.A., D.

Z.S., MIN TESORO FRIE, R.S., BANCA CIVIDALE SPA,

CASSA RISP TRIESTE BANCA SPA, BANCA INTESA SPA, BANCA AGRICOLA KMECKA

BANKA SPA, S.E., K.F., FRIULCASSA SPA;

– intimati –

sul ricorso 12838-2006 proposto da:

FRIULCASSA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio

dell’avvocato NUZZO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FASOLA MARIA, PADOVINI FABIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

S.E., BANCA INTESA SPA, COMIT, R.S., S.

A., D.Z.I., UNICREDIT BANCA SPA, T.D.

R., BANCO SICILIA SPA, BANCA CIVIDALE SPA, MINISTERO TESORO

FRIE, D.Z.S.;

– intimati –

sul ricorso 13136-2006 proposto da:

BANCA INTESA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DEVESCOVI FABRIZIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

BANCA AGRICOLA KMECKA BANKA SPA, BANCO SICILIA SPA, D.Z.I.,

UNICREDIT BANCA SPA NQ INCORPORANTE CASSA RISP TRIESTE SPA, T.

D.R., MIN TESORO FRIE FON ROTAZIONE INIZIATIVE ECONOMICHE

PROV TRIESTE GORIZIA, S.E., D.Z.S., BANCA

CIVIDALE SPA, FRIULCASSA SPA, UNICREDIT BANCA SPA, R.S.,

S.A.;

– intimati –

sul ricorso 13303-2006 proposto da:

BANCA CIVIDALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 3,

presso lo studio dell’avvocato BERTUCCI ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIGRAI GIULIANO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

T.D.R., BANCO SICILIA SPA, D.Z.S., BANCA

INTESA SPA, UNICREDIT BANCA SPA, FRIULCASSA CASSA RISP REG SPA, BANCA

AGRICOLA KMECKA BANKA SPA, S.A., D.Z.I., R.

S., MIN TESORO FON ROTAZIONE INTERVENTI ECONOMICI FRIE, S.

E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 175/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

preliminarmente il Presidente fa presente che la costituzione

dell’Avvocato VOLTAGGIO Antonio non è regolare;

uditi gli Avvocati BLASI Sergio, con delega dell’Avvocato NUZZO

Mario, Avvocato CATALANO Roberto, con delega dell’Avvocato GARGANI

Benedetto, Avvocato BERTUCCI Alessandro con delega dell’Avvocato

LUCIGRAI Giuliano, tutti difensori dei rispettivi resistenti che si

riportano agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbiti i ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Commerciale Italiana spa con atto di citazione del 2 e 3 agosto 1993 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Gorizia.

D.Z.S., T.R.D. e R.S. e premesso che in data 30 dicembre 1992 B.d.G.V. C. e D.Z.S. avevano venduto, con contratto a firme autenticate, a T.R.D. un alloggio con autorimesse e parti indivise condominiali sito in (OMISSIS), che con successivo contratto di compravendita dell’8 gennaio 1993 il T. aveva poi ceduto i medesimi immobili a R.S. moglie di D.Z.S., sosteneva che il breve lasso di tempo intercorso tra i due atti di compravendita e i rapporti di coniugio tra due delle parti anzidette, palesavano la natura simulatoria di entrambi i contratti ed il loro unico fine di consentire a D.Z. S. di sottrarre detti immobili alla garanzia dei propri creditori e tra questi la stessa attrice. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale accertasse la simulazione dei predetti contratti di data 30 dicembre 1992 e 8 gennaio 1993 e in subordine ne dichiarasse l’inefficacia nei suoi confronti. Si costituivano: 1) T. R. negando l’esistenza di qualsiasi accordo simulatorio; 2) R.S. e D.Z.S., eccependo, genericamente, l’infondatezza, la genericità, l’improponibilità delle domande attoree.

Con altro atto di citazione del 30 luglio/3 agosto 1993 la Banca Commerciale Italiana spa conveniva in giudizio D.Z.I., S.A. e S.E. e, premesso che in data 22 dicembre 1992 D.Z.I. aveva venduto, con contratto a firme autenticate, ad S.A. un alloggio parte del Residence Leonardo in (OMISSIS) con pertinenziale autorimessa e parti indivise condominiali, e che con successivo contratto di compravendita del 7 gennaio 1993 S.A. aveva poi ceduto i medesimi immobili ad S.E. moglie di D. Z.I., sosteneva, per il breve lasso di tempo intercorso tra i due atti di compravendita e i rapporti di coniugio e parentela tra le parti anzidette la natura simulatoria di entrambi i contratti ed il loro unico fine di consentire a D.Z.S. di sottrarre detti immobili alla garanzia dei propri creditori e tra questi la stessa attrice. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale accertasse la simulazione dei predetti contratti di data 30 dicembre 1992 e 8 gennaio 1993 e, in subordine, ne dichiarasse l’inefficacia nei suoi confronti.

