Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28660 del 07/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28660
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15517-201 8 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4725/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il
16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la società contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per maggior imponibile IRES, IRAP e IVA e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso;
a seguito di appello dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale lo dichiarava inammissibile evidenziando che la notifica dell’atto di appello era stata effettuata presso il procuratore domiciliatario della società nelle more fallita anzichè nei confronti del curatore del fallimento, rendendo la notifica nulla anche se non inesistente;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre il contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 156,160,162,291 e 300 c.p.c., giacchè la CTR, a fronte dell’affermazione che la notifica è nulla e non inesistente, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione e non dichiarare inammissibile l’appello;
ritenuto che il motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte, qualora – come avvenuto nel caso di specie – sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito “in bonis” anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione (Cass. 21 giugno 2016, n. 21785); più in generale è stato altresì successivamente affermato che la notificazione di un atto processuale effettuata ad un soggetto non corretto non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione (Cass. 8 marzo 2019, n. 6743);
ritenuta pertanto l’esistenza dell’error in procedendo denunciato, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019