Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28660 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3995/2019 R.G., proposto da:

N.A., rappresentato e difeso da sè stesso, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Nitti n. 11, presso l’avv. Stefano

Gagliardi.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Alfredo Avella e dall’avv. Fabio Maria Ferrari,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Appennini n. 46, presso

lo Studio legale associato Leone.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del tribunale di Napoli, depositata in data

18.6.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.9.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. N.A. ha adito il tribunale di Napoli per ottenere la liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore del Comune di Napoli in 22 distinti procedimenti civili.

A fondamento della domanda il ricorrente aveva dedotto di aver ricevuto l’incarico professionale dalla Romeo Gestioni s.p.a., società appaltatrice della gestione del patrimonio immobiliare comunale, munita dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale del Comune e che, nonostante lo svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali, non aveva ottenuto il pagamento del corrispettivo.

Il tribunale ha accolto parzialmente la domanda, attribuendo al difensore un importo pari ad Euro 15.495,77, oltre accessori.

Il giudice di merito, rilevato come non fosse in discussione il diligente espletamento del mandato, ha evidenziato che la procura alle liti conferita dalla s.p.a. Romeo Gestioni nei vari procedimenti relativamente ai quali l’avv. N. aveva richiesto il pagamento dei compensi professionali, risultava “sempre contenere espressamente l’indicazione che il conferimento, e che, quindi, la stipulazione del contratto, veniva posta in essere dalla conferente quale rappresentante e quindi in nome e per conto del Comune di Napoli, per cui a quest’ultimo, quale rappresentato, in seguito alla cessazione dell’appalto e quindi del potere rappresentativo conferito alla società appaltatrice, andavano ricondotti gli effetti, anche patrimoniali, derivanti dall’esecuzione del contratto d’opera professionale”.

Su tale premessa, ha ritenuto applicabile anche al difensore la previsione del contratto di appalto che – all’art. 6, comma 5 prevedeva che, in caso di sentenza favorevole con liquidazione delle spese, il Comune fosse tenuto al pagamento del compenso solo nell’ipotesi di rivalsa infruttuosa nei confronti del soccombente, rilevando che tale condizione non si era avverata riguardo a taluni processi, conclusisi con esito favorevole, per i quali ha, quindi, respinto la domanda di pagamento del compenso.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. N.A. con ricorso in due motivi.

Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 1372 c.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il tribunale abbia, del tutto immotivatamente, esteso al rapporto di patrocinio la previsione dell’art. 6, comma 5, del contratto di appalto di gestione del patrimonio immobiliare, ritenendo inesigibile il credito del difensore, mentre detta clausola regolava i soli rapporti tra il Comune e la Romeo Gestione e non era vincolante nei confronti del ricorrente.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver l’ordinanza omesso di pronunciare sulla spettanza del compenso con riferimento alla causa n. 17, non avendo liquidato, a tale titolo, alcun importo in favore del difensore.

2. Il primo motivo è fondato.

Il tribunale, dopo aver rilevato che l’incarico professionale era stato conferito dalla Romeo Gestioni s.p.a. a nome e nell’interesse dell’amministrazione comunale e che il rapporto professionale intercorreva tra il ricorrente a il Comune di Napoli, ha, senza alcuna motivazione, ritenuto automaticamente efficace nei confronti del difensore anche la clausola del contratto d’appalto che condizionava l’esigibilità dei compensi alla previa rivalsa del difensore nei confronti della parte soccombente, ove condannata al pagamento delle spese processuali.

Era tuttavia necessario adeguatamente dar conto in motivazione delle ragioni che giustificassero l’efficacia dell’art. 6, comma 5, della convenzione di appalto, oltre che nei rapporti tra il Comune e l’appaltatrice, anche nei confronti del difensore, essendo questi terzo rispetto alla convenzione di appalto.

Il tribunale, pur avendo dato atto che alla Romeo gestioni erano stati conferiti i più ampi poteri di rappresentanza e di firma, incluso quello di scegliere e nominare avvocati, promettere loro i corrispettivi e gestire il rapporto anche per quanto concerne il pagamento delle parcelle, utilizzando il fondo spese previsto in contratto, non poteva – quindi – aprioristicamente ritenere che la clausola di rimborso condizionato fosse stata recepita nel contratto di patrocinio o che fosse comunque vincolante anche per il difensore.

Per contro, avendo ritenuto efficaci le suddette previsioni negoziali nei confronti del ricorrente, senza minimamente esplicitare le ragioni del proprio convincimento, la sentenza è incorsa nel denunciato vizio di motivazione.

3. Anche il secondo motivo è fondato, poichè, con riferimento alla causa n. 17, per la quale l’ordinanza ha dato atto dello svolgimento del mandato professionale con esito negativo, non risulta riconosciuto il compenso, invece accordato per tutte le altre controversie specificamente enumerate nella decisione (cfr. pag. 9), trattandosi di lite per la quale comunque non era invocabile la condizione di esigibilità del credito di cui alla clausola sub art. 6, comma 5, della convenzione, dato il dichiarato esito sfavorevole del giudizio.

Sono – quindi – accolti entrambi i motivi di ricorso.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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