I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo genericamente l’infondatezza, l’improponibilità e l’inammissibilità delle domande attoree.

Successivamente, venivano instaurate: a) dalla s.p.a. Banco di Sicilia due nuove cause rispettivamente contro D.Z.A.I. S. ed S.E. e contro D.Z.S., T. R.D. e R.S., b) dalla s.p.a. Cassa di Risparmio di Gorizia due nuove cause rispettivamente contro D.Z. I., S.A. ed S.E. e; contro D.Z. S. T.R.D. e R.S., c) dalla s.p.a. Credito Romagnolo due nuove cause rispettivamente contro D. Z.I., S.A. ed S.E. e contro D.Z. S. T.R.D. e R.S., d) dal Banco Anbrosiano Veneto una causa contro D.Z.S., T. R.D., R.S., D.Z.I., S.A. ed S.E.. Tutte con lo stesso oggetto di quelle promosse dalla società Banca Commerciale Italiana.

Si costituivano D.Z.S., R.S., D.Z. I., S.A. ed S.E. seguendo le medesime linee difensive assunte in quelle cause con la Banca Commerciale Italiana, T.R. si costituiva solo nella causa instaurata dalla spa. Banco di Sicilia, mentre restava contumace nelle altre;

Tutti i procedimenti qui indicati venivano riuniti a quello instaurato dalla Banca Commerciale Italiana.

Con comparse separate intervenivano nel procedimento riunito il Ministero del Tesoro, Frie, la Cassa di Risparmio di Trieste, la Banca Agricola, Kmecka Banka spa, proponendo anch’esse le già azionate domande di accertamento di simulazione e/o anche, in via alternativa subordinata, di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ..

Il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 117/1998 accertava e dichiarava la simulazione assoluta: a) del contratto di compravendita stipulato da D.Z.S. e T.R.D. il 30 dicembre 1992; b) del contratto di compravendita stipulato da T.R.D. e R.S. gennaio 1993; c) del contratto di compravendita stipulato da D.Z.I. e S. A. il 22 dicembre 1992; d) del contratto di compravendita stipulato da S.A. ed S.E. del 7 gennaio 1993.

Accertava e dichiarava la nullità di questi contratti.

Avverso questa sentenza interponevano appello, davanti alla Corte di Appello di Trieste, D.Z.S., R.S., D.Z. I., S.A. ed S.E., per due motivi: a) perchè non era stata provata resistenza di i un accordo simulatorio nè la mala fede del terzo; b) inconsistenti erano gli indizi.

Si costituivano in giudizio la Banca Commerciale spa. Il Banco di Sicilia spa, La Cassa di Risparmio di Gorizia spa, La Rolo Banca (OMISSIS) spa già Credito Romagnolo, Banco Ambrosiano Veneto spa, nella sua qualità di conferitario di complesso aziendale, la Banca intesa spa, in qualità di conferente, la Cassa di Risparmio di Trieste spa, la Banca Agricola, Kmecka Banca spa, ed il Ministero del Tesoro Frie, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto e, inoltre, chiedendo tutti, ad eccezione del Ministero del Tesoro, la revoca ex art. 2901 dei contratti di cui è causa nell’ipotesi in cui venisse accolto l’appello.

Interveniva la Banca di Cividale spa ex art. 111 c.p.c. esponendo che la Banca Agricola era stata oggetto di scissione parziale con acquisizione da parte di essa Banca di Cividale del ramo di azienda bancaria. Veniva estromessa, pertanto la Banca Agricola Si disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.R. D., il quale non si costituiva in giudizio. La Banca Commerciale Italiana spa veniva incorporata nella Banca Intesa spa e pertanto, interrotto il giudizio, veniva poi riassunto e si costituiva la Banca Intesa in qualità di incorporante la Banca Commerciale Italiana. La Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 175 del 2005 rigettava il proposto appello e confermava integralmente la sentenza impugnata. A:

sostegno di questa decisione la Corte triestina osservava: a) correttamente il Tribunale ha ritenuto la sussistenza, nella fattispecie, degli elementi idonei a fornire una piena prova per presunzioni della simulazione; b) dall’esame della documentazione versata in atti deve convenirsi che la vicenda in questione appare effettivamente come “un caso scolastico di simulazione assoluta in frode ai creditori.

