Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2866 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.G., residente a (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 11/08/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 08, in data 22/02/2006, depositata

il 23 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attivita’ libero professionale, ricorreva avverso il silenzio – rifiuto, dell’Amministrazione, sulla domanda volta a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni 1998 e 1999.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva riformata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 04 aprile 2007, l’Agenzia ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione. L’intimato, non ha svolto difese in questa sede. Con istanza 21.07.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia delle Entrate censura l’impugnata decisione per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9;

vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che la CTR ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo insussistenti i presupposti impositivi;

Considerato che il ricorso, deve ritenersi fondato, posto che, per gli anni d’imposta in questione, il contribuente si e’ avvalso del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, ragion per cui non aveva titolo a chiedere ed ottenere il rimborso per il detto periodo e, d’altronde, la questione non soggiaceva ad alcuna preclusione, potendo essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione;

Considerato, infatti, che costituisce pacifico principio quello secondo cui “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto(nella specie IRAP)” (Cass. 3682/2007, n. 20741/2006, n. 8178/2007, n. 20741/2007);

Considerato, pure, che per consolidato orientamento giurisprudenziale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 c.c. ed e’, come tale, rilevabile d’Ufficio, con la conseguenza che la relativa questione e’ proponibile in appello ed anche in sede di legittimita’, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004);

Considerato che il ricorso va, dunque, per tali motivi, accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza, che ha fatto malgoverno dei richiamati principi, va cassata;

Considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo ritenersi pacifica l’allegata circostanza che il contribuente si e’ avvalso, per lo stesso periodo d’imposta, del condono previsto dalla precitata legge, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente e l’originario ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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