La cassazione della sentenza n. 175 del 2005 della Corte di appello di Trieste è stata chiesta da D.Z.S., R.S., D.Z.I., S.A. ed S.E., con ricorso affidato ad un motivo. 1) La Banca Intesa spa, quale successore del Banco Ambrosiano Veneto e della Banca Commerciale Italiana; 2) il Banco di Sicilia spa, 3) la Friulcassa spa. Cassa di Risparmio regionale; 4) la Banca Cividale spa; hanno resistito con controricorso e ad un tempo, ciascuna ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico stesso motivo. Il Ministero del Tesoro, Frie, si è costituito ai soli fini della discussione orale. La Rolo Banca (OMISSIS) spa, già Credito Romagnolo; la Banca Agricola, Kmecka Banka spa; e Unicredit spa (già Cassa di risparmio di Trieste) non hanno svolto in questa sede alcuna attività difensiva Hanno depositato memoria illustrativa la Friulcassa spa. Cassa di Risparmio regionale e La Banca Intesa spa, quale successore del Banco Ambrosiano Veneto e della Banca Commerciale Italiana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare i ricorsi incidentali vanno riuniti al ricorso principale ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto tutti proposti contro la stessa sentenza.

A. Ricorso principale.

2. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti ( D.Z.S., R.S., D.Z.I., S.A. e S. E.) lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello di Trieste avrebbe del tutto pretermesso la disamina dei copiosi motivi con l’indicazione di mancate prove, sia sull’asserito accordo simulatorio e sia sull’asserita malafede dei terzi acquirenti, nonchè sull’inconsistenza degli indizi gravi, precisi e concordanti, motivi che vengono riportati nelle pagine 14/21 dello stesso ricorso. Non solo, ma la Corte triestina ha omesso del tutto la motivazione non avendo la sentenza impugnata indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indicandoli, ma senza una approfondita disamina logica e giuridica. Per altro, la Corte triestina avrebbe errato, secondo i ricorrenti, nel non aver considerato che non era stato eccepito come motivo di appello, la posizione del T., quale lavoratore dipendente e/o collaboratore autonomo qualificando “irrilevante” detto rapporto, quanto le circostanze che, appunto, nessun rapporto aveva, invece, il T. con i signori D.Z., ma, solo e, soltanto, ripetesi con la SVAG srl.

2.1. Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione considerato che la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle censure di cui è oggetto.

2.1.a).= Occorre premettere che nell’ipotesi in cui l’azione di simulazione è promossa dai creditori del simulato alienante, l’art. 1417 cod. civ. esclude una prova diretta della simulazione, ovvero la sussistenza di limiti alla prova per testimoni e di conseguenza alla prova per presunzioni. E, sotto altro aspetto, va ancora, osservato che – come è noto e come ripetutamele affermato da, questa Corte – l’accertamento della simulazione costituisce indagine di fatto tale che il convincimento dei giudici del merito, sulla sussistenza o meno della simulazione, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. La stessa valutazione della relativa prova, anche se congetturale, presuntiva ed indiziaria (consentita dalla norma di cui all’art. 1417 cod. civ.) è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito il quale, ovviamente, dovrà prendere in esame le sole circostanze desumibili dalla causa ed effettuare una valutazione globale e complessiva di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria.

2.1.b).= Ora, la Corte di Appello di Trieste, nell’ipotesi in esame, ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di fatti qualificanti ha, in buona sostanza, ritenuto di affermare l’irragionevolezza della situazione considerata se l’intera vicenda non fosse stata ricondotta nella prospettiva della simulazione. Al riguardo, ha espressamente affermato che le risultanze probatorie mostravano che la vicenda in questione appariva, effettivamente, come “un caso scolastico di simulazione assoluta in frode ai creditori”.

E, secondo la Corte di merito, che ha condiviso le conclusioni del Tribunale, entrambi i quattro contratti (i primi due: del 30 dicembre 1992 e dell’8 gennaio 1993 e i secondi due del 22 dicembre 1992 e del 7 gennaio 1993), oggetto del giudizio, integravano gli estremi di una simulazione assoluta. La Corte perveniva a questa conclusione, con argomentazioni complete ed appaganti e, comunque, improntate a corretti criteri logici e giuridici. Dalla motivazione della sentenza risulta chiaro che i Giudici di merito hanno valutato diversi elementi, precisi e concordanti: il rapporto di i parentela tra le parti del contratto, ed un comprovato legame di collaborazione tra T. e la società SVAG Di Zorz srl, l’identità delle modalità di trasferimento, l’indebitamento dei venditori, la vicinanza temporale fra i contratti e l’identità del corrispettivo, che seppure, questi ultimi (vicinanza, temporale e identità di corrispettivo) sono rimessi all’autonomia delle parti.

tuttavia, per il Giudice, possono integrare gli estremi di elementi di prova, ed infine la mancata corresponsione del corrispettivo perchè nonostante la formale quietanza dichiarata negli atti di compravendita non era stata offerta una traccia documentale del pagamento del corrispettivo, che avrebbe dovuto esserci visto il loro ammontare e la normativa di cui al D.L. n. 143 del 1991 convertito in L. n. 197 del 1991.

2.1.c).= Alla valutazione di questi elementi, i ricorrenti contrappongono una generica censura, sia pure mediante rinvio a quanto esposto nei motivi di appello trascritto in ricorso, che gli elementi esaminati dai Giudici di merito, non presentavano quei requisiti di gravita, precisione e concordanza richiesti dalla legge per giungere al fatto ignoto (nel caso in esame rappresentato dalla simulazione), epperò, questa censura, non denunciando un vizio logico del ragionamento del giudice ma, al contrario, richiedendo altra e diversa valutazione del materiale delibato, è inammissibile, perchè al giudice di legittimità non può essere richiesto un nuovo e diverso giudizio di merito.

2.1.d).= 1.4.= In definitiva, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non è conforme alle loro aspettative.

22.- Va osservato, che diversi elementi (tra questi: la prossimità cronologica tra il primo contratto ed il secondo, e che il secondo acquirente, era, sempre, la moglie dell’originario venditore.) avrebbero potuto far pensare che il primo trasferimento integrasse gli estremi di un negozio fiduciario. Il negozio fiduciario è un negozio cd. indiretto con il quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo, poi, il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario. Tuttavia, i Giudici del merito non hanno seguito tale prospettiva, anche per la considerazione assorbente che il negozio fiduciario non è previsto espressamente dalla legge, e parte della dottrina e della giurisprudenza ne esclude la sua stessa ammissibilità nel nostro ordinamento (come, diversamente, accade per l’ordinamento anglosassone dove esiste la figura del trust (fiducia, in italiano). Tuttavia, ammesso pure che il sistema normativo italiano, espressione, anche, del principio dell’autonomia privata, consentisse di identificare il negozio fiduciario, nell’ipotesi specifica quel negozio non poteva essere ammesso per illiceità dello scopo, in quanto, come ha affermato la Corte di merito, posto in frode ai creditori.

La nullità dei contratti oggetto del giudizio affermata dai Giudici di merito con altro ragionamento, troverebbe, pertanto, conferma anche se l’ipotesi in esame venisse identificata siccome ipotesi di contratto fiduciario.

2.3..= A sua volta, il doppio trasferimento avrebbe potuto far pensare ad un’ipotesi di acquisto, in buona fede, da parte di un terzo dal titolare apparente, come i ricorrenti vorrebbero far intendere laddove censurano la sentenza impugnata di aver affermato un’inesistente malafede dei terzi acquirenti. Epperò nell’ipotesi di specie il terzo acquirente (moglie dell’originario venditore), come evidenziano i Giudici di merito, non era estraneo all’intera operazione economica-giuridica, considerato che della stessa operazione giuridica ne risultava beneficiato, evitando, per il suo tramite, l’esecuzione forzata nei confronti del congiunto e del patrimonio familiare. Piuttosto, nell’ipotesi in esame gli acquirenti finali non erano terzi di buona fede, ma terzi partecipi all’accordo simulatorio B.= Ricorsi incidentali.

In via preliminare va osservato che i ricorsi incidentali promossi da: 1) Banca Intesa spa, quale successore del Banco Ambrosiano Veneto e della Banca Commerciale Italiana; 2) Banco di Sicilia spa. 3) Friulcassa spa. Cassa di Risparmio regionale; 4) Banca Cividale spa;

vanno esaminati congiuntamente perchè tutti denunciano un’omessa pronuncia sulle domande subordinate di revoca ex art. 2901 cod. civ..

Tuttavia, considerato che i relativi ricorsi per espressa affermazione degli interessati sono stati condizionati all’accoglimento del ricorso principale, essi rimangono assorbiti, e/o superati i dal rigetto del ricorso principale.

In definitiva, riuniti i ricorsi, principale ed incidentali, va rigettato il ricorso principale, dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali, e i ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, così, come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale , dichiara assorbiti i ricorsi incidentali e, in ragione le principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida: per ciascuna parte resistente: a) per la Banca Intesa; spa, quale successore del Banco Ambrosiano Veneto e della Banca Commerciale Italiana rappresentata dalla Castello gestione crediti srl B) per la Friulcassa spa. Cassa di Risparmio regionale, c) per la Banca di Cividale spa; in Euro 5000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali e accessori come per legge e per a) Banco di Sicilia spa. in Euro 4800